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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9318 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Sapienza, presso il cui studio a Palermo, Corso
Calatafimi n. 509, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariadaniela Bulone, presso il cui studio a Palermo, via
Contessa Adelasia n. 5, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con accordo del 15/01/2024, depositato telematicamente il 17/01/2024, le parti hanno chiesto la trasformazione del divorzio da contenzioso in congiunto alle condizioni indicate nell'accordo medesimo.
Disposta la trasformazione del rito, all'udienza del 18/01/2024 le parti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3285/2018 emessa da questo
Tribunale in data 02-05/07/2018, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
31/08/2023);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo sottoscritto il 15/01/2024 e depositato il 17/01/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) Ciascun coniuge vivrà per proprio conto così come per il passato con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascun coniuge manterrà la propria residenza e domicilio nel luogo a sé più confacente;
3) La figlia minore (nata a [...] il [...]) rimane affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il domicilio materno;
4) Il Sig. potrà incontrare e tenere con sé la figlia minore, Parte_1
compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, che in caso di disaccordo tra le parti, vengono indicati nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore
14,00 o dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 22,00; a settimane alterne, nel fine settimana dal venerdì dalle ore 14,00 o dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore
22,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 1° giugno di ogni anno e con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre o dalle 16,00 del
28 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di far comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
2 5) II Sig. corrisponderà alla Sig.ra per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia , un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile ISTAT, Per_1
da pagarsi entro giorno cinque di ogni mese, oltre il 50% delle spese extra assegno di cui alle definizioni e modalità sancite nel "Protocollo su spese extra assegno mantenimento dei figli", siglato il 02,07.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo.
6) Le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale previsto per la figlia minore venga richiesto dalla Sig.ra all'ente erogatore e percepito per intero Controparte_1
dalla stessa nella misura del 100%. A tal fine il Sig. si impegna a Parte_1
prestare il proprio consenso autorizzando la Sig.ra alla richiesta e alla Controparte_1
riscossione dell'intero importo.
7) Entrambi i coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
8) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti in ragione di metà per ciascuna”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 23/04/2004 da
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ) alle Controparte_1 C.F._2 condizioni indicate nell'accordo del 15/01/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 9, parte I, dell'anno 2004).
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/01/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9318 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Sapienza, presso il cui studio a Palermo, Corso
Calatafimi n. 509, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariadaniela Bulone, presso il cui studio a Palermo, via
Contessa Adelasia n. 5, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con accordo del 15/01/2024, depositato telematicamente il 17/01/2024, le parti hanno chiesto la trasformazione del divorzio da contenzioso in congiunto alle condizioni indicate nell'accordo medesimo.
Disposta la trasformazione del rito, all'udienza del 18/01/2024 le parti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3285/2018 emessa da questo
Tribunale in data 02-05/07/2018, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
31/08/2023);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo sottoscritto il 15/01/2024 e depositato il 17/01/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) Ciascun coniuge vivrà per proprio conto così come per il passato con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascun coniuge manterrà la propria residenza e domicilio nel luogo a sé più confacente;
3) La figlia minore (nata a [...] il [...]) rimane affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il domicilio materno;
4) Il Sig. potrà incontrare e tenere con sé la figlia minore, Parte_1
compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, che in caso di disaccordo tra le parti, vengono indicati nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore
14,00 o dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 22,00; a settimane alterne, nel fine settimana dal venerdì dalle ore 14,00 o dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore
22,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 1° giugno di ogni anno e con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre o dalle 16,00 del
28 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di far comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
2 5) II Sig. corrisponderà alla Sig.ra per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia , un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile ISTAT, Per_1
da pagarsi entro giorno cinque di ogni mese, oltre il 50% delle spese extra assegno di cui alle definizioni e modalità sancite nel "Protocollo su spese extra assegno mantenimento dei figli", siglato il 02,07.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo.
6) Le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale previsto per la figlia minore venga richiesto dalla Sig.ra all'ente erogatore e percepito per intero Controparte_1
dalla stessa nella misura del 100%. A tal fine il Sig. si impegna a Parte_1
prestare il proprio consenso autorizzando la Sig.ra alla richiesta e alla Controparte_1
riscossione dell'intero importo.
7) Entrambi i coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
8) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti in ragione di metà per ciascuna”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 23/04/2004 da
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ) alle Controparte_1 C.F._2 condizioni indicate nell'accordo del 15/01/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 9, parte I, dell'anno 2004).
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/01/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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