Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Condorelli, Salvatore Alfio Donzuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo, Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Letizia Motta, Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del settore Urbanistica, prot. 115599 del 17.12.2024, con cui è stato archiviato l'avvio del procedimento volto all'annullamento della Concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015;
- della nota del 30 settembre 2025 n. 88337;
- ove occorra, della relazione istruttoria del 20 maggio 2015 propedeutica al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e del pedissequo parere del dirigente l'Ufficio urbanistica del 25 maggio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acireale e del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa SE NA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno nel Comune di Acireale, confinante con il fondo di proprietà del controinteressato al quale, nel 2015, l’ente rilasciava la concessione in sanatoria n. 20/2015 per la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, previa demolizione e ricostruzione dell’immobile esistente.
Con atto di citazione dell’11.11.2015, il sig. -OMISSIS- (padre degli odierni ricorrenti) conveniva in giudizio l’odierno controinteressato per l’accertamento della violazione delle distanze legali e la conseguente condanna all’arretramento del predetto immobile e al risarcimento dei danni.
Con ricorso n.r.g. 884/2016, notificato il 22 aprile 2016, il medesimo impugnava il summenzionato titolo edilizio contestando, in sintesi, l’erronea qualificazione dell’intervento posto in essere dal controinteressato (nuova costruzione e non ristrutturazione), la consistenza del manufatto e la violazione delle distanze dal confine.
Il 15 giugno 2017, il Comune di Acireale disponeva la sospensione dei lavori autorizzati con c.e. n. 20/2015 e avviava contestualmente il procedimento di annullamento in autotutela del titolo ravvisando la possibile falsa rappresentazione dei luoghi, l’inapplicabilità dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 e la mancanza della conformità urbanistica.
Con sentenza n. 5002/2023, il Tribunale Civile condannava l’odierno controinteressato ad arretrare i fabbricati rispetto all’immobile di proprietà degli odierni ricorrenti “ così da garantire e ripristinare la distanza di legge per come accertata dal CTU, ossia quella fissata dalle Norme Tecniche di Attuazione riferite alla Zona E di PRG, pari a ml. 20,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e ml. 10,00 fra ciascun edificio e il confine di proprietà” e a risarcire il danno per l’illegittimo mantenimento delle costruzioni a distanza inferiore a quella legale.
Con sentenza n. 2997 del 20 maggio 2024, questo T.A.R. dichiarava l’irricevibilità del ricorso n. r.g. 884/2016, tardivamente proposto in quanto volto a censure profili già noti al ricorrente “ almeno nel novembre 2015 all’atto della proposizione dell’azione civile… che avrebbero dovuto suggerire al ricorrente stesso - in ossequio agli ordinari canoni di diligenza- di verificare la sussistenza di un titolo edilizio autorizzatorio.”
Con sentenza n. 1313 del 9 ottobre 2025, la Corte di Appello di Catania rigettava l’appello dell’odierno controinteressato, confermando la sentenza di primo grado.
Nel corso di tale giudizio, l’odierno controinteressato depositava, tra gli altri, la nota numero 115699 del 17 dicembre 2024 del Dirigente del Settore Urbanistica, con la quale in considerazione dell’esito del ricorso innanzi al TAR, era stata disposta l’archiviazione del procedimento di annullamento della concessione edilizia avviato nel 2017.
Gli odierni ricorrenti formulavano richiesta di ritiro del provvedimento di archiviazione, denunciando lo stato di pericolosità causato dalle costruzioni al confine con la proprietà.
In riscontro, il Comune di Acireale con nota dell’1 ottobre 2025 comunicava che: a) era stato effettuato un sopralluogo; b) il controinteressato non aveva dato seguito alle costruzioni; c) il procedimento di autotutela avviato nel 2015 era già stato archiviato con nota prot. n. 115699 del 17/12/2024, tenuto conto dell’esito di irricevibilità del giudizio promosso nel 2016 innanzi al TAR
2. Con il ricorso in esame, notificato il 6 settembre 2025, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del suindicato provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento della c.e. n. 20/2015, delle successive comunicazioni dell’ente, nonché degli atti istruttori sottesi al rilascio della c.e. n. 20/2015 (relazione istruttoria e parere) per i seguenti motivi:
1)Violazione delle regole ermeneutiche sulla interpretazione degli atti giuridici; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Carta Costituzionale e dei principi che sottende: buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere: arbitrarietà; illogicità manifesta. Il Comune resistente avrebbe illegittimamente posto a fondamento del provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della C.E. in sanatoria n. 20/2015 la sentenza del T.A.R. n. 2997/2024. Tuttavia, trattandosi di sentenza di mero rito, con la quale il Tribunale si è limitato a dichiarare l’irricevibilità per tardività del ricorso, essa sarebbe inidonea ad incidere sulle posizioni delle parti e sulle questioni giuridiche da queste avanzate.
2)Eccesso di potere: contraddittorietà dei provvedimenti emanati nell’esame della pratica in questione; ingiustizia manifesta; perplessità; incompetenza, difetto di istruttoria. Parte ricorrente, previa contestazione della concessione n. 20/2015 sostiene che l’Amministrazione comunale non avrebbe dato conto delle motivazioni per cui ha ritenuto di superare gli esiti dei precedenti accertamenti, dei quali si dà atto nell’ordinanza di sospensione n. 29 del 15 giugno 2017.
3)Eccesso di potere: carenza di motivazione; ingiustizia manifesta; perplessità. Il provvedimento si porrebbe, altresì, in contrasto con le statuizioni del Tribunale civile di Catania e dalla Corte di Appello, che avrebbero negativamente valutato l’operato dell’Amministrazione.
3. Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio e con successiva memoria ha preliminarmente rappresentato, in punto di fatto, che con nota del 3.11.2025, l’odierno controinteressato ha comunicato di voler dare esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania, arretrando il proprio immobile, e - per tale ragione - di aver dato mandato ad un tecnico di fiducia per la redazione e la presentazione di un nuovo progetto volto alla demolizione e ricostruzione del proprio immobile in arretramento dal confine.
Ha, quindi, eccepito:
a) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse poiché l’arretramento dell’immobile in esecuzione del giudicato civile ripristinerebbe l’invocato stato legittimo con avvio di un nuovo procedimento per il rilascio di un titolo edilizio che supererebbe la predetta C.E. in sanatoria;
b) l’inammissibilità del ricorso relativamente alla nota prot. n. 88337 del 30 settembre 2025, avente natura meramente interlocutoria ed endoprocedimentale;
c) l’irricevibilità del ricorso per tardività con riferimento all’impugnazione della “relazione istruttoria del 20 maggio 2015 propedeutica al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e del pedissequo parere del dirigente l’Ufficio urbanistica del 25 maggio 2015”, la quale – in quanto atto endoprocedimentale – non sarebbe comunque suscettibile di autonoma impugnazione;
d) l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure;
La difesa dell’ente ha, inoltre, contestato la fondatezza del ricorso evidenziando che il giudice ordinario, con la sentenza di primo grado n. 5002/2023 non ha accertato l’illegittimità dell’operato del Comune, bensì, la violazione della distanza legale tra l’immobile del controinteressato e il bene di proprietà dei ricorrenti.
4. Si è costituito anche il controinteressato che ha eccepito:
a) l’inammissibilità del ricorso avverso la nota n. 88337 del 30 settembre 2025, avente natura meramente interlocutoria;
b) l’inammissibilità e/o irricevibilità per tardività del ricorso avverso la Relazione istruttoria del 20 maggio 2015 e del parere favorevole dei Dirigenti ivi incluso;
c) l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della impugnazione del provvedimento di archiviazione di cui alla nota prot. 115699 del 17.12.2024 per carenza di interesse, violazione del ne bis in idem e abuso del processo; in particolare, la difesa del controinteressato evidenzia che la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 20/2015 era stata già oggetto di un giudizio di annullamento in esito al quale è divenuta inoppugnabile da parte dei ricorrenti e del loro dante causa, giacché la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, passata in giudicato per la mancata impugnazione della pronuncia in appello, ha cristallizzato l’atto. Mancherebbe, inoltre, l’essenziale requisito dell’interesse all’azione dato che gli odierni ricorrenti - attraverso il giudicato civile - hanno già ottenuto piena protezione alle loro pretese.
d) l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della impugnazione per genericità dei motivi di impugnazione e violazione dell’articolo 40 c.p.a.;
La difesa del controinteressato ha, inoltre, contestato la fondatezza del ricorso sostenendo la legittimità del provvedimento espressione di potere discrezionale dell’ente.
5. Le parti hanno successivamente scambiato memorie e repliche.
6. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, il difensore dei ricorrenti ha eccepito la tardività della documentazione depositata dal controinteressato in data 26/01/2026, mentre il difensore del controinteressato ha insistito sulla richiesta di ammissione trattandosi di documentazione sopravvenuta e rilevante per la dimostrazione della carenza di interesse del ricorrente; quindi, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il Collegio ritiene di dover limitare l’oggetto del ricorso alla sola nota n. 11599 del 17 dicembre 2024 con la quale il Comune di Acireale - preso atto dell’esito del ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della concessione edilizia n. 20/2015 (declaratoria di irricevibilità per tardiva impugnazione del provvedimento) - ha disposto l’archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio avviato d’ufficio nel 2017.
Invero, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, il ricorso è inammissibile laddove viene impugnata la nota del 30 settembre 2025 n. -OMISSIS- avente natura di mera comunicazione endoprocedimentale e priva di autonoma lesività; il ricorso è, altresì, inammissibile nella parte concernente l’impugnazione della relazione istruttoria del 20 maggio 2015 propedeutica al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e del pedissequo parere del dirigente l'Ufficio urbanistica del 25 maggio 2015, poiché, in disparte la natura - evidentemente endoprocedimentale - anche dei suddetti atti, ogni questione sulla concessione n. 20/2015 è orami definita dalla sentenza di questo TAR n. 2297/2024.
7.1 Così perimetrato l’oggetto dell’impugnazione il Collegio ritiene, in attuazione dei principi di effettività della tutela e di economia dei mezzi processuali, di poter prescindere dalla trattazione delle altre eccezioni in rito formulate dalle parti resistenti in ragione della complessiva infondatezza del ricorso; per le stesse ragioni, ritiene di non dover tenere conto della documentazione da ultimo depositata dal controinteressato finalizzata alla dimostrazione della carenza di interesse al ricorso.
8. Venendo al merito del ricorso, i tre motivi di cui si compone, e che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di affinità tematica, censurano la determinazione di archiviazione del procedimento di autotutela avviato dall’ente nel 2017 poiché: a) fondato su una sentenza di mero rito, come tale inidonea ad incidere sulle posizioni delle parti e sulle sottese questioni giuridiche; b) contradditorio rispetto agli esiti dei precedenti accertamenti eseguiti dall’ente nel 2017; c) e che “ collide con il buon senso e con le statuizioni della sentenza del Tribunale ordinario, sopra citata, che ha disposto l’arretramento ” del fabbricato del controinteressato.
Tutti i motivi sono infondati.
8.1 Va premesso che il provvedimento impugnato costituisce il segmento finale dell’esercizio di autotutela promossa d’ufficio dallo stesso ente e, quindi, di un potere discrezionale che consente all’amministrazione di avviare il procedimento e di concluderlo con un atto di secondo grado (nella sussistenza dei necessari requisiti per l’adozione di un provvedimento di autotutela) ovvero - laddove non sussistano le ragioni per procedere all'adozione del provvedimento finale oppure laddove la PA ritenga tali ragioni venute meno - di non esercitare il potere di autotutela e, in tale evenienza, l'amministrazione può adottare un atto di "archiviazione". (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 20 maggio 2021, n. 1654).
Ne discende, a fronte della natura ampiamente discrezionale dei provvedimenti di autotutela, che ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di secondo grado (illegittimità, interesse pubblico, termine ragionevole e comparazione degli interessi) è rimessa esclusivamente all’amministrazione che anche a fronte di un provvedimento illegittimo può determinarsi per l’ archiviazione del procedimento se ritiene insussistente l’interesse pubblico, concreto e attuale, alla rimozione dell'atto assumendosi, ovviamente, la relativa responsabilità (sull’applicazione del principio in a base al quale l'interesse pubblico non può esaurirsi nel mero ripristino della legalità violata, ma richiede una ponderazione più ampia - v. giurisprudenza consolidata, tra le tante: C.G.A., 26 ottobre 2023, n. 736; 8 marzo 2022, n. 292; .Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2025, n. 8511; 9 febbraio 2024, n. 1332; sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7367; 29 gennaio 2024, n. 864).
8.2 Nel caso in esame è indubbio che nella comunicazione di avvio del procedimento si prospettassero possibili profili di illegittimità della concessione edilizia n. 20/2015 derivanti, principalmente, dalla verosimile falsa rappresentazione dell’originario fabbricato preesistente e dalla conseguente inapplicabilità dell’art. 34 e dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, “ in quanto l’intervento edilizio posto in essere non consiste nella ristrutturazione edilizia dell’originario fabbricato, ma bensì nella realizzazione di un nuovo fabbricato ”. Si tratta, tuttavia, di profili edilizi ed urbanistici che erano perfettamente conosciuti dall’Ente locale (almeno) sin dal 2015, sicché il Comune di Acireale - prendendo atto dell’intervenuta sentenza del Tribunale amministrativo (che, dichiarando l’irricevibilità del ricorso proposto dall’odierna parte ricorrente avverso la CE n. 20/2015, aveva precluso l’annullamento in sede giurisdizionale della concessione edilizia) ha evidentemente ritenuto - pur con motivazione stringata - che non sussistessero profili di interesse pubblico tali da giustificare l’esercizio del potere di autotutela (tenuto anche conto del lungo lasso di tempo – 7 anni – decorso dall’avvio del procedimento).
8.3 Fermo quanto sopra rilevato e ribadita: a) la mancanza di alcun accertamento definitivo in ordine all’illegittimità del titolo edilizio e b) l’insufficienza, in ogni caso, della sola illegittimità del provvedimento a sorreggere un provvedimento di autotutela, va escluso - con particolare riferimento al terzo motivo di ricorso – che il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 5002/2023 abbia accertato l’illegittimità del titolo rilasciato dal Comune di Acireale (soggetto, peraltro, estraneo al giudizio civile), avendo piuttosto accertato la violazione della distanze legali tra l’immobile del controinteressato e il bene di proprietà dei ricorrenti. Né, in quella sede, vi è stata necessità di disapplicazione dell’atto amministrativo, poiché ciò che il Giudice ordinario ha accertato è – direttamente – la lesione del diritto reale, che non interviene “per il tramite” del provvedimento amministrativo, ma per effetto dell’attività edilizia del privato, legittimata sul piano amministrativo dal provvedimento, ma da questo non “coperta” sul piano civilistico (v. in particolare pagg. 14-15 della sentenza del Tribunale di Catania n. 5002/2023 confermata, in appello, con sentenza della Corte di Appello n. 1313/2025 emessa successivamente all’adozione del provvedimento impugnato). In definitiva, se il provvedimento autorizzatorio edilizio, quanto al suo ambito di efficacia, è estraneo ai rapporti interprivati, (non potendoli condizionare, limitare o comunque su di essi incidere), è del tutto evidente che una violazione delle norme regolatrici di tali rapporti non può rilevare come vizio di legittimità dell’atto, se non nei limiti in cui la violazione della norma civilistica si risolva (anche) in un pregiudizio per l’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 settembre 2024, n. 7523 ).
8.4 Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti alla luce della peculiarità della complessiva vicenda amministrativa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e del controinteressato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NA BA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Paola NA Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE NA BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.