TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 344
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione delle regole ermeneutiche e dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta

    Il provvedimento impugnato costituisce il segmento finale dell'esercizio di autotutela, un potere discrezionale dell'amministrazione. L'amministrazione può archiviare il procedimento anche a fronte di un provvedimento illegittimo se ritiene insussistente l'interesse pubblico. In questo caso, il Comune ha ritenuto che non sussistessero profili di interesse pubblico tali da giustificare l'esercizio del potere di autotutela, anche tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità, incompetenza e difetto di istruttoria

    Il Comune, prendendo atto dell'intervenuta sentenza del TAR che ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso avverso la CE n. 20/2015, ha ritenuto che non sussistessero profili di interesse pubblico tali da giustificare l'esercizio del potere di autotutela.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e perplessità

    Il Tribunale civile, con la sentenza n. 5002/2023, non ha accertato l'illegittimità del titolo rilasciato dal Comune, ma la violazione delle distanze legali tra l'immobile del controinteressato e il bene dei ricorrenti. L'atto autorizzatorio edilizio è estraneo ai rapporti interprivati e una violazione della norma civilistica non rileva come vizio di legittimità dell'atto, se non nei limiti in cui si risolva in un pregiudizio per l'interesse pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 344
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 344
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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