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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37553/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo
Oggi 16 aprile 2025, alle ore 10.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio Sanchioni, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. È presente in collegamento l'Avv. RONCHIETTO CLAUDIO il quale dichiara la propria identità e di essere l'avvocato della parte attrice, è presente inoltre in collegamento l'Avv. ARIANNA DE BONIS in sostituzione dell'Avv. DANIELE DE BONIS, la quale dichiara la propria identità e di essere avvocato della parte convenuta. I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.
L'Avv. RONCHIETTO CLAUDIO si riporta ai propri atti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e precisa che il regolamento di condominio afferma di attribuire un posto a tutti i condomini con appartamento con autorimessa e nella delibera impugnata alla attrice non era stato assegnato un posto auto e la stessa era stata esclusa dall'uso di beni comuni, la successiva delibera del 25/11/2024 in corso di giudizio ha riconosciuto il posto auto alla Sig.ra in relazione al primo punto della citazione e la stessa Pt_1 delibera del 25/11/2024 ha riconosciuto alla Sig.ra l'autonomia di proprietaria Pt_1 dell'immobile 2 B. L'Avv. Ronchetti chiede infine che la causa venga decisa con spese a carico del . L'Avv. ARIANNA DE BONIS si riporta alle note CP_1 conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia, dichiara che vi è stata cessata materia del contendere e che la delibera del 25/11/2024 ha integrato il regolamento assegnando un posto auto alla per evitare difficoltà nella Pt_1 vita condominiale, chiede che la causa venga decisa con vittoria di vittoria di spese o compensazione delle stesse.
Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 16.35 Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni pagina 1 di 9 N. R.G. 37553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, la seguente ex art
281 sexies cpc
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 37553 / 2024
TRA
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Parte_2
RONCHIETTO CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Roma, Via Giuseppe Palumbo n.3; - Attore -
E
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t, rappresenta e difesa dall'Avv. DE BONIS DANIELE, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 88; - Convenuto –
pagina 2 di 9 Oggetto: , impugnazione di delibera assembleare CP_1
Conclusioni: le parti concludevano come da note per l'udienza del 16/04/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_2
giudizio davanti all'intestato Tribunale il Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti e le ragioni esposte in narrativa qui richiamate: -accertare e dichiarare la nullità e/o annullare la deliberazione di assemblea straordinaria del Parte_3
in Roma del 29 maggio 2024 con la quale, in relazione al Punto 2° ODG è stato
[...]
adottato il regolamento (c.d. bozza elaborata dal prof. per l'utilizzo delle aree Per_1
comuni a parcheggio autoveicoli individuati in conformità al progetto tecnico approvato con assemblea del 15.03.2024, previa sospensione, sussistendone i presupposti cautelari,
dell'efficacia della deliberazione assembleare straordinaria impugnata, nonché, -
condannare il convenuto, in persona dell'Amm.re pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e onorari del presente giudizio e del propedeutico procedimento di mediazione obbligatoria esperito, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n.55/2014 e ss modifiche e integrazioni. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile per cui sarà versato al momento dell'iscrizione a ruolo per un importo pari ad Euro 518,00.” Si costituiva in giudizio il convenuto contestando in fatto ed in diritto tutto quanto esposto dalla parte CP_1
pagina 3 di 9 attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: In limine litis, rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata;
Nel
merito, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice perchè infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, tenendo conto ai fini della liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dai D.M. n.
37 del 2018 e n. 147 del 2022, anche della maggiorazione del 30% dovuta ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, oltre spese e oneri accessori, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.” La causa veniva istruita, venivano depositate le note ex art 171 ter cpc, alla prima udienza del 04/03/2025 la causa veniva rinviata al 16/04/2025 alle ore 10.30 per decisione ex art 281 sexies cpc con termine per le parti di precisare le conclusioni e depositare memorie conclusionali entro la data dell'11/04/2025. All'udienza del
16/04/2025, in collegamento audiovisivo ex art 127 bis cpc, la causa veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza. Nel corso del giudizio il convenuto ha chiesto CP_1
dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto con successiva assemblea del
25/11/2024 lo stesso procedeva ad una nuova delibera che ha sostituito quella impugnata. Pertanto, si deve dichiarare la cessata materia del contendere. La nuova delibera ha posto in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido,
modificando quanto deciso nella precedente deliberazione. Vi è infatti corrispondenza dei medesimi argomenti trattatati nelle due delibere (precedente e successive) e la pagina 4 di 9 decisione della seconda si è concretizzata in una deliberazione che ha il medesimo contenuto della delibera sostituita, trattando ed approvando specificamente i medesimi argomenti della delibera impugnata. “L'assemblea, con una deliberazione successiva,
può revocare una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza” (Cass. 8231/2009). “La disposizione di cui all'art. 2377 comma ultimo c.c., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò
applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”. (Cass. 1243/1997) A norma dell'art. 2377, ultimo comma, c.c., che, avendo carattere generale, è applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, l'annullamento di una deliberazione condominiale non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa «in conformità della legge», e ciò significa che deve trattarsi di una decisione validamente deliberata sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. (Corte app. civ. Lecce,
sez. dist. Taranto, 7 settembre 1998, n. 257). La parte attrice non può più richiedere, con atto di citazione in opposizione alla delibera assembleare, l'annullamento della delibera,
pagina 5 di 9 laddove la stessa è stata sostituita da altra delibera valida. Nel caso in esame, dopo l'inizio della causa è infatti venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può
conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass.
civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901- (cfr. Cass. civile 07
dicembre 1985 n. 6177). Infatti, la parte convenuta ha chiesto la cessata materia del contendere, alla quale la parte attrice non si è opposta. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ.
Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n.
41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in
Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ.
Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997,
pagina 6 di 9 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass.
civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez.
I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28
ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10; Tribunale Torino, Sent. 09
marzo 2006). Andrà pertanto dichiarata la cessata materia del contendere e la decisione del Tribunale si limiterà, di conseguenza, alla sola pronuncia in merito alle spese di lite,
richieste dalle parti, soccombenza virtuale. A tal proposito si rileva che, come si evince dagli atti, nella delibera impugnata, nonostante l'assenza in assemblea della condomina ed in mancanza di delega conferita ad altri, l'assemblea ha computato i Parte_2
millesimi che competono a attribuendoli a presente in CP_3 Parte_4
assemblea e proprietario dell'unità abitativa adiacente l'appartamento dell'attrice.
L'assemblea impugnata era pertanto annullabile come statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4806/05 la quale ha dichiarato che
“…sono annullabili tutte le delibere che soffrono di vizi formali o di irregolarità attinenti alla procedura di formazione della volontà del Si veda dello stesso tenore CP_1
anche la decisione del Tribunale di Pavia 18 novembre 2020 n. 1117 in tema di errata attribuzione dei millesimi. Solo successivamente ed in corso di causa il condominio con delibera del 25/11/2024 ha riconosciuto alla autonomia quale proprietaria del Pt_1
villino 6A interno 2B. In secondo luogo, si evidenzia che la parte attrice ha lamentato di essere stata esclusa dall'uso delle cose comuni in quanto;
“non è stato riconosciuto analogo diritto di parcheggio escludendola pertanto dall'uso dell'area comune destinata pagina 7 di 9 a parcheggio autoveicoli”. Solo successivamente il condominio nella delibera del
25/11/2024 ha riconosciuto alla un posto auto. Vi era pertanto nella delibera Pt_1
impugnata una violazione dell'art.1102 del Codice civile che sancisce il divieto per i condomini di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, … ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 11870
del 6 maggio 2021). Infine va evidenziato che lo stesso convenuto, con la CP_1
delibera del 25.11.2024, ha accolto sostanzialmente le eccezioni sollevate dalla parte attrice nell'atto di citazione chiedendo la conseguente cessazione della materia del contendere e nella memoria ex 171 ter n1 cpc ha dichiarato“…La sopravvenienza della delibera sopra citata determina la cessazione della materia del contendere in quanto il
: i) ha riconosciuto l'intervenuto frazionamento dell'immobile della CP_1 Pt_5
individuando il suo immobile come 2B; ii) ha modificato il Regolamento
[...]
Parcheggi assegnando all'attrice il posto auto esterno nell'immediata adiacenza del villino in cui abita, indicato come 3bis.” Assorbita ogni altra eccezione di merito. Da
tutto quanto esposto si evince che l'assemblea impugnata sarebbe stata annullabile e conseguentemente le spese di mediazione e di lite devono essere imputate al CP_1
convenuto.
pagina 8 di 9
PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando dichiara la cessata materia del contendere, condanna il convenuto in favore CP_1
della parte attrice a rifondere le spese per onorari di mediazione che liquida in Euro
500,00 oltre oneri di legge, oltre Euro 203,32 per spese della mediazione, ed al pagamento delle spese di lite del presente procedimento che liquida in Euro 4.000,00
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre Euro 518 per contributo unificato oltre Euro 27,00 per marca, oltre successive occorrende.
Così deciso in Roma 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo
Oggi 16 aprile 2025, alle ore 10.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio Sanchioni, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. È presente in collegamento l'Avv. RONCHIETTO CLAUDIO il quale dichiara la propria identità e di essere l'avvocato della parte attrice, è presente inoltre in collegamento l'Avv. ARIANNA DE BONIS in sostituzione dell'Avv. DANIELE DE BONIS, la quale dichiara la propria identità e di essere avvocato della parte convenuta. I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.
L'Avv. RONCHIETTO CLAUDIO si riporta ai propri atti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e precisa che il regolamento di condominio afferma di attribuire un posto a tutti i condomini con appartamento con autorimessa e nella delibera impugnata alla attrice non era stato assegnato un posto auto e la stessa era stata esclusa dall'uso di beni comuni, la successiva delibera del 25/11/2024 in corso di giudizio ha riconosciuto il posto auto alla Sig.ra in relazione al primo punto della citazione e la stessa Pt_1 delibera del 25/11/2024 ha riconosciuto alla Sig.ra l'autonomia di proprietaria Pt_1 dell'immobile 2 B. L'Avv. Ronchetti chiede infine che la causa venga decisa con spese a carico del . L'Avv. ARIANNA DE BONIS si riporta alle note CP_1 conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia, dichiara che vi è stata cessata materia del contendere e che la delibera del 25/11/2024 ha integrato il regolamento assegnando un posto auto alla per evitare difficoltà nella Pt_1 vita condominiale, chiede che la causa venga decisa con vittoria di vittoria di spese o compensazione delle stesse.
Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 16.35 Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni pagina 1 di 9 N. R.G. 37553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, la seguente ex art
281 sexies cpc
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 37553 / 2024
TRA
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Parte_2
RONCHIETTO CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Roma, Via Giuseppe Palumbo n.3; - Attore -
E
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t, rappresenta e difesa dall'Avv. DE BONIS DANIELE, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 88; - Convenuto –
pagina 2 di 9 Oggetto: , impugnazione di delibera assembleare CP_1
Conclusioni: le parti concludevano come da note per l'udienza del 16/04/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_2
giudizio davanti all'intestato Tribunale il Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti e le ragioni esposte in narrativa qui richiamate: -accertare e dichiarare la nullità e/o annullare la deliberazione di assemblea straordinaria del Parte_3
in Roma del 29 maggio 2024 con la quale, in relazione al Punto 2° ODG è stato
[...]
adottato il regolamento (c.d. bozza elaborata dal prof. per l'utilizzo delle aree Per_1
comuni a parcheggio autoveicoli individuati in conformità al progetto tecnico approvato con assemblea del 15.03.2024, previa sospensione, sussistendone i presupposti cautelari,
dell'efficacia della deliberazione assembleare straordinaria impugnata, nonché, -
condannare il convenuto, in persona dell'Amm.re pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e onorari del presente giudizio e del propedeutico procedimento di mediazione obbligatoria esperito, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n.55/2014 e ss modifiche e integrazioni. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile per cui sarà versato al momento dell'iscrizione a ruolo per un importo pari ad Euro 518,00.” Si costituiva in giudizio il convenuto contestando in fatto ed in diritto tutto quanto esposto dalla parte CP_1
pagina 3 di 9 attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: In limine litis, rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata;
Nel
merito, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice perchè infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, tenendo conto ai fini della liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dai D.M. n.
37 del 2018 e n. 147 del 2022, anche della maggiorazione del 30% dovuta ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, oltre spese e oneri accessori, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.” La causa veniva istruita, venivano depositate le note ex art 171 ter cpc, alla prima udienza del 04/03/2025 la causa veniva rinviata al 16/04/2025 alle ore 10.30 per decisione ex art 281 sexies cpc con termine per le parti di precisare le conclusioni e depositare memorie conclusionali entro la data dell'11/04/2025. All'udienza del
16/04/2025, in collegamento audiovisivo ex art 127 bis cpc, la causa veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza. Nel corso del giudizio il convenuto ha chiesto CP_1
dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto con successiva assemblea del
25/11/2024 lo stesso procedeva ad una nuova delibera che ha sostituito quella impugnata. Pertanto, si deve dichiarare la cessata materia del contendere. La nuova delibera ha posto in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido,
modificando quanto deciso nella precedente deliberazione. Vi è infatti corrispondenza dei medesimi argomenti trattatati nelle due delibere (precedente e successive) e la pagina 4 di 9 decisione della seconda si è concretizzata in una deliberazione che ha il medesimo contenuto della delibera sostituita, trattando ed approvando specificamente i medesimi argomenti della delibera impugnata. “L'assemblea, con una deliberazione successiva,
può revocare una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza” (Cass. 8231/2009). “La disposizione di cui all'art. 2377 comma ultimo c.c., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò
applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”. (Cass. 1243/1997) A norma dell'art. 2377, ultimo comma, c.c., che, avendo carattere generale, è applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, l'annullamento di una deliberazione condominiale non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa «in conformità della legge», e ciò significa che deve trattarsi di una decisione validamente deliberata sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. (Corte app. civ. Lecce,
sez. dist. Taranto, 7 settembre 1998, n. 257). La parte attrice non può più richiedere, con atto di citazione in opposizione alla delibera assembleare, l'annullamento della delibera,
pagina 5 di 9 laddove la stessa è stata sostituita da altra delibera valida. Nel caso in esame, dopo l'inizio della causa è infatti venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può
conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass.
civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901- (cfr. Cass. civile 07
dicembre 1985 n. 6177). Infatti, la parte convenuta ha chiesto la cessata materia del contendere, alla quale la parte attrice non si è opposta. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ.
Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n.
41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in
Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ.
Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997,
pagina 6 di 9 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass.
civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez.
I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28
ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10; Tribunale Torino, Sent. 09
marzo 2006). Andrà pertanto dichiarata la cessata materia del contendere e la decisione del Tribunale si limiterà, di conseguenza, alla sola pronuncia in merito alle spese di lite,
richieste dalle parti, soccombenza virtuale. A tal proposito si rileva che, come si evince dagli atti, nella delibera impugnata, nonostante l'assenza in assemblea della condomina ed in mancanza di delega conferita ad altri, l'assemblea ha computato i Parte_2
millesimi che competono a attribuendoli a presente in CP_3 Parte_4
assemblea e proprietario dell'unità abitativa adiacente l'appartamento dell'attrice.
L'assemblea impugnata era pertanto annullabile come statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4806/05 la quale ha dichiarato che
“…sono annullabili tutte le delibere che soffrono di vizi formali o di irregolarità attinenti alla procedura di formazione della volontà del Si veda dello stesso tenore CP_1
anche la decisione del Tribunale di Pavia 18 novembre 2020 n. 1117 in tema di errata attribuzione dei millesimi. Solo successivamente ed in corso di causa il condominio con delibera del 25/11/2024 ha riconosciuto alla autonomia quale proprietaria del Pt_1
villino 6A interno 2B. In secondo luogo, si evidenzia che la parte attrice ha lamentato di essere stata esclusa dall'uso delle cose comuni in quanto;
“non è stato riconosciuto analogo diritto di parcheggio escludendola pertanto dall'uso dell'area comune destinata pagina 7 di 9 a parcheggio autoveicoli”. Solo successivamente il condominio nella delibera del
25/11/2024 ha riconosciuto alla un posto auto. Vi era pertanto nella delibera Pt_1
impugnata una violazione dell'art.1102 del Codice civile che sancisce il divieto per i condomini di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, … ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 11870
del 6 maggio 2021). Infine va evidenziato che lo stesso convenuto, con la CP_1
delibera del 25.11.2024, ha accolto sostanzialmente le eccezioni sollevate dalla parte attrice nell'atto di citazione chiedendo la conseguente cessazione della materia del contendere e nella memoria ex 171 ter n1 cpc ha dichiarato“…La sopravvenienza della delibera sopra citata determina la cessazione della materia del contendere in quanto il
: i) ha riconosciuto l'intervenuto frazionamento dell'immobile della CP_1 Pt_5
individuando il suo immobile come 2B; ii) ha modificato il Regolamento
[...]
Parcheggi assegnando all'attrice il posto auto esterno nell'immediata adiacenza del villino in cui abita, indicato come 3bis.” Assorbita ogni altra eccezione di merito. Da
tutto quanto esposto si evince che l'assemblea impugnata sarebbe stata annullabile e conseguentemente le spese di mediazione e di lite devono essere imputate al CP_1
convenuto.
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PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando dichiara la cessata materia del contendere, condanna il convenuto in favore CP_1
della parte attrice a rifondere le spese per onorari di mediazione che liquida in Euro
500,00 oltre oneri di legge, oltre Euro 203,32 per spese della mediazione, ed al pagamento delle spese di lite del presente procedimento che liquida in Euro 4.000,00
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre Euro 518 per contributo unificato oltre Euro 27,00 per marca, oltre successive occorrende.
Così deciso in Roma 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
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