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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/07/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. r.g. 5729/2020 e 5830/2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to AVINO C.F._1
MARIA ROSARIA;
RICORRENTE
E
, nato il 23/03/1972 in OTTAVIANO (NA) (C.F. _1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to UGLIANO C.F._2
CAROLINA;
RESISTENTE 1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza il
31.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2020, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge con la quale ha contratto _1
Per matrimonio il 19.06.2002 e dal quale sono nati i figli (29.02.2004) e (08.05.2009). Per_1
Chiedeva di disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, assegnando la casa coniugale alla , disciplinando il diritto di visita ed il contributo paterno al mantenimento CP_1 degli stessi pari ad € 350,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie.
2. Ritualmente citata, si costituiva in giudizio e domandava, in via _1 preliminare, la riunione del giudizio RGAC 5830/2020 contemporaneamente pendente dinanzi ad altro Giudice. Pur associandosi alla domanda di separazione, proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione in capo al;
chiedeva ancora di affidare i figli minori Pt_1 ad entrambi i genitori, disciplinando il diritto di visita ed il contributo al mantenimento per i figli e per se stessa.
3. Sentite le parti all'udienza del 31.05.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. all'udienza del 29.11.2021, ammessi i mezzi di prova, esaurita l'istruttoria all'udienza del 27.01.2025, il Giudice rinviava al 31.03.2025 per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione della suddetta udienza mediante il deposito di note scritte di cui all'art. 127ter c.p.c. Lette le note, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio
2 alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) Pt_2
La resistente ha proposto in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri
3 nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che anche in base agli esiti delle dichiarazioni rese in sede testimoniali si sia raggiunta una tranquillizzante prova relativa alla condotta del , il quale ha Pt_1 abbandonato la casa coniugale, la moglie ed i figli, non risultando fornita la prova di una preesistente crisi coniugale.
Ebbene, è noto che il volontario abbandono della casa coniugale costituisca una violazione del divieto di coabitazione ai sensi dell'art. 143 cod. civ. e giustifica di per sé l'addebito della separazione, salvo che il coniuge che abbia abbandonato la residenza familiare non riesca a dimostrare di essere stato a ciò costretto dal comportamento dell'altro coniuge o comunque che
4 tale condotta è stata realizzata in un momento in cui già sussisteva l'intollerabilità della convivenza (sul punto, Tribunale di Venezia, Sez. II, 26.02.2024, n. 608; in sede di legittimità,
Cass. civ., Sez. VI, 15.01.2020, n. 648).
Ora, nella fattispecie in esame, le testimoni e Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato di essere state presenti al momento in cui il ha comunicato alla moglie, Pt_1 mediante telefonata, che non avrebbe più fatto ritorno a casa e ha irreversibilmente interrotto la convivenza. In particolare, la teste ha anche riferito di aver aiutato la sorella nel CP_1 comunicare la notizia del mancato ritorno del ai figli ed entrambe le testi di parte Pt_1 resistente hanno confermato che la coppia prima del luglio 2018 appariva unita.
Viceversa, in base agli esiti dell'istruttoria, emerge il dato certo che il ricorresse Pt_1 frequentemente a prestiti familiari, circostanza questa confermata sia dai testi di parte ricorrente che di parte resistente, ma non è emerso che la coppia versasse in uno stato di crisi preesistente all'abbandono, non risultando idonea a supportare l'intervenuta intollerabilità della convivenza la dichiarazione resa da in merito alle liti frequenti per la spesa. Persona_3
Per quanto fino ad ora considerato, dunque, va accolta la domanda di addebito proposta da
_1
C) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Dall'unione sono nati i figli (29.02.2004), divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, e Per_1
Per
(08.05.2009), minore.
Nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, l'istruzione e alla crescita dei figli minori. Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento Per condiviso sia conforme all'interesse della figlia minore . I genitori, dunque, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Per La minore va collocata presso la madre, cui va altresì assegnata la casa coniugale sita in
5 Ottaviano, alla Via Pentelete n. 64, della quale la suddetta è comproprietaria unitamente ai fratelli e presso la quale continuerà ad abitare unitamente ai figli.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il padre, vanno riconfermate le statuizioni assunte dal Presidente delegato con ordinanza del 04.06.2021. Pertanto, il potrà Pt_1 tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) dalle 17.00 alle 21.00, a fine settimana alterni dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica e a fine settimana alterni o il sabato o la domenica dalle 16.00 alle 20.00.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma.
D) MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una 6 valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Va evidenziato che, pur essendo divenuto maggiorenne nel corso del presente giudizio, , Per_1 studente universitario, non può essere considerato autosufficiente, dovendosi disporre anche in merito al mantenimento di quest'ultimo, risultando le allegazioni del in sede di comparsa Pt_1 conclusionale sprovviste di riscontri.
La ricorrente è un'insegnante e lavora mediante incarichi annuali;
in base alla documentazione maggiormente aggiornata versata agli atti del presente giudizio e riferita agli anni 2021, 2022 e
2023, la stessa ha percepito redditi pari ad € 11.732,00, € 9.346,00, € 11.544,00; viceversa il Pt_1
è impiegato presso l'impresa della quale era in precedenza direttore commerciale e percepisce uno stipendio pari ad € 1.800,00 mensili, paga una rata pari ad € 470,00 per il mutuo per l'acquisto dell'immobile in cui vive, contratto a seguito della separazione di fatto, ed un finanziamento pari ad € 250,00 per un finanziamento;
in base alle dichiarazioni dei redditi aggiornate per il 2023 il suo reddito complessivo lordo è stato pari (cfr. dichiarazioni in atti) ad € 102.575,00.
Si ritiene congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, confermare l'ammontare, già previsto in sede presidenziale, dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT.
Ciascun genitore è tenuto alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, come individuate in base al Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
E) MANTENIMENTO DELLA CONIUGE
La resistente in via riconvenzionale ha richiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
7 Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, richiamato quanto precedentemente ricostruito in merito alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti, va ancora evidenziato che l' risulta CP_1 comproprietaria, presumibilmente in via ereditaria in base alla visura catastale prodotta da parte ricorrente, per le quote di 1/8, 2/18 e 1/9, degli immobili in Ottaviano, alla via Pentelete n. 79, d di un frutteto in Somma Vesuviana.
Tenuto conto della esiguità delle quote in questione, della sussistenza di una comunione, del valore di tali proprietà, considerato che la è un'insegnante precaria con incarichi CP_1 annuali, considerata la durata della convivenza matrimoniale e l'apporto dato dalla stessa al ménage familiare, il Collegio ritiene di riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in favore della essendo di lapalissiana evidenza la differenza reddituale e patrimoniale tra le parti. CP_1
Ne consegue che va pienamente riconosciuto il diritto della alla percezione CP_1 dell'assegno di mantenimento, confermandosi nell'ammontare quanto già disposto in sede previdenziale, disponendosi, quindi, che versi entro il 5 di ogni mese la somma Parte_1 pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, in favore di
[...]
_1
F) SPESE
8 Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico del resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione nonché l'esito di rigetto del procedimento di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale tra ed i Parte_1 _1 quali hanno contratto matrimonio in Ottaviano (NA) in data 19.06.2002, atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune d Somma Vesuviana (Atto n. 30,
Parte II, Sezione III, Anno 2002);
b) accoglie la domanda di addebito proposta da nei confronti di _1
; Parte_1 Per c) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
d) disciplina il diritto di visita nei termini previsti in parte motiva;
e) assegna la casa coniugale sita in Ottaviano, alla via Pentelete n. 64, ad _1
Per che vi abiterà unitamente ai figli e;
[...] Per_1
f) dispone che versi ad a mezzo di bonifico Parte_1 _1 bancario, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno dei figli), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
g) dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
h) dispone che versi entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, Parte_1 la somma pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, ad
_1
i) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
che liquida in € 4.300,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se
[...]
9 dovute come per legge, ed il 15% per spese generali;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. r.g. 5729/2020 e 5830/2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to AVINO C.F._1
MARIA ROSARIA;
RICORRENTE
E
, nato il 23/03/1972 in OTTAVIANO (NA) (C.F. _1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to UGLIANO C.F._2
CAROLINA;
RESISTENTE 1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza il
31.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2020, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge con la quale ha contratto _1
Per matrimonio il 19.06.2002 e dal quale sono nati i figli (29.02.2004) e (08.05.2009). Per_1
Chiedeva di disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, assegnando la casa coniugale alla , disciplinando il diritto di visita ed il contributo paterno al mantenimento CP_1 degli stessi pari ad € 350,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie.
2. Ritualmente citata, si costituiva in giudizio e domandava, in via _1 preliminare, la riunione del giudizio RGAC 5830/2020 contemporaneamente pendente dinanzi ad altro Giudice. Pur associandosi alla domanda di separazione, proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione in capo al;
chiedeva ancora di affidare i figli minori Pt_1 ad entrambi i genitori, disciplinando il diritto di visita ed il contributo al mantenimento per i figli e per se stessa.
3. Sentite le parti all'udienza del 31.05.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. all'udienza del 29.11.2021, ammessi i mezzi di prova, esaurita l'istruttoria all'udienza del 27.01.2025, il Giudice rinviava al 31.03.2025 per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione della suddetta udienza mediante il deposito di note scritte di cui all'art. 127ter c.p.c. Lette le note, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio
2 alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) Pt_2
La resistente ha proposto in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri
3 nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che anche in base agli esiti delle dichiarazioni rese in sede testimoniali si sia raggiunta una tranquillizzante prova relativa alla condotta del , il quale ha Pt_1 abbandonato la casa coniugale, la moglie ed i figli, non risultando fornita la prova di una preesistente crisi coniugale.
Ebbene, è noto che il volontario abbandono della casa coniugale costituisca una violazione del divieto di coabitazione ai sensi dell'art. 143 cod. civ. e giustifica di per sé l'addebito della separazione, salvo che il coniuge che abbia abbandonato la residenza familiare non riesca a dimostrare di essere stato a ciò costretto dal comportamento dell'altro coniuge o comunque che
4 tale condotta è stata realizzata in un momento in cui già sussisteva l'intollerabilità della convivenza (sul punto, Tribunale di Venezia, Sez. II, 26.02.2024, n. 608; in sede di legittimità,
Cass. civ., Sez. VI, 15.01.2020, n. 648).
Ora, nella fattispecie in esame, le testimoni e Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato di essere state presenti al momento in cui il ha comunicato alla moglie, Pt_1 mediante telefonata, che non avrebbe più fatto ritorno a casa e ha irreversibilmente interrotto la convivenza. In particolare, la teste ha anche riferito di aver aiutato la sorella nel CP_1 comunicare la notizia del mancato ritorno del ai figli ed entrambe le testi di parte Pt_1 resistente hanno confermato che la coppia prima del luglio 2018 appariva unita.
Viceversa, in base agli esiti dell'istruttoria, emerge il dato certo che il ricorresse Pt_1 frequentemente a prestiti familiari, circostanza questa confermata sia dai testi di parte ricorrente che di parte resistente, ma non è emerso che la coppia versasse in uno stato di crisi preesistente all'abbandono, non risultando idonea a supportare l'intervenuta intollerabilità della convivenza la dichiarazione resa da in merito alle liti frequenti per la spesa. Persona_3
Per quanto fino ad ora considerato, dunque, va accolta la domanda di addebito proposta da
_1
C) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Dall'unione sono nati i figli (29.02.2004), divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, e Per_1
Per
(08.05.2009), minore.
Nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, l'istruzione e alla crescita dei figli minori. Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento Per condiviso sia conforme all'interesse della figlia minore . I genitori, dunque, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Per La minore va collocata presso la madre, cui va altresì assegnata la casa coniugale sita in
5 Ottaviano, alla Via Pentelete n. 64, della quale la suddetta è comproprietaria unitamente ai fratelli e presso la quale continuerà ad abitare unitamente ai figli.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il padre, vanno riconfermate le statuizioni assunte dal Presidente delegato con ordinanza del 04.06.2021. Pertanto, il potrà Pt_1 tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) dalle 17.00 alle 21.00, a fine settimana alterni dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica e a fine settimana alterni o il sabato o la domenica dalle 16.00 alle 20.00.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma.
D) MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una 6 valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Va evidenziato che, pur essendo divenuto maggiorenne nel corso del presente giudizio, , Per_1 studente universitario, non può essere considerato autosufficiente, dovendosi disporre anche in merito al mantenimento di quest'ultimo, risultando le allegazioni del in sede di comparsa Pt_1 conclusionale sprovviste di riscontri.
La ricorrente è un'insegnante e lavora mediante incarichi annuali;
in base alla documentazione maggiormente aggiornata versata agli atti del presente giudizio e riferita agli anni 2021, 2022 e
2023, la stessa ha percepito redditi pari ad € 11.732,00, € 9.346,00, € 11.544,00; viceversa il Pt_1
è impiegato presso l'impresa della quale era in precedenza direttore commerciale e percepisce uno stipendio pari ad € 1.800,00 mensili, paga una rata pari ad € 470,00 per il mutuo per l'acquisto dell'immobile in cui vive, contratto a seguito della separazione di fatto, ed un finanziamento pari ad € 250,00 per un finanziamento;
in base alle dichiarazioni dei redditi aggiornate per il 2023 il suo reddito complessivo lordo è stato pari (cfr. dichiarazioni in atti) ad € 102.575,00.
Si ritiene congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, confermare l'ammontare, già previsto in sede presidenziale, dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT.
Ciascun genitore è tenuto alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, come individuate in base al Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
E) MANTENIMENTO DELLA CONIUGE
La resistente in via riconvenzionale ha richiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
7 Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, richiamato quanto precedentemente ricostruito in merito alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti, va ancora evidenziato che l' risulta CP_1 comproprietaria, presumibilmente in via ereditaria in base alla visura catastale prodotta da parte ricorrente, per le quote di 1/8, 2/18 e 1/9, degli immobili in Ottaviano, alla via Pentelete n. 79, d di un frutteto in Somma Vesuviana.
Tenuto conto della esiguità delle quote in questione, della sussistenza di una comunione, del valore di tali proprietà, considerato che la è un'insegnante precaria con incarichi CP_1 annuali, considerata la durata della convivenza matrimoniale e l'apporto dato dalla stessa al ménage familiare, il Collegio ritiene di riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in favore della essendo di lapalissiana evidenza la differenza reddituale e patrimoniale tra le parti. CP_1
Ne consegue che va pienamente riconosciuto il diritto della alla percezione CP_1 dell'assegno di mantenimento, confermandosi nell'ammontare quanto già disposto in sede previdenziale, disponendosi, quindi, che versi entro il 5 di ogni mese la somma Parte_1 pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, in favore di
[...]
_1
F) SPESE
8 Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico del resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione nonché l'esito di rigetto del procedimento di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale tra ed i Parte_1 _1 quali hanno contratto matrimonio in Ottaviano (NA) in data 19.06.2002, atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune d Somma Vesuviana (Atto n. 30,
Parte II, Sezione III, Anno 2002);
b) accoglie la domanda di addebito proposta da nei confronti di _1
; Parte_1 Per c) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
d) disciplina il diritto di visita nei termini previsti in parte motiva;
e) assegna la casa coniugale sita in Ottaviano, alla via Pentelete n. 64, ad _1
Per che vi abiterà unitamente ai figli e;
[...] Per_1
f) dispone che versi ad a mezzo di bonifico Parte_1 _1 bancario, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno dei figli), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
g) dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
h) dispone che versi entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, Parte_1 la somma pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, ad
_1
i) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
che liquida in € 4.300,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se
[...]
9 dovute come per legge, ed il 15% per spese generali;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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