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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9199 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27800 R. G. nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gambardella, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Luca Giordano n.164;
-ricorrente- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore - elettivamente domiciliato in CP_1 Napoli alla Via De Gasperi n. 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del Persona_1 22.03.2024;
-resistente-
OGGETTO: indebito assistenziale FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 e ritualmente notificato a controparte, la ricorrente ha esposto:
- di essere legalmente separata dal 17.07.2008 e di essere titolare di pensione Inps cat. inv civ n. 044-510607716549 con decorrenza 1 marzo 1995 trasformatasi in assegno sociale al compimento del 65^ anno di età in data 20.12.2007;
- di aver ricevuto, in data 2.11.2023, nota dell' , mediante la quale la stessa gli CP_1 ha comunicato di aver riliquidato la prestazione assistenziale dal 1° gennaio 2023, comunicando inoltre l'azzeramento dell'assegno sociale da invalidità totale a decorrere dal mese di dicembre 2023 ed un indebito pari ad euro 7.500,68 per il periodo dal gennaio a novembre 2023;
- di aver presentato, in data 12.01.2024, domanda di ricostruzione reddituale, al fine del ripristino della prestazione con decorrenza dal dicembre 2023, del ricalcolo della stessa e dell' annullamento dell'indebito.
- di aver ricevuto dall' , in data 21.02.2024, un nuovo provvedimento di CP_1 riliquidazione con il quale da un lato, è stato riconosciuto un credito nei suoi confronti per l'anno 2023 pari ad euro 8.347,04, di fatto annullando il precedente indebito e riconoscendo un ulteriore credito;
dall'altro lato, l' ha contestato un CP_1 nuovo indebito relativo agli anni 2020, 2021, 2022 e 2024 pari ad euro 1.849,95, compensando il residuo credito di euro 6.946,96 con l'indebito di cui alla comunicazione del 02.11.2023. Ha aggiunto che:
1 - dal Marzo 2024 è in corso una trattenuta mensile sulla pensione di € 104,17 per il mese di marzo 2024 e di € 12,67 dal mese di maggio 2024 per il recupero dell'indebito di cui alla comunicazione del 02.11.2023;. CP_
-in data 12.12.2024 ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso il provvedimento di riliquidazione del 21.02.2024, che è stato rigettato. Ha evidenziato che per gli anni 2020-2024, ha posseduto esclusivamente redditi da terreni e/o fabbricati, in particolare € 123,00 per gli anni 2020 e 2021, ed € 262,00 per gli anni dal 2022 al 2024, con la conseguenza che, per il periodo dal 2020 al 2024,anziché percepire somme indebite, ha piuttosto percepito somme inferiori al dovuto, maturando così il diritto al pagamento della somma di € 1.465,39. In diritto ha sostenuto, richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità, che l'indebito in esame è irripetibile, vista la buona fede della ricorrente. Infatti, la ricorrente avrebbe percepito esclusivamente redditi da pensione conosciuti o conoscibili dall' e un reddito personale congruo e non sproporzionato da CP_1 pensione, derivante esclusivamente da pensioni e rendite catastali sempre regolarmente comunicati, determinando dunque una situazione di fatto idonea ad escludere il dolo e a generare il legittimo affidamento della ricorrente. Ha concluso chiedendo: a) accogliere la domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 12.01.2024, dichiarando assenza di indebito per il periodo dal 2020 al 2024 non vi è stato alcun indebito, ma un credito complessivo di €1.465,39, oltre interessi legali;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento in suo favore, CP_1 della somma di € 1.465,39; c) dichiarare illegittime e non dovute le somme indebite contestate con i provvedimenti del 02.11.2023 e 21.02.2024 pari ad euro 7.500,68 per l'anno 2022 ed euro 1.849,95 relativo agli anni 2020, 2021, 2022 e 2024; d) CP_ ordinare all' la cessazione delle trattenute sulla pensione cat. inv civ n. 044- 510607716549 effettuate a decorrere dal mese di marzo 2024 a titolo di recupero crediti, con condanna alla restituzione delle somme nelle more recuperate, da quantificarsi in separata sede, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha precisato che l'indebito acceso per il 2023, era basato CP_1 sui dati dichiarati dalla ricorrente nella domanda di ricostituzione reddituale del 12.01.2024 ove con riferimento agli anni 2020-2024, donde il conguaglio a debito della ricorrente degli importi percepiti a titolo di AS per gli anni 2020, 2021, 2022 in misura superiore al dovuto;
che nessuna buona fede può invocarsi trattandosi di redditi da fabbricato non altrimenti conoscibili dall' chiedendo rigettarsi la CP_1 domanda con vittoria di spese. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Riguardando l'indebito in esame la pensione cat. inv civ erogata dall' , CP_1 trasformatasi in assegno sociale, in data 20.12.2007, ossia una prestazione di natura assistenziale, in quanto riconducibile all'art. 38 comma 1 della L. n.448/2001, giova richiamare la cornice giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa. Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur
2 indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Va esclusa l'applicabilità della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi di indebito assistenziale. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). E' vero, in sostanza, che, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale (cfr Cass. 13915/2021). Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Con particolare riguardo alla materia di indebito assistenziale, vi è un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari (per cui opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8, L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica), di quelli socio - economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione, a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, 7048). Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei
3 benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame l'indebito risulta essersi determinato in ragione della domanda di ricostituzione reddituale del 12.01.2024. CP_ Ed invero come documentato dall' e non efficacemente contestato dalla ricorrente, nella suddetta domanda di ricostituzione reddituale del 12.01.2024, la stessa ha dichiarato, in riferimento agli anni 2020-2024, redditi da fabbricato per euro 810 (dunque superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni reddituali e riportati nell'avverso ricorso). CP_ Ciò esclude all'evidenza , qualunque buona fede tanto più che l' non avrebbe potuto raccogliere autonomamente questi dati che non erano conosciuti né conoscibili in altro modo. Conclusivamente il ricorso va respinto Esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att .cp.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 27800 R. G. nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gambardella, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Luca Giordano n.164;
-ricorrente- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore - elettivamente domiciliato in CP_1 Napoli alla Via De Gasperi n. 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del Persona_1 22.03.2024;
-resistente-
OGGETTO: indebito assistenziale FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 e ritualmente notificato a controparte, la ricorrente ha esposto:
- di essere legalmente separata dal 17.07.2008 e di essere titolare di pensione Inps cat. inv civ n. 044-510607716549 con decorrenza 1 marzo 1995 trasformatasi in assegno sociale al compimento del 65^ anno di età in data 20.12.2007;
- di aver ricevuto, in data 2.11.2023, nota dell' , mediante la quale la stessa gli CP_1 ha comunicato di aver riliquidato la prestazione assistenziale dal 1° gennaio 2023, comunicando inoltre l'azzeramento dell'assegno sociale da invalidità totale a decorrere dal mese di dicembre 2023 ed un indebito pari ad euro 7.500,68 per il periodo dal gennaio a novembre 2023;
- di aver presentato, in data 12.01.2024, domanda di ricostruzione reddituale, al fine del ripristino della prestazione con decorrenza dal dicembre 2023, del ricalcolo della stessa e dell' annullamento dell'indebito.
- di aver ricevuto dall' , in data 21.02.2024, un nuovo provvedimento di CP_1 riliquidazione con il quale da un lato, è stato riconosciuto un credito nei suoi confronti per l'anno 2023 pari ad euro 8.347,04, di fatto annullando il precedente indebito e riconoscendo un ulteriore credito;
dall'altro lato, l' ha contestato un CP_1 nuovo indebito relativo agli anni 2020, 2021, 2022 e 2024 pari ad euro 1.849,95, compensando il residuo credito di euro 6.946,96 con l'indebito di cui alla comunicazione del 02.11.2023. Ha aggiunto che:
1 - dal Marzo 2024 è in corso una trattenuta mensile sulla pensione di € 104,17 per il mese di marzo 2024 e di € 12,67 dal mese di maggio 2024 per il recupero dell'indebito di cui alla comunicazione del 02.11.2023;. CP_
-in data 12.12.2024 ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso il provvedimento di riliquidazione del 21.02.2024, che è stato rigettato. Ha evidenziato che per gli anni 2020-2024, ha posseduto esclusivamente redditi da terreni e/o fabbricati, in particolare € 123,00 per gli anni 2020 e 2021, ed € 262,00 per gli anni dal 2022 al 2024, con la conseguenza che, per il periodo dal 2020 al 2024,anziché percepire somme indebite, ha piuttosto percepito somme inferiori al dovuto, maturando così il diritto al pagamento della somma di € 1.465,39. In diritto ha sostenuto, richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità, che l'indebito in esame è irripetibile, vista la buona fede della ricorrente. Infatti, la ricorrente avrebbe percepito esclusivamente redditi da pensione conosciuti o conoscibili dall' e un reddito personale congruo e non sproporzionato da CP_1 pensione, derivante esclusivamente da pensioni e rendite catastali sempre regolarmente comunicati, determinando dunque una situazione di fatto idonea ad escludere il dolo e a generare il legittimo affidamento della ricorrente. Ha concluso chiedendo: a) accogliere la domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 12.01.2024, dichiarando assenza di indebito per il periodo dal 2020 al 2024 non vi è stato alcun indebito, ma un credito complessivo di €1.465,39, oltre interessi legali;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento in suo favore, CP_1 della somma di € 1.465,39; c) dichiarare illegittime e non dovute le somme indebite contestate con i provvedimenti del 02.11.2023 e 21.02.2024 pari ad euro 7.500,68 per l'anno 2022 ed euro 1.849,95 relativo agli anni 2020, 2021, 2022 e 2024; d) CP_ ordinare all' la cessazione delle trattenute sulla pensione cat. inv civ n. 044- 510607716549 effettuate a decorrere dal mese di marzo 2024 a titolo di recupero crediti, con condanna alla restituzione delle somme nelle more recuperate, da quantificarsi in separata sede, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha precisato che l'indebito acceso per il 2023, era basato CP_1 sui dati dichiarati dalla ricorrente nella domanda di ricostituzione reddituale del 12.01.2024 ove con riferimento agli anni 2020-2024, donde il conguaglio a debito della ricorrente degli importi percepiti a titolo di AS per gli anni 2020, 2021, 2022 in misura superiore al dovuto;
che nessuna buona fede può invocarsi trattandosi di redditi da fabbricato non altrimenti conoscibili dall' chiedendo rigettarsi la CP_1 domanda con vittoria di spese. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Riguardando l'indebito in esame la pensione cat. inv civ erogata dall' , CP_1 trasformatasi in assegno sociale, in data 20.12.2007, ossia una prestazione di natura assistenziale, in quanto riconducibile all'art. 38 comma 1 della L. n.448/2001, giova richiamare la cornice giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa. Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur
2 indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Va esclusa l'applicabilità della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi di indebito assistenziale. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). E' vero, in sostanza, che, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale (cfr Cass. 13915/2021). Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Con particolare riguardo alla materia di indebito assistenziale, vi è un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari (per cui opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8, L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica), di quelli socio - economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione, a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, 7048). Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei
3 benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame l'indebito risulta essersi determinato in ragione della domanda di ricostituzione reddituale del 12.01.2024. CP_ Ed invero come documentato dall' e non efficacemente contestato dalla ricorrente, nella suddetta domanda di ricostituzione reddituale del 12.01.2024, la stessa ha dichiarato, in riferimento agli anni 2020-2024, redditi da fabbricato per euro 810 (dunque superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni reddituali e riportati nell'avverso ricorso). CP_ Ciò esclude all'evidenza , qualunque buona fede tanto più che l' non avrebbe potuto raccogliere autonomamente questi dati che non erano conosciuti né conoscibili in altro modo. Conclusivamente il ricorso va respinto Esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att .cp.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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