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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SS De UC Presidente
OR BE IU
IS IN IU Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BOSI MONICA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il Controparte_1 C.F._2 08/03/1989, rappresentato e difeso dall'avv. PASOTTI SARA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
disporre che corrisponda a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, a far data dal mese di novembre 2025, entro il giorno 20 di ciascun mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, tramite bonifico da effettuarsi presso l'indirizzo IBAN che la resistente ha già comunicato al ricorrente;
disporre che, nel momento in cui la resistente , reperirà attività Controparte_1 lavorativa, della durata di almeno sei mesi, con redditi pari o superiori ad Euro 800,00, l'assegno verrà ridotto ad Euro 200,00 mensili;
nel momento in cui reperirà attività lavorativa, della durata di almeno sei mesi, con redditi pari o superiori ad Euro 900,00, l'assegno verrà ridotto ad Euro 100,00 mensili;
nel momento in cui reperirà attività lavorativa, della durata di almeno sei mesi, con redditi pari o superiori ad Euro 1.000,00 il diritto alla percezione dell'assegno verrà meno;
dare atto che la resistente si impegna a comunicare tempestivamente al resistente il reperimento di attività lavorativa con il raggiungimento delle predette soglie retributive, pena l'obbligo di restituire integralmente quando ricevuto dal momento del superamento delle predette soglie di reddito;
spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1 personale dalla coniuge sposata con rito civile a SUZZARA Controparte_1 in data 21/06/2015, unione dalla quale non nascevano figli, chiedendo cumulativamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_1 separazione e ha aderito all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, pur chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, dunque la causa è stata convertita da contenziosa a consensuale ed è stata pronunciata sentenza parziale di separazione.
Nel corso della prima udienza successiva all'emissione della sentenza di separazione, verificato il passaggio in giudicato della stessa, verificato il decorso del termine previsto dalla legge e confermata la mancata riconciliazione tra i coniugi, gli stessi hanno congiuntamente precisato le conclusioni relative alla domanda di scioglimento del matrimonio come indicate in epigrafe, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) pagina 2 di 3 della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Quanto alle domande accessorie, inerenti all'assegno divorzile spettante alla coniuge debole, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere omologate dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21/06/2015 in SUZZARA (MN) tra e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile del predetto Comune, al n. 16, P. I, anno 2015;
2. omologa le conclusioni indicate in epigrafe;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 23/10/2025
La IU Relatrice Il Presidente
IS IN
SS De UC
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SS De UC Presidente
OR BE IU
IS IN IU Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BOSI MONICA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il Controparte_1 C.F._2 08/03/1989, rappresentato e difeso dall'avv. PASOTTI SARA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
disporre che corrisponda a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, a far data dal mese di novembre 2025, entro il giorno 20 di ciascun mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, tramite bonifico da effettuarsi presso l'indirizzo IBAN che la resistente ha già comunicato al ricorrente;
disporre che, nel momento in cui la resistente , reperirà attività Controparte_1 lavorativa, della durata di almeno sei mesi, con redditi pari o superiori ad Euro 800,00, l'assegno verrà ridotto ad Euro 200,00 mensili;
nel momento in cui reperirà attività lavorativa, della durata di almeno sei mesi, con redditi pari o superiori ad Euro 900,00, l'assegno verrà ridotto ad Euro 100,00 mensili;
nel momento in cui reperirà attività lavorativa, della durata di almeno sei mesi, con redditi pari o superiori ad Euro 1.000,00 il diritto alla percezione dell'assegno verrà meno;
dare atto che la resistente si impegna a comunicare tempestivamente al resistente il reperimento di attività lavorativa con il raggiungimento delle predette soglie retributive, pena l'obbligo di restituire integralmente quando ricevuto dal momento del superamento delle predette soglie di reddito;
spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1 personale dalla coniuge sposata con rito civile a SUZZARA Controparte_1 in data 21/06/2015, unione dalla quale non nascevano figli, chiedendo cumulativamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_1 separazione e ha aderito all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, pur chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, dunque la causa è stata convertita da contenziosa a consensuale ed è stata pronunciata sentenza parziale di separazione.
Nel corso della prima udienza successiva all'emissione della sentenza di separazione, verificato il passaggio in giudicato della stessa, verificato il decorso del termine previsto dalla legge e confermata la mancata riconciliazione tra i coniugi, gli stessi hanno congiuntamente precisato le conclusioni relative alla domanda di scioglimento del matrimonio come indicate in epigrafe, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) pagina 2 di 3 della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Quanto alle domande accessorie, inerenti all'assegno divorzile spettante alla coniuge debole, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere omologate dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21/06/2015 in SUZZARA (MN) tra e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile del predetto Comune, al n. 16, P. I, anno 2015;
2. omologa le conclusioni indicate in epigrafe;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 23/10/2025
La IU Relatrice Il Presidente
IS IN
SS De UC
pagina 3 di 3