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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15481 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 42987/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 5.11.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Alberto Pellegrini, l'Avvocata Claudia Di Vito la quale la quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocato Massimo Francesco Dotto, l'Avvocato Gerardo
Granato il quale si riporta alle note conclusive.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,56.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 42987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
42987/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, (Avvocato Alberto Parte_1
Pellegrino);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avvocato Massimo Francesco Dotto);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 5.11.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, deve confermarsi quanto statuito con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.6.2024.
1a. La asserisce di avere la sede sociale in San Marcellino (Ce), che la merce Pt_1 Parte_1
avrebbe dovuto essere consegnata presso la suddetta sede sociale o presso la sede operativa in
LU (Ce), con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Napoli, non essendo intervenuti accordi tali da radicare la competenza del Tribunale di Roma come foro elettivo.
1b. Va rilevato, peraltro, che l'opposta ha depositato sin dalla fase monitoria le condizioni di vendita (doc.1 del fascicolo della ricorrente in sede monitoria), tra le quali è presente, all'art.4, la clausola che attribuisce al Foro di Roma la competenza esclusiva per le controversie inerenti al rapporto contrattuale tra le parti.
Detta clausola risulta specificamente sottoscritta ai sensi dell'art.1341 c.c., come risulta dal documento delle menzionate condizioni di vendita.
1c. Al riguardo l'opponente ha provveduto a disconoscere la sottoscrizione solo con la memoria ex
art.171 ter, n.1), c.p.c. e, quindi, tardivamente, atteso che tale disconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato con la prima difesa successiva alla produzione, vale a dire con la citazione in opposizione.
1d. Ne segue le indiscutibili validità ed efficacia della clausola relativa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Ciò posto, vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va,
anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
3. Nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia dell'obbligazione a proprio carico – limitandosi a dedurre in ordine alla valenza probatoria delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto –
con conseguente avvenuta dimostrazione della sussistenza del debito, a mente dell'art.115, I
comma, ultima parte, c.p.c..
4. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima non ha in alcun modo Parte_1
dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
5. Da quanto sopra esposto, deriva la debenza delle somme pretese dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c..
7. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.10972/2023, reso dal Tribunale di Roma in data
26 – 27.6.2023, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
4.800,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 5 novembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 5.11.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Alberto Pellegrini, l'Avvocata Claudia Di Vito la quale la quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocato Massimo Francesco Dotto, l'Avvocato Gerardo
Granato il quale si riporta alle note conclusive.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,56.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 42987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
42987/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, (Avvocato Alberto Parte_1
Pellegrino);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avvocato Massimo Francesco Dotto);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 5.11.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, deve confermarsi quanto statuito con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.6.2024.
1a. La asserisce di avere la sede sociale in San Marcellino (Ce), che la merce Pt_1 Parte_1
avrebbe dovuto essere consegnata presso la suddetta sede sociale o presso la sede operativa in
LU (Ce), con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Napoli, non essendo intervenuti accordi tali da radicare la competenza del Tribunale di Roma come foro elettivo.
1b. Va rilevato, peraltro, che l'opposta ha depositato sin dalla fase monitoria le condizioni di vendita (doc.1 del fascicolo della ricorrente in sede monitoria), tra le quali è presente, all'art.4, la clausola che attribuisce al Foro di Roma la competenza esclusiva per le controversie inerenti al rapporto contrattuale tra le parti.
Detta clausola risulta specificamente sottoscritta ai sensi dell'art.1341 c.c., come risulta dal documento delle menzionate condizioni di vendita.
1c. Al riguardo l'opponente ha provveduto a disconoscere la sottoscrizione solo con la memoria ex
art.171 ter, n.1), c.p.c. e, quindi, tardivamente, atteso che tale disconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato con la prima difesa successiva alla produzione, vale a dire con la citazione in opposizione.
1d. Ne segue le indiscutibili validità ed efficacia della clausola relativa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Ciò posto, vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va,
anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
3. Nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia dell'obbligazione a proprio carico – limitandosi a dedurre in ordine alla valenza probatoria delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto –
con conseguente avvenuta dimostrazione della sussistenza del debito, a mente dell'art.115, I
comma, ultima parte, c.p.c..
4. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima non ha in alcun modo Parte_1
dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
5. Da quanto sopra esposto, deriva la debenza delle somme pretese dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c..
7. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.10972/2023, reso dal Tribunale di Roma in data
26 – 27.6.2023, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
4.800,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 5 novembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò