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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 402/2020 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. AL SA - Presidente
Dott. ssa Rende Federica- Consigliera
Dott. SS RI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
c.f.: e , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
20.05.2001, c.f.: , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Cananzi, C.F._3
c.f.: pec: fax 0965/332768 ed C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14.
Appellanti
CONTRO
Controparte_3
(già , P.I.: Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Anna Curatolo, c.f.: , pec: fax C.F._5 Email_2
0965/397589, domiciliata agli effetti del presente giudizio presso l'Avvocatura interna sita in
Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24.
Appellato Oggetto: appello sentenza n. 597/2020 pubblicata il 12/06/2020 in materia di risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Controparte_1 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il 20 CP_2 maggio 2001, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l'
[...]
, la e la Controparte_4 Controparte_5 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla non corretta esecuzione dell'intervento CP_6 chirurgico effettuato sul minore presso il predetto nosocomio.
Esponevano che il figlio, a seguito di una caduta accidentale del 15 agosto 2011, riportava una “frattura scomposta del terzo medio-prossimale dell'ulna sinistra e del capitello radiale sinistro”. Ricoverato presso l'Azienda convenuta, veniva sottoposto a doccia gessata e a terapia antibiotica;
il giorno successivo si procedeva a intervento di osteosintesi con fili di NE e successiva immobilizzazione gessata.
Il 22 agosto 2011, comparsa febbre, veniva isolato il batterio BA Baumannii, che imponeva il ricovero per medicazioni quotidiane di ferita purulenta e non cicatrizzata. Nel corso del ricovero (24 agosto – 4 ottobre 2011) si accertava anche la presenza di Enterococcus faecalis. Persistendo l'infezione, il 30 settembre 2011 i fili di NE venivano rimossi e il minore dimesso con sola terapia antibiotica domiciliare.
I genitori si rivolgevano poi all'Istituto Ortopedico “G. Pini” di Milano, dove veniva diagnosticata pseudoartrosi infetta dell'ulna e osteomielite dell'avambraccio sinistro, con riscontro del batterio Enterobacter cloacae e nuovo intervento chirurgico il 6 febbraio 2012.
Gli attori addebitavano ai sanitari: l'erronea scelta di intervenire immediatamente, la tecnica di osteosintesi e l'uso dei fili di NE, ritenuti inidonei, sostenendo che si sarebbe dovuto procedere prima con immobilizzazione e ciclo antibiotico di 7–10 giorni, per prevenire l'infezione ascrivibile, a loro dire, anche a carenze igienico-sanitarie della struttura.
Chiedevano quindi di accertare la responsabilità esclusiva dell' per le Controparte_4 infezioni contratte e di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal minore (biologico, morale, patrimoniale, perdita di chance e di relazione), nonché dei genitori per il danno morale da essi patito, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con comparsa del 30 aprile 2013 si costituiva la Controparte_7 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio;
contestava altresì la legittimazione attiva degli attori e la capacità processuale dei genitori ex art. pag. 2/19 320 c.c., trattandosi di atto di straordinaria amministrazione privo di autorizzazione del Giudice
Tutelare. Nel merito, ribadiva la correttezza dei trattamenti sanitari prestati, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate, o in subordine la riduzione del quantum al solo danno giusto e provato, con condanna alle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 28 gennaio 2018.
Il consulente escludeva la responsabilità dell' per le infezioni contratte dal minore, CP_3 ravvisando invece profili di colpa nella tecnica chirurgica adottata per la riduzione della frattura del capitello radiale, mentre riteneva corretta quella relativa all'ulna, poi evoluta in pseudoartrosi per effetto dell'infezione sopravvenuta.
Con comparsa del 15 aprile 2016 si costituiva l' Controparte_4
, contestando ogni addebito e negando la responsabilità dei sanitari dell'Unità operativa
[...] di ortopedia. Sosteneva che i medici avevano operato secondo i protocolli scientifici, evidenziando l'intrinseco rischio d'infezione connesso alle fratture esposte, e dichiarava di essere assicurata con Chiedeva, pertanto, che la domanda fosse dichiarata Controparte_8 inammissibile e comunque infondata per assenza di nesso causale tra evento dannoso e condotta della struttura, o, in subordine, la riduzione degli importi richiesti, con condanna degli attori alle spese di lite.
imaneva contumace. CP_6
Il 4 settembre 2018 il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non accettata dalle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni. Il 18 dicembre 2019 si costituiva l'avv. Pasquale Cananzi per tutti gli attori;
nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 597/2020, pubblicata il 12 giugno 2020, il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione civile, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l' al pagamento, in favore di , della somma Controparte_4 Controparte_2 complessiva di € 34.128,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e rigettava nel resto.
Condannava gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
compensandole per un quarto tra gli attori e l' e ponendo Controparte_5 Controparte_4
a carico di quest'ultima la residua parte.
Con atto notificato il 15 luglio 2020 e iscritto a ruolo il 24 luglio 2020, Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_1 Controparte_2
597/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone, previa rinnovazione della CTU, la pag. 3/19 riforma con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. A sostegno, gli appellanti deducevano otto motivi, che saranno esaminati nel corpo della presente decisione secondo l'ordine più coerente con la logica della motivazione.
Con comparsa del 6 maggio 2021 si costituiva il Controparte_3
contestando integralmente l'appello e chiedendone il rigetto, o in
[...] subordine la riduzione degli importi, con condanna alle spese;
in via istruttoria domandava rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo qui trattato, pur essendo formalmente indicato come settimo, viene esaminato in via prioritaria in ragione della sua rilevanza sistemica e della portata interpretativa che riveste al fine di assicurare coerenza e linearità all'esame complessivo delle censure.
Gli appellanti hanno dedotto la violazione del diritto di difesa per aver il giudice fatto applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio non potrebbero essere sollevate oltre l'udienza immediatamente successiva al suo deposito, con conseguente preclusione di ogni successiva critica.
Il giudice di primo grado sulla questione ha affermato: «Invero, va precisato che, sebbene nessuna delle parti abbia inviato al consulente osservazioni critiche all'elaborato peritale, tuttavia parte attrice tardivamente dapprima nell'atto di costituzione di nuovo difensore del
18.12.2019 muove una serie di critiche alla consulenza mai fino ad allora sollevate e poi in comparsa conclusionale si avventura in una dettagliata critica di tutta la consulenza, ivi inclusa la parte di quantificazione del danno biologico. Ebbene, è fuor di dubbio che le critiche contenute nello scritto finale attoreo non possano essere valutate in quanto la comparsa conclusionale è deputata esclusivamente a riassumere le difese assunte dalle parti nel corso di giudizio e non può contenere nuove critiche alla ctu non mosse tempestivamente in sede di osservazioni o all'udienza immediatamente successiva al deposito della consulenza» (sentenza pag.19).
Il motivo merita accoglimento.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio si segnala un intervento della Cassazione a Sezioni
Unite, sentenza del 21 febbraio 2022 n. 5624, che riconosce alle parti la possibilità di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e in appello le risultanze della CTU qualora pag. 4/19 vengano considerate tardive in primo grado (sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345
c.p.c.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa formulazione di osservazioni o rilievi critici al consulente tecnico non preclude alla parte di sollevarli successivamente, nei limiti di cui al seguente principio di diritto enunciato: «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».
È opportuno rilevare che le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio, ritenute tardive dal giudice di primo grado in quanto formulate soltanto nella comparsa conclusionale, non possono ritenersi inammissibili alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, secondo cui le osservazioni delle parti alla CTU, ove non attengano a vizi formali del procedimento peritale, possono essere sollevate anche successivamente al deposito della relazione.
Tali rilievi sono stati tempestivamente e ritualmente riproposti nell'atto di appello, e saranno pertanto esaminati e valutati nella misura in cui, pur vertendo su profili già oggetto di contestazione in primo grado, si configurano come censure alla motivazione con cui il primo giudice ha recepito le conclusioni peritali, e risultino dunque pertinenti e rilevanti ai fini della decisione.
Il motivo qui trattato, pur formalmente indicato come settimo, va esaminato in via prioritaria per la sua rilevanza sistemica e interpretativa, utile a garantire coerenza all'esame complessivo delle censure. Gli appellanti denunciano violazione del diritto di difesa, poiché il giudice di primo grado ha ritenuto tardive le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, applicando l'orientamento secondo cui esse devono essere sollevate non oltre l'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione, con preclusione di successive critiche.
Il motivo merita accoglimento. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 21 febbraio 2022, n.
5624) hanno chiarito che le parti possono formulare contestazioni alla CTU anche per la prima volta nella comparsa conclusionale o in appello, quando non si tratti di eccezioni di nullità del procedimento peritale. Tali rilievi costituiscono infatti argomentazioni difensive, non soggette pag. 5/19 alle preclusioni dell'art. 345 c.p.c., purché non introducano nuovi fatti, domande o eccezioni, ma si limitino a sollecitare il potere valutativo del giudice sull'attendibilità della consulenza.
Alla luce di tale principio, le critiche alla CTU, ritenute tardive dal primo giudice perché proposte solo in sede di conclusioni, devono considerarsi ammissibili, in quanto non afferenti a vizi formali del procedimento peritale. Esse, tempestivamente riproposte nell'atto d'appello, saranno dunque esaminate nei limiti in cui si configurano come censure alla motivazione con cui il Tribunale ha recepito le conclusioni del consulente tecnico.
§
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno contestato la decisione di primo grado, ritenendo che non abbia adeguatamente valutato le cause delle lesioni riportate dal piccolo
. CP_2
Nel punto 1.a del primo motivo, legato al nesso causale dell'infezione, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado per aver fatto proprie le conclusioni dell'elaborato peritale, secondo cui le infezioni non sarebbero imputabili a colpa della struttura sanitaria convenuta ma riconducibili alla frattura esposta in sé, con possibile insorgenza dell'infezione sin dal momento dell'incidente, escludendo così il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”. A fronte di tali argomentazioni, hanno sollevato una critica sulla presunta negligenza da parte del personale sanitario, per non aver proceduto tempestivamente all'esecuzione del tampone, nonostante il rischio infettivo intrinsecamente connesso alla frattura, effettuandolo solo dopo cinque giorni dal ricovero. Infine, hanno evidenziato che al momento del ricovero non era presente alcuna infezione, come dimostrato dall'avvio di una normale profilassi antibiotica di copertura e dalla cartella clinica, non contestata da alcuno, confermando che le condizioni del paziente inizialmente non presentavano complicazioni infettive.
Nel punto 1.b, sempre sotto il profilo dell'infezione contratta, è stato contestato l'operato dei medici che, al fine di scongiurare il rischio di infezioni, avrebbero dovuto sottoporre il paziente a un ciclo di terapia antibiotica della durata di almeno 7–10 giorni piuttosto che procedere immediatamente alla osteosintesi del capitello radiale. La scelta compiuta dai sanitari avrebbe determinato l'insorgenza delle infezioni, sottovalutate dal personale, e ritenute riconducibili – secondo quanto sostenuto – alle carenti condizioni igienico-sanitarie dell'azienda ospedaliera reggina, la quale non avrebbe dimostrato un adeguato “livello di qualità di prevenzione” rispetto al rischio di infezioni nosocomiali.
pag. 6/19 Con il secondo motivo d'appello hanno censurato la sentenza per non aver riconosciuto la responsabilità del personale sanitario in relazione alle scelte terapeutiche adottate nell'intervento chirurgico eseguito sulle due ossa del braccio, limitandosi a imputare responsabilità esclusivamente alla sintesi della frattura del radio. A loro dire, l'inadeguatezza di tutte le decisioni cliniche assunte può ritenersi dimostrata dall'intero percorso terapeutico, che ha richiesto un ulteriore intervento chirurgico e cure per oltre tre anni, con esito finale di invalidità permanente pari al 15%, a fronte di una microinvalidità, che sarebbe residuata in caso di corretta gestione, del 5%.
In merito ai primi due motivi, l'appellato ha controdedotto richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva ritenuto corretta la scelta e la tempistica dell'intervento sull'ulna, censurando solo l'intervento sul capitello radiale. Il consulente ha, infatti, escluso qualsiasi nesso causale tra l'operato dei sanitari e le infezioni, negando profili di colpa a carico dei medici ortopedici dell'ospedale reggino rilevando che la profilassi antibiotica fu corretta e tempestiva e che la complicanza settica era dovuta esclusivamente alla natura esposta della frattura, non evitabile neppure adottando tutte le precauzioni.
I primi due motivi d'appello, aventi ad oggetto l'operato dei sanitari dell'
[...]
, possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente Parte_2 connessione.
Secondo la ricostruzione data dagli appellanti, infatti, le lesioni sarebbero riconducibili a due distinti profili di negligenza: da un lato, l'insorgenza delle infezioni (oggetto del primo motivo) e dall'altro, l'erronea scelta terapeutica relativa all'intervento chirurgico eseguito (secondo motivo).
Occorre premettere che il rapporto di assistenza sanitaria che si instaura tra la struttura sanitaria e il paziente si configura come una fattispecie contrattuale atipica, comunemente definita contratto atipico a prestazioni corrispettive, detto di spedalità, caratterizzata dalla complessità e dall'eterogeneità delle prestazioni erogate a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta da parte del paziente o di altro soggetto, pubblico o privato). In virtù di tale contratto insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
L'inadempimento, totale o parziale, delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità comporta responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., con estensione, ai pag. 7/19 sensi dell'art. 1228 c.c., alla condotta dolosa o colposa degli ausiliari dei quali la struttura si avvale nell'esecuzione della prestazione.
Da ultimo, la riforma nota come “Gelli-Bianco” - legge n. 24/2017- ha definitivamente sancito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture ospedaliere, pubbliche o private, recependo e consolidando l'orientamento giurisprudenziale che ha elaborato la figura del contratto atipico di spedalità.
Ne discende che nelle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o
l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808)”. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
5922 del 2024). La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento, solo in quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno secondo il criterio del “più probabile che non”.
In particolare, in caso di infezioni nosocomiali, sul paziente-danneggiato grava la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria, anche a mezzo di presunzioni.
La Cassazione, intervenuta sul caso di una donna che aveva contratto una infezione nosocomiale in seguito a un intervento, ha chiarito che le prestazioni fornite dalla casa di cura non si esauriscono nella semplice disponibilità di risorse materiali e umane per l'assistenza al paziente, ma si inseriscono nel più ampio principio della sicurezza delle cure, quale elemento imprescindibile dell'attività sanitaria, imponendo di adottare ogni possibile iniziativa volta a salvaguardare l'incolumità dei pazienti ospitati presso i locali della struttura. Ha quindi precisato che: «ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato
pag. 8/19 provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione». (Cass. civ., sez. III, n. 36271/2023)
Nella medesima occasione la Corte ha specificato, di contro che, assolto il proprio onere probatorio dall'attore, spetti alla struttura dimostrare di aver adottato misure organizzative e operative idonee a garantire condizioni igienico-sanitarie sicure e a prevenire rischi per la salute, tutelando così l'incolumità dei pazienti e del personale (mediante l'adozione delle misure specificamente elencate nei punti da a ad m). In tale quadro, la struttura sanitaria è tenuta a fornire la prova liberatoria, dimostrando: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Nel caso di specie, come desumibile dalla numerosa documentazione prodotta dagli attori in primo grado, è incontrovertibile il “contatto sociale” con la struttura sanitaria convenuta e l'esecuzione delle prestazioni di cura della frattura al minore e la Controparte_2 sottoposizione dello stesso all'intervento chirurgico.
A parere di questo Collegio gli attori non hanno adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante, non essendo riusciti a dimostrare, neppure avvalendosi di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra l'evento lesivo e la condotta, attiva od omissiva, dei sanitari della struttura reggina.
In primo grado gli attori, difatti, in merito all'infezione contratta, dopo aver esposto che dopo pochissimi giorni dall'intervento vennero disposti esami colturali su tampone prelevato dalla ferita saturata con esito positivo per la presenza di BA baumanii ed NT faecali, deducevano: «Orbene non v'è chi non veda che l'origine di tale infezione sia addebitabile alle condizioni igienico sanitarie precarie dell'azienda ospedaliera “
[...]
». Controparte_4
Gli attori – oggi appellanti- richiamavano una serie di circostanze che definiscono
“oggettive”, individuate nel fatto che i batteri erano stati riscontrati solo pochi giorni dopo il ricovero e l'intervento chirurgico di osteosintesi con fili di NE presso l'Azienda
Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, evidenziando che trattandosi di frattura esposta, che di per sé annovera un maggior rischio d'infezione, i sanitari avrebbero dovuto usare una maggiore pag. 9/19 cautela evitando ogni pratica invasiva idonea ad agevolare la disseminazione dei microrganismi patogeni. (pagg.
7-8 atto di citazione).
Quanto detto non è idoneo a fornire la prova presuntiva sul nesso di causalità materiale.
Nella consulenza tecnica d'ufficio si chiarisce che la grave complicanza settica sviluppatasi in seguito a ferita lacero-contusa dell'avambraccio sinistro, sede di una frattura esposta dell'ulna,
è da considerarsi direttamente correlata alla natura traumatica della frattura stessa, e non imputabile a negligenza o errore tecnico dei medici ortopedici. A conferma di ciò, evidenzia come l'insorgenza di un'infezione rappresenti una possibile evoluzione clinica dovuta alla complessa interazione di molteplici fattori – legati al paziente, alla ferita stessa e ai batteri – che possono eludere anche i più scrupolosi protocolli di profilassi igienico-sanitaria, precisando che le attuali pratiche di asepsi hanno certamente ridotto in modo significativo il rischio di infezione, ma secondo la letteratura scientifica, nelle fratture esposte non è comunque possibile garantire l'eliminazione totale delle infezioni (cfr pag. 58 e ss. ctu).
Il consulente ha dunque concluso che: «Nulla propende, ragionevolmente, nel caso di specie, per addebitare all'equipe chirurgica, che ha eseguito l'intervento di “riduzione e sintesi della frattura scomposta dell'ulna” né ai Controparte_9
Reggio Calabria, l'insorgenza di tale stato settico, come ampiamente
[...] precedentemente esposto. L'insorgenza dello stato infettivo della ferita chirurgica NON è da addebitare all'adoperato chirurgico dei Sanitari, altresì non sono emerse carenze o trascuratezze igienico - sanitarie e/o ambientali da parte della Sanitaria ove il paziente CP_10
è stato ricoverato. In effetti dal sottoscritto C.T.U. non sono stati minimamente evidenziati riscontri oggettivi di precarie modalità, di qualsiasi genere, che abbiano potuto innescare o favorire il processo infettivo insorto. Inoltre va evidenziato, come già riferito, che non è emerso agli atti, né riferito né denunciato, alcun episodio infettivo simile o di altra specie accaduto nella struttura Sanitaria in oggetto, né contemporaneamente o antecedentemente o successivamente all'intervento chirurgico ed ai ripetuti ricoveri del minore » (pagg. 59-60 ctu). Parte_1
Inoltre, si rileva che il rifiuto di ricovero presso altro Istituto per indisponibilità di posti letto liberi presso la divisione di ortopedia (consulenza ortopedica di cui all'allegato 3 – pag. 455/811 fascicolo primo grado) ha potenzialmente contribuito al rischio infettivo, esponendo la frattura - scomposta ed esposta- a condizioni non controllate durante la permanenza domiciliare, seppur per un breve periodo in attesa dell'intervento avvenuto il giorno seguente.
Non vi è dunque prova, secondo un ragionamento probabilistico, che l'ambiente ospedaliero sia stato la causa dell'infezione, trattandosi di una complicanza settica legata alla natura stessa pag. 10/19 della frattura esposta, la cui genesi è multifattoriale potendo avvenire la contaminazione attraverso molteplici vie, legate sia all'organismo umano che all'ambiente esterno o ospedaliero.
Va altresì sottolineato - come riportato a pagina 61 della consulenza tecnica d'ufficio - che la complicanza infettiva post-traumatica è stata diagnosticata tempestivamente, accertata microbiologicamente e trattata sin da subito con antibioticoterapia specifica, adeguata nel tempo e nella posologia secondo le regole della “leges artis”. Tali circostanze consentono di escludere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta diagnostica e terapeutica dei sanitari ortopedici e l'insorgenza della severa infezione della ferita traumatica e del focolaio di frattura.
Se da un lato, infatti, gli appellanti non hanno fornito alcuna prova del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'insorgenza delle infezioni, dall'altro anche la censura relativa alle scelte terapeutiche adottate in sede di intervento si rivela infondata, risolvendosi nella scarna riproposizione di doglianze già articolate in primo grado (cui si rimandano), senza alcun concreto approfondimento critico o nuovo elemento di valutazione in merito alla decisione resa in primo grado.
Si ricordi che dal giudizio di primo grado è emersa la parziale correttezza dell'intervento chirurgico. Il ctu, infatti, nel corroborare la scelta di intervenire tempestivamente entro le 24 ore, proprio al fine di scongiurare il rischio di infezioni, ha scisso l'intervento eseguito in due momenti, suddividendolo nella prima fase in cui è stata eseguita l'osteosintesi dell'ulna e nella seconda fase in cui si è proceduto con la riduzione della frattura al capitello radiale (quest'ultima rivelatasi un insuccesso). La sola censura mossa alla sentenza di primo grado circa l'intervento sull'ulna riguarda la necessità di non intervenire immediatamente con intervento chirurgico procedendo a una prolungata terapia antibiotica e l'uso dei fili di NE.
Tali esili argomentazioni non sono idonee a scalfire l'iter argomentativo adottato dal giudice.
È emerso, infatti, che l'intervento chirurgico in questione è stato eseguito secondo “leges artis”, con tutti i presupposti tecnici idonei di asepsi e anestesiologici, nonché corretto nella scelta della tempistica e della tecnica chirurgica adottata “di inchiodamento endomidollare dell'ulna con fili di NE per via prossimo - distale ―, per sintetizzare la frattura scomposta pluriframmentaria ed esposta dell'ulna”, eseguita secondo le Linee Guida interazionali, con una buona riduzione ed una osteosintesi valida con perfetto allineamento dell'asse scheletrico ulnare. Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che l'osteosintesi endomidollare dell'ulna, eseguita a cielo chiuso, ha efficacemente favorito la formazione del callo osseo e la guarigione della frattura, in modo coerente con i tempi biologici di accrescimento del paziente e sia risultata valida dall'esame radiografico. Tuttavia, osserva, la pag. 11/19 sopravvenuta complicanza infettiva a carico del sito di frattura esposta, in sede ulnare, ha compromesso l'esito dell'intervento e, conseguentemente, il fallimento dell'osteosintesi (cfr pagg. 63-64 ctu).
La censura sollevata dagli appellanti si rivela infondata. L'intervento di osteosintesi sull'ulna, come confermato dalle immagini radiografiche, è stato correttamente eseguito. La contestazione relativa alla presunta necessità di rinviare l'intervento di 7–10 giorni per consentire una terapia antibiotica preventiva si pone in netto contrasto con le buone pratiche cliniche segnalate dal consulente tecnico d'ufficio. Nel caso di frattura esposta — in cui l'osso è
a diretto contatto con l'ambiente esterno — è fondamentale intervenire chirurgicamente entro 48 ore, al fine di contenere il rischio infettivo. Un ritardo, come quello ipotizzato dagli appellanti, avrebbe al contrario aumentato sensibilmente tale rischio, rendendo la relativa censura non solo infondata, ma anche in contrasto con i principi della buona pratica clinica.
I due suddetti motivi, pertanto, devono essere rigettati.
§
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado per errore nel calcolo del danno risarcibile subito da , deducendo che il giudice avrebbe Controparte_2 indebitamente sottratto un 10% di invalidità (pari a € 26.677,00) dall'importo complessivo di €
51.145,00, determinando così un danno risarcibile di soli € 24.468,00. Secondo gli appellanti, il danno effettivamente imputabile ai sanitari non va individuato nella differenza tra due percentuali di invalidità, ma tra il valore economico dell'invalidità complessiva e quello delle invalidità ineliminabili;
il giudice avrebbe quindi dovuto sottrarre due quote di danno al 5%, quantificate complessivamente in circa € 8.821,86. Hanno altresì censurato la sentenza nella parte in cui limita a soli 296, su oltre 1.000 documentati, i giorni di invalidità temporanea.
L'appellato ha controdedotto che i motivi sono infondati, essendo già stati esaminati dal
CTU, e che gli attori hanno solo parzialmente assolto l'onere probatorio.
In via preliminare si precisa che, per connessione logica, il terzo motivo sarà esaminato congiuntamente all'ottavo in relazione al danno differenziale, limitandosi qui l'esame alla questione dell'invalidità temporanea.
La censura sulla quantificazione dei giorni di invalidità è generica, poiché gli appellanti non indicano il criterio alternativo che avrebbero ritenuto corretto.
Il danno biologico temporaneo rappresenta la compromissione anatomo-funzionale e la sofferenza psico-fisica tra l'evento dannoso e la guarigione o stabilizzazione dei postumi permanenti. pag. 12/19 Stante il rigetto dei primi due motivi di appello, le cui motivazioni si intendono qui richiamate per quanto di rilievo, non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del
CTU, che ha imputato ai sanitari una responsabilità pari al 5% del danno biologico, con conseguente esclusione dell'imputabilità integrale dei periodi di invalidità temporanea.
Il consulente ha accertato un'invalidità temporanea totale di 1.312 giorni, comprensiva dei periodi di degenza e convalescenza (15 agosto 2011 – 19 marzo 2015), individuando però in 296
i giorni riferibili alla condotta sanitaria imprudente relativa alla frattura del capitello radiale. Da tale periodo ha scomputato 100 giorni, congrui per la normale guarigione di una frattura analoga in soggetti giovani trattati correttamente. La ricostruzione peritale, dettagliata e coerente, è pienamente condivisa anche da questo Collegio, non essendo stati formulati rilievi critici idonei a comprometterne la validità.
§
Col quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il “danno morale” in questo caso di malpractice medica, in quanto non sarebbe stato
“adeguatamente specificato”.
La sentenza di primo grado ha statuito: “Non è invece accoglibile la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai genitori del danneggiato e da quest'ultimo, in quanto la domanda è stata genericamente proposta senza alcuna allegazione inerente i pregiudizi subiti”.
Come noto, il danno morale deve manifestarsi come danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità postula la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, il quale deve fornire la prova del danno morale subito, anche attraverso presunzioni semplici.
La Cassazione, infatti, ha affermato che: «la liquidazione del danno morale non è da considerare conseguenza automatica dell'avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere in ogni caso disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente (Cass.
11/11/2019, n. 28999; Cass. 27/03/2018 n. 7513; Cass. 28/09/2018, n. 23469); la liquidazione del danno alla persona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con
l'unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l'integrale riparazione del danno subito» (Cass. 19189/2020).
pag. 13/19 Se da un lato non può sussistere alcuna richiesta di risarcimento senza la concretizzazione di un danno e quindi di un fatto illecito, dall'altro è onere del danneggiato dimostrare una sofferenza interiore connessa alla percezione della lesione nella relazione intimistica con sé stesso, alle circostanze in cui si è verificato l'illecito, alla gravità della condotta del medico.
Precisa ancora la Cassazione che: «Al fine di bandire ogni automatismo occorre però che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri — può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale — la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili» (Cass. 15/09/2020, n. 19189, Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n.
24471).
Applicando i principi esposti alla vicenda oggetto della controversia esaminata, il Collegio ritiene che gli attori in primo grado non abbiano correttamente prospettato l'esistenza di profili pregiudizievoli ulteriori e diversi da quelli insiti nella liquidazione del danno biologico, essendosi limitatati soltanto a richiamarli genericamente come esistenti, come se fosse di un danno in re ipsa.
Nel caso in esame, a fronte di un danno biologico derivato dalla responsabilità dei sanitari di modesta entità, gli appellanti avrebbero dovuto provare fatti e circostanze idonei a far presumere che la sofferenza e l'angoscia patite esorbitassero i limiti della sofferenza ricompresa nel danno biologico. In assenza di tale prova non può che considerarsi corretta la deduzione del giudice di primo grado che, pertanto, va confermata.
§
Col quinto motivo gli appellanti hanno criticato la sentenza per non aver espresso alcuna valutazione in merito al danno riflesso subito dai genitori di , nonostante Controparte_2 ne fosse stata richiesta la quantificazione in via equitativa, presumibile sulla base delle necessarie sofferenze dei congiunti derivate lesioni subite dal figlio.
La doglianza non è fondata.
Giova ricordare che ambito in medico-sanitario, un medesimo fatto può configurare sia un inadempimento contrattuale nei confronti del paziente, sia un illecito ex art. 2043 c.c., idoneo a generare pregiudizi anche nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, quali i suoi prossimi congiunti o i soggetti legati da rapporti qualificati, ammessi ad agire iure proprio per la riparazione del danno personalmente patito. Tale danno, tradizionalmente definito come danno
“riflesso” o “da rimbalzo”, consiste nel nocumento arrecato a un soggetto diverso dal pag. 14/19 danneggiato, che rileva quale vittima secondaria, ugualmente destinataria di conseguenze pregiudizievoli in termini di sofferenza, dolore e turbamento. Tale danno non si limita al solo sconvolgimento delle abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute, in termini di danno morale e biologico che però vanno allegati e provati.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9556 del 2002, hanno spiegato che: «La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo».
Sebbene gli appellanti abbiano dedotto un vizio di omessa pronuncia, si rileva, invece, che il giudice di primo grado ha espressamente rigettato «la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai genitori del danneggiato e da quest'ultimo in quanto la domanda è stata genericamente proposta senza alcuna allegazione inerente i pregiudizi subiti».
Dall'esame dell'atto introduttivo, inoltre, emerge che i genitori del minore hanno formulato domanda risarcitoria, quale danno riflesso, esclusivamente in relazione al pregiudizio morale da essi asseritamente subito, senza estendere la richiesta ad altre voci di danno che risultano invece riferite unicamente al minore (punto 3 conclusioni atto di citazione - pag.16).
La motivazione della sentenza appellata, pertanto, è coerente e logica ed esente da vizio di omessa pronuncia, difettando un'adeguata allegazione del pregiudizio subito ed essendosi gli appellanti limitati a formulare una richiesta generica di risarcimento nelle conclusioni dell'atto di citazione (punto 2, pagg. 15-16), senza fornire nel corpo dell'atto elementi concreti, neppure di natura presuntiva, a dimostrare l'esistenza di un danno riflesso risarcibile in capo ai genitori.
§
Col sesto motivo gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di ristoro delle spese mediche affrontate per curare il minore.
Sul punto, il giudice di primo grado, dopo aver rigettato “la domanda di risarcimento di un generico e non allegato danno patrimoniale”, ha osservato che “gli attori sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (ultimo atto utile per precisare meglio le proprie domande ed allegazioni) non hanno mai fatto alcun minimo accenno al tipo ed all'entità dei danni patrimoniali subiti”. (pag. 21 sentenza)
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
pag. 15/19 Anche su questo punto la motivazione della sentenza di primo grado deve essere condivisa.
Costituisce assunto consolidato, recentemente ribadito anche di recente, che “la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere gravante sull'attore e sul convenuto di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti
/impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate” (Cass. civ. ord. n. 1903 del 27/01/2025).
Nel caso di specie, invero, come giustamente osservato dalla sentenza appellata, parte attrice, nell'atto di citazione, si è limitata a chiedere genericamente il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, senza indicare di quali danni si trattasse né il loro ammontare.
La decisione del giudice di primo grado pertanto va confermata, seppur gli appellanti abbiano prodotto fatture potenzialmente idonee a dimostrare il danno subito e la quantificazione dello stesso. Si rileva pure che, sebbene il consulente tecnico d'ufficio abbia affermato che le spese sostenute dalla parte attrice sino al 6/06/2012, per un importo complessivo di euro 2.804,09, siano risarcibili ed addebitabili alla condotta inadempiente dell'Azienda Ospedaliera B.M.M., tale calcolo risulta privo di un'adeguata specificazione delle singole voci di spesa effettivamente considerate. Inoltre, si osserva che la quantificazione del danno patrimoniale non rientrava tra i quesiti formulati al CTU, con la conseguenza che le valutazioni espresse sul punto esulano dai limiti del mandato peritale.
Si rileva, infine, che, la domanda risarcitoria proposta in relazione ai danni patrimoniali subiti, oltre che generica e non allegata, non è neppure fondata. Gli attori, difatti, hanno chiesto la condanna dell unitamente agli altri Controparte_4 convenuti, al risarcimento in solido di tutti i danni — patrimoniali, biologici, morali, da perdita di chance e di relazione — cagionati al minore , in conseguenza delle Controparte_2 infezioni contratte nel corso dell'intervento chirurgico del 16 agosto 2011, che hanno determinato l'insorgenza dell'osteomielite successivamente diagnosticata presso l'Istituto
Ortopedico “G. Pini” di Milano.
Tuttavia, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non è emerso alcun profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell' né in ordine alla genesi né alla Controparte_4 gestione delle suddette infezioni. In difetto di un accertamento di responsabilità in tal senso, la pag. 16/19 pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento, tanto più che gli stessi appellanti, fin dal primo grado, hanno impostato la propria difesa censurando due distinti profili di negligenza: da un lato,
l'omessa prevenzione dell'infezione post-operatoria e dall'altro, l'erroneità delle scelte terapeutiche adottate successivamente.
La domanda risarcitoria deve, dunque, essere rigettata essendo generica e non allegata e in difetto di prova in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria.
§
Il settimo motivo, esaminato per primo per ragioni logiche, sebbene accolto, è risultato di fatto ininfluente ai fini della decsione.
§
Con l'ottavo motivo, gli appellanti hanno ulteriormente censurato, in punto di liquidazione del danno (già oggetto del terzo motivo), il calcolo effettuato dal giudice di primo grado.
Segnatamente, richiamando Cass. n. 6341/2014 e un caso deciso dalla Corte d'Appello di
Venezia, hanno prospettato una diversa ricostruzione secondo cui: «A stare al criterio de quo, applicato al nostro caso, avremo un danno stimabile nel 20% totale personalizzano il punto con appesantimento del 39% pari a complessivamente ad € 131.2020,80 (di cui punto base pari ad €
4397,07; danno da invalidità permanete 83984,00; da temporanea € 14464,80; danno complessivo quindi € 98448,80). Ad esso va sottratto il danno che sarebbe invece dovuto derivare al piccolo infortunato nella misura del 5% al massimo, determinabile complessivamente - con appesantimento del 50% - in € 27697,80». Secondo gli appellanti, il risarcimento da liquidare nel caso di specie avrebbe dovuto essere pari ad € 103.505,00, cui aggiungere un ulteriore importo, anche equitativamente determinabile, di € 50.000,00 in favore di ciascuno dei genitori.
Contrariamente all'assunto degli appellanti, il criterio adottato dal giudice di primo grado risulta pienamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare - attenendosi ai principi espressi dalla stessa sentenza n. 6341/2014 espressamente richiamata – la sentenza di primo grado ha spiegato che “Il principio ispiratore è quello di tenere conto della complessiva situazione patologica del danneggiato, anche quindi delle lesioni non diretta conseguenza della condotta del danneggiante, ossia deve procedersi alla liquidazione dell'intera invalidità residuata al minore, pari al 15%, per poi liquidare l'invalidità non diretta conseguenza dell'errore medico, pari al 10%, per infine sottrarre dall'importo della
pag. 17/19 prima l'importo della seconda;
il risultato della sottrazione rappresenta i postumi permanenti liquidabili”. (pag. 20 sentenza).
Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, il giudice di primo grado, in applicazione delle tabelle di Milano 2018, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sorgere del danno (10 anni) e della differenza tra le somme calcolate sulle percentuali di invalidità pari al
15% (€ 51.145,00) e pari al 10% (€ 26.677,00), ha riconosciuto un danno risarcibile pari ad €
24.468,00 all'attualità.
La piena corrispondenza del criterio di calcolo del danno differenziale ai dettami della giurisprudenza di legittimità sementisce anche le analoghe censure di cui al terzo motivo di appello, le quali condurrebbero a una sovrastima del risarcimento in violazione del principio di cui all'art. 1223 c.c., comportando una quantificazione del danno iatrogeno ingiustificatamente più elevata.
L'ulteriore critica formulata dall'appellante nel motivo de quo, secondo cui il danno avrebbe dovuto essere quantificato in misura ben più elevata — pari a € 103.505,00— non può essere condivisa.
Tale ricostruzione si fonda, infatti, su presupposti erronei e arbitrari, assumendo un'invalidità del 20% senza che tale percentuale risulti mai accertata in giudizio o supportata da elementi tecnici, bastando qui evidenziare che lo stesso c.t.p. aveva quantificato un danno biologico del
12%. Anche la richiesta personalizzazione del danno risulta manifestamente ingiustificata, risultando del tutto priva di allegazioni oltre che eccessiva.
§
La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante, atteso che l'unico motivo accolto, fondato su un mutamento giurisprudenziale, non ha prodotto effetti sostanziali sulla decisione.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, vertendo l'appello sostanzialmente sul quantum del risarcimento e riguardando l'an limitatamente ad una quota della percentuale di invalidità. Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi €
7.160,00 (fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00; compenso tabellare € 7.160,00) oltre spese generali, pag. 18/19 c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore del Controparte_3
di Reggio Calabria.
[...]
L'integrale rigetto dell'appello impone altresì di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato
[...] [...]
, delle spese del presente Controparte_11 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SS RI AL SA
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 402/2020 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. AL SA - Presidente
Dott. ssa Rende Federica- Consigliera
Dott. SS RI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
c.f.: e , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
20.05.2001, c.f.: , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Cananzi, C.F._3
c.f.: pec: fax 0965/332768 ed C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14.
Appellanti
CONTRO
Controparte_3
(già , P.I.: Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Anna Curatolo, c.f.: , pec: fax C.F._5 Email_2
0965/397589, domiciliata agli effetti del presente giudizio presso l'Avvocatura interna sita in
Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24.
Appellato Oggetto: appello sentenza n. 597/2020 pubblicata il 12/06/2020 in materia di risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Controparte_1 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il 20 CP_2 maggio 2001, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l'
[...]
, la e la Controparte_4 Controparte_5 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla non corretta esecuzione dell'intervento CP_6 chirurgico effettuato sul minore presso il predetto nosocomio.
Esponevano che il figlio, a seguito di una caduta accidentale del 15 agosto 2011, riportava una “frattura scomposta del terzo medio-prossimale dell'ulna sinistra e del capitello radiale sinistro”. Ricoverato presso l'Azienda convenuta, veniva sottoposto a doccia gessata e a terapia antibiotica;
il giorno successivo si procedeva a intervento di osteosintesi con fili di NE e successiva immobilizzazione gessata.
Il 22 agosto 2011, comparsa febbre, veniva isolato il batterio BA Baumannii, che imponeva il ricovero per medicazioni quotidiane di ferita purulenta e non cicatrizzata. Nel corso del ricovero (24 agosto – 4 ottobre 2011) si accertava anche la presenza di Enterococcus faecalis. Persistendo l'infezione, il 30 settembre 2011 i fili di NE venivano rimossi e il minore dimesso con sola terapia antibiotica domiciliare.
I genitori si rivolgevano poi all'Istituto Ortopedico “G. Pini” di Milano, dove veniva diagnosticata pseudoartrosi infetta dell'ulna e osteomielite dell'avambraccio sinistro, con riscontro del batterio Enterobacter cloacae e nuovo intervento chirurgico il 6 febbraio 2012.
Gli attori addebitavano ai sanitari: l'erronea scelta di intervenire immediatamente, la tecnica di osteosintesi e l'uso dei fili di NE, ritenuti inidonei, sostenendo che si sarebbe dovuto procedere prima con immobilizzazione e ciclo antibiotico di 7–10 giorni, per prevenire l'infezione ascrivibile, a loro dire, anche a carenze igienico-sanitarie della struttura.
Chiedevano quindi di accertare la responsabilità esclusiva dell' per le Controparte_4 infezioni contratte e di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal minore (biologico, morale, patrimoniale, perdita di chance e di relazione), nonché dei genitori per il danno morale da essi patito, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con comparsa del 30 aprile 2013 si costituiva la Controparte_7 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio;
contestava altresì la legittimazione attiva degli attori e la capacità processuale dei genitori ex art. pag. 2/19 320 c.c., trattandosi di atto di straordinaria amministrazione privo di autorizzazione del Giudice
Tutelare. Nel merito, ribadiva la correttezza dei trattamenti sanitari prestati, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate, o in subordine la riduzione del quantum al solo danno giusto e provato, con condanna alle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 28 gennaio 2018.
Il consulente escludeva la responsabilità dell' per le infezioni contratte dal minore, CP_3 ravvisando invece profili di colpa nella tecnica chirurgica adottata per la riduzione della frattura del capitello radiale, mentre riteneva corretta quella relativa all'ulna, poi evoluta in pseudoartrosi per effetto dell'infezione sopravvenuta.
Con comparsa del 15 aprile 2016 si costituiva l' Controparte_4
, contestando ogni addebito e negando la responsabilità dei sanitari dell'Unità operativa
[...] di ortopedia. Sosteneva che i medici avevano operato secondo i protocolli scientifici, evidenziando l'intrinseco rischio d'infezione connesso alle fratture esposte, e dichiarava di essere assicurata con Chiedeva, pertanto, che la domanda fosse dichiarata Controparte_8 inammissibile e comunque infondata per assenza di nesso causale tra evento dannoso e condotta della struttura, o, in subordine, la riduzione degli importi richiesti, con condanna degli attori alle spese di lite.
imaneva contumace. CP_6
Il 4 settembre 2018 il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non accettata dalle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni. Il 18 dicembre 2019 si costituiva l'avv. Pasquale Cananzi per tutti gli attori;
nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 597/2020, pubblicata il 12 giugno 2020, il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione civile, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l' al pagamento, in favore di , della somma Controparte_4 Controparte_2 complessiva di € 34.128,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e rigettava nel resto.
Condannava gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
compensandole per un quarto tra gli attori e l' e ponendo Controparte_5 Controparte_4
a carico di quest'ultima la residua parte.
Con atto notificato il 15 luglio 2020 e iscritto a ruolo il 24 luglio 2020, Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_1 Controparte_2
597/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone, previa rinnovazione della CTU, la pag. 3/19 riforma con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. A sostegno, gli appellanti deducevano otto motivi, che saranno esaminati nel corpo della presente decisione secondo l'ordine più coerente con la logica della motivazione.
Con comparsa del 6 maggio 2021 si costituiva il Controparte_3
contestando integralmente l'appello e chiedendone il rigetto, o in
[...] subordine la riduzione degli importi, con condanna alle spese;
in via istruttoria domandava rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo qui trattato, pur essendo formalmente indicato come settimo, viene esaminato in via prioritaria in ragione della sua rilevanza sistemica e della portata interpretativa che riveste al fine di assicurare coerenza e linearità all'esame complessivo delle censure.
Gli appellanti hanno dedotto la violazione del diritto di difesa per aver il giudice fatto applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio non potrebbero essere sollevate oltre l'udienza immediatamente successiva al suo deposito, con conseguente preclusione di ogni successiva critica.
Il giudice di primo grado sulla questione ha affermato: «Invero, va precisato che, sebbene nessuna delle parti abbia inviato al consulente osservazioni critiche all'elaborato peritale, tuttavia parte attrice tardivamente dapprima nell'atto di costituzione di nuovo difensore del
18.12.2019 muove una serie di critiche alla consulenza mai fino ad allora sollevate e poi in comparsa conclusionale si avventura in una dettagliata critica di tutta la consulenza, ivi inclusa la parte di quantificazione del danno biologico. Ebbene, è fuor di dubbio che le critiche contenute nello scritto finale attoreo non possano essere valutate in quanto la comparsa conclusionale è deputata esclusivamente a riassumere le difese assunte dalle parti nel corso di giudizio e non può contenere nuove critiche alla ctu non mosse tempestivamente in sede di osservazioni o all'udienza immediatamente successiva al deposito della consulenza» (sentenza pag.19).
Il motivo merita accoglimento.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio si segnala un intervento della Cassazione a Sezioni
Unite, sentenza del 21 febbraio 2022 n. 5624, che riconosce alle parti la possibilità di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e in appello le risultanze della CTU qualora pag. 4/19 vengano considerate tardive in primo grado (sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345
c.p.c.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa formulazione di osservazioni o rilievi critici al consulente tecnico non preclude alla parte di sollevarli successivamente, nei limiti di cui al seguente principio di diritto enunciato: «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».
È opportuno rilevare che le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio, ritenute tardive dal giudice di primo grado in quanto formulate soltanto nella comparsa conclusionale, non possono ritenersi inammissibili alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, secondo cui le osservazioni delle parti alla CTU, ove non attengano a vizi formali del procedimento peritale, possono essere sollevate anche successivamente al deposito della relazione.
Tali rilievi sono stati tempestivamente e ritualmente riproposti nell'atto di appello, e saranno pertanto esaminati e valutati nella misura in cui, pur vertendo su profili già oggetto di contestazione in primo grado, si configurano come censure alla motivazione con cui il primo giudice ha recepito le conclusioni peritali, e risultino dunque pertinenti e rilevanti ai fini della decisione.
Il motivo qui trattato, pur formalmente indicato come settimo, va esaminato in via prioritaria per la sua rilevanza sistemica e interpretativa, utile a garantire coerenza all'esame complessivo delle censure. Gli appellanti denunciano violazione del diritto di difesa, poiché il giudice di primo grado ha ritenuto tardive le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, applicando l'orientamento secondo cui esse devono essere sollevate non oltre l'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione, con preclusione di successive critiche.
Il motivo merita accoglimento. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 21 febbraio 2022, n.
5624) hanno chiarito che le parti possono formulare contestazioni alla CTU anche per la prima volta nella comparsa conclusionale o in appello, quando non si tratti di eccezioni di nullità del procedimento peritale. Tali rilievi costituiscono infatti argomentazioni difensive, non soggette pag. 5/19 alle preclusioni dell'art. 345 c.p.c., purché non introducano nuovi fatti, domande o eccezioni, ma si limitino a sollecitare il potere valutativo del giudice sull'attendibilità della consulenza.
Alla luce di tale principio, le critiche alla CTU, ritenute tardive dal primo giudice perché proposte solo in sede di conclusioni, devono considerarsi ammissibili, in quanto non afferenti a vizi formali del procedimento peritale. Esse, tempestivamente riproposte nell'atto d'appello, saranno dunque esaminate nei limiti in cui si configurano come censure alla motivazione con cui il Tribunale ha recepito le conclusioni del consulente tecnico.
§
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno contestato la decisione di primo grado, ritenendo che non abbia adeguatamente valutato le cause delle lesioni riportate dal piccolo
. CP_2
Nel punto 1.a del primo motivo, legato al nesso causale dell'infezione, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado per aver fatto proprie le conclusioni dell'elaborato peritale, secondo cui le infezioni non sarebbero imputabili a colpa della struttura sanitaria convenuta ma riconducibili alla frattura esposta in sé, con possibile insorgenza dell'infezione sin dal momento dell'incidente, escludendo così il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”. A fronte di tali argomentazioni, hanno sollevato una critica sulla presunta negligenza da parte del personale sanitario, per non aver proceduto tempestivamente all'esecuzione del tampone, nonostante il rischio infettivo intrinsecamente connesso alla frattura, effettuandolo solo dopo cinque giorni dal ricovero. Infine, hanno evidenziato che al momento del ricovero non era presente alcuna infezione, come dimostrato dall'avvio di una normale profilassi antibiotica di copertura e dalla cartella clinica, non contestata da alcuno, confermando che le condizioni del paziente inizialmente non presentavano complicazioni infettive.
Nel punto 1.b, sempre sotto il profilo dell'infezione contratta, è stato contestato l'operato dei medici che, al fine di scongiurare il rischio di infezioni, avrebbero dovuto sottoporre il paziente a un ciclo di terapia antibiotica della durata di almeno 7–10 giorni piuttosto che procedere immediatamente alla osteosintesi del capitello radiale. La scelta compiuta dai sanitari avrebbe determinato l'insorgenza delle infezioni, sottovalutate dal personale, e ritenute riconducibili – secondo quanto sostenuto – alle carenti condizioni igienico-sanitarie dell'azienda ospedaliera reggina, la quale non avrebbe dimostrato un adeguato “livello di qualità di prevenzione” rispetto al rischio di infezioni nosocomiali.
pag. 6/19 Con il secondo motivo d'appello hanno censurato la sentenza per non aver riconosciuto la responsabilità del personale sanitario in relazione alle scelte terapeutiche adottate nell'intervento chirurgico eseguito sulle due ossa del braccio, limitandosi a imputare responsabilità esclusivamente alla sintesi della frattura del radio. A loro dire, l'inadeguatezza di tutte le decisioni cliniche assunte può ritenersi dimostrata dall'intero percorso terapeutico, che ha richiesto un ulteriore intervento chirurgico e cure per oltre tre anni, con esito finale di invalidità permanente pari al 15%, a fronte di una microinvalidità, che sarebbe residuata in caso di corretta gestione, del 5%.
In merito ai primi due motivi, l'appellato ha controdedotto richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva ritenuto corretta la scelta e la tempistica dell'intervento sull'ulna, censurando solo l'intervento sul capitello radiale. Il consulente ha, infatti, escluso qualsiasi nesso causale tra l'operato dei sanitari e le infezioni, negando profili di colpa a carico dei medici ortopedici dell'ospedale reggino rilevando che la profilassi antibiotica fu corretta e tempestiva e che la complicanza settica era dovuta esclusivamente alla natura esposta della frattura, non evitabile neppure adottando tutte le precauzioni.
I primi due motivi d'appello, aventi ad oggetto l'operato dei sanitari dell'
[...]
, possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente Parte_2 connessione.
Secondo la ricostruzione data dagli appellanti, infatti, le lesioni sarebbero riconducibili a due distinti profili di negligenza: da un lato, l'insorgenza delle infezioni (oggetto del primo motivo) e dall'altro, l'erronea scelta terapeutica relativa all'intervento chirurgico eseguito (secondo motivo).
Occorre premettere che il rapporto di assistenza sanitaria che si instaura tra la struttura sanitaria e il paziente si configura come una fattispecie contrattuale atipica, comunemente definita contratto atipico a prestazioni corrispettive, detto di spedalità, caratterizzata dalla complessità e dall'eterogeneità delle prestazioni erogate a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta da parte del paziente o di altro soggetto, pubblico o privato). In virtù di tale contratto insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
L'inadempimento, totale o parziale, delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità comporta responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., con estensione, ai pag. 7/19 sensi dell'art. 1228 c.c., alla condotta dolosa o colposa degli ausiliari dei quali la struttura si avvale nell'esecuzione della prestazione.
Da ultimo, la riforma nota come “Gelli-Bianco” - legge n. 24/2017- ha definitivamente sancito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture ospedaliere, pubbliche o private, recependo e consolidando l'orientamento giurisprudenziale che ha elaborato la figura del contratto atipico di spedalità.
Ne discende che nelle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o
l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808)”. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
5922 del 2024). La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento, solo in quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno secondo il criterio del “più probabile che non”.
In particolare, in caso di infezioni nosocomiali, sul paziente-danneggiato grava la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria, anche a mezzo di presunzioni.
La Cassazione, intervenuta sul caso di una donna che aveva contratto una infezione nosocomiale in seguito a un intervento, ha chiarito che le prestazioni fornite dalla casa di cura non si esauriscono nella semplice disponibilità di risorse materiali e umane per l'assistenza al paziente, ma si inseriscono nel più ampio principio della sicurezza delle cure, quale elemento imprescindibile dell'attività sanitaria, imponendo di adottare ogni possibile iniziativa volta a salvaguardare l'incolumità dei pazienti ospitati presso i locali della struttura. Ha quindi precisato che: «ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato
pag. 8/19 provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione». (Cass. civ., sez. III, n. 36271/2023)
Nella medesima occasione la Corte ha specificato, di contro che, assolto il proprio onere probatorio dall'attore, spetti alla struttura dimostrare di aver adottato misure organizzative e operative idonee a garantire condizioni igienico-sanitarie sicure e a prevenire rischi per la salute, tutelando così l'incolumità dei pazienti e del personale (mediante l'adozione delle misure specificamente elencate nei punti da a ad m). In tale quadro, la struttura sanitaria è tenuta a fornire la prova liberatoria, dimostrando: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Nel caso di specie, come desumibile dalla numerosa documentazione prodotta dagli attori in primo grado, è incontrovertibile il “contatto sociale” con la struttura sanitaria convenuta e l'esecuzione delle prestazioni di cura della frattura al minore e la Controparte_2 sottoposizione dello stesso all'intervento chirurgico.
A parere di questo Collegio gli attori non hanno adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante, non essendo riusciti a dimostrare, neppure avvalendosi di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra l'evento lesivo e la condotta, attiva od omissiva, dei sanitari della struttura reggina.
In primo grado gli attori, difatti, in merito all'infezione contratta, dopo aver esposto che dopo pochissimi giorni dall'intervento vennero disposti esami colturali su tampone prelevato dalla ferita saturata con esito positivo per la presenza di BA baumanii ed NT faecali, deducevano: «Orbene non v'è chi non veda che l'origine di tale infezione sia addebitabile alle condizioni igienico sanitarie precarie dell'azienda ospedaliera “
[...]
». Controparte_4
Gli attori – oggi appellanti- richiamavano una serie di circostanze che definiscono
“oggettive”, individuate nel fatto che i batteri erano stati riscontrati solo pochi giorni dopo il ricovero e l'intervento chirurgico di osteosintesi con fili di NE presso l'Azienda
Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, evidenziando che trattandosi di frattura esposta, che di per sé annovera un maggior rischio d'infezione, i sanitari avrebbero dovuto usare una maggiore pag. 9/19 cautela evitando ogni pratica invasiva idonea ad agevolare la disseminazione dei microrganismi patogeni. (pagg.
7-8 atto di citazione).
Quanto detto non è idoneo a fornire la prova presuntiva sul nesso di causalità materiale.
Nella consulenza tecnica d'ufficio si chiarisce che la grave complicanza settica sviluppatasi in seguito a ferita lacero-contusa dell'avambraccio sinistro, sede di una frattura esposta dell'ulna,
è da considerarsi direttamente correlata alla natura traumatica della frattura stessa, e non imputabile a negligenza o errore tecnico dei medici ortopedici. A conferma di ciò, evidenzia come l'insorgenza di un'infezione rappresenti una possibile evoluzione clinica dovuta alla complessa interazione di molteplici fattori – legati al paziente, alla ferita stessa e ai batteri – che possono eludere anche i più scrupolosi protocolli di profilassi igienico-sanitaria, precisando che le attuali pratiche di asepsi hanno certamente ridotto in modo significativo il rischio di infezione, ma secondo la letteratura scientifica, nelle fratture esposte non è comunque possibile garantire l'eliminazione totale delle infezioni (cfr pag. 58 e ss. ctu).
Il consulente ha dunque concluso che: «Nulla propende, ragionevolmente, nel caso di specie, per addebitare all'equipe chirurgica, che ha eseguito l'intervento di “riduzione e sintesi della frattura scomposta dell'ulna” né ai Controparte_9
Reggio Calabria, l'insorgenza di tale stato settico, come ampiamente
[...] precedentemente esposto. L'insorgenza dello stato infettivo della ferita chirurgica NON è da addebitare all'adoperato chirurgico dei Sanitari, altresì non sono emerse carenze o trascuratezze igienico - sanitarie e/o ambientali da parte della Sanitaria ove il paziente CP_10
è stato ricoverato. In effetti dal sottoscritto C.T.U. non sono stati minimamente evidenziati riscontri oggettivi di precarie modalità, di qualsiasi genere, che abbiano potuto innescare o favorire il processo infettivo insorto. Inoltre va evidenziato, come già riferito, che non è emerso agli atti, né riferito né denunciato, alcun episodio infettivo simile o di altra specie accaduto nella struttura Sanitaria in oggetto, né contemporaneamente o antecedentemente o successivamente all'intervento chirurgico ed ai ripetuti ricoveri del minore » (pagg. 59-60 ctu). Parte_1
Inoltre, si rileva che il rifiuto di ricovero presso altro Istituto per indisponibilità di posti letto liberi presso la divisione di ortopedia (consulenza ortopedica di cui all'allegato 3 – pag. 455/811 fascicolo primo grado) ha potenzialmente contribuito al rischio infettivo, esponendo la frattura - scomposta ed esposta- a condizioni non controllate durante la permanenza domiciliare, seppur per un breve periodo in attesa dell'intervento avvenuto il giorno seguente.
Non vi è dunque prova, secondo un ragionamento probabilistico, che l'ambiente ospedaliero sia stato la causa dell'infezione, trattandosi di una complicanza settica legata alla natura stessa pag. 10/19 della frattura esposta, la cui genesi è multifattoriale potendo avvenire la contaminazione attraverso molteplici vie, legate sia all'organismo umano che all'ambiente esterno o ospedaliero.
Va altresì sottolineato - come riportato a pagina 61 della consulenza tecnica d'ufficio - che la complicanza infettiva post-traumatica è stata diagnosticata tempestivamente, accertata microbiologicamente e trattata sin da subito con antibioticoterapia specifica, adeguata nel tempo e nella posologia secondo le regole della “leges artis”. Tali circostanze consentono di escludere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta diagnostica e terapeutica dei sanitari ortopedici e l'insorgenza della severa infezione della ferita traumatica e del focolaio di frattura.
Se da un lato, infatti, gli appellanti non hanno fornito alcuna prova del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'insorgenza delle infezioni, dall'altro anche la censura relativa alle scelte terapeutiche adottate in sede di intervento si rivela infondata, risolvendosi nella scarna riproposizione di doglianze già articolate in primo grado (cui si rimandano), senza alcun concreto approfondimento critico o nuovo elemento di valutazione in merito alla decisione resa in primo grado.
Si ricordi che dal giudizio di primo grado è emersa la parziale correttezza dell'intervento chirurgico. Il ctu, infatti, nel corroborare la scelta di intervenire tempestivamente entro le 24 ore, proprio al fine di scongiurare il rischio di infezioni, ha scisso l'intervento eseguito in due momenti, suddividendolo nella prima fase in cui è stata eseguita l'osteosintesi dell'ulna e nella seconda fase in cui si è proceduto con la riduzione della frattura al capitello radiale (quest'ultima rivelatasi un insuccesso). La sola censura mossa alla sentenza di primo grado circa l'intervento sull'ulna riguarda la necessità di non intervenire immediatamente con intervento chirurgico procedendo a una prolungata terapia antibiotica e l'uso dei fili di NE.
Tali esili argomentazioni non sono idonee a scalfire l'iter argomentativo adottato dal giudice.
È emerso, infatti, che l'intervento chirurgico in questione è stato eseguito secondo “leges artis”, con tutti i presupposti tecnici idonei di asepsi e anestesiologici, nonché corretto nella scelta della tempistica e della tecnica chirurgica adottata “di inchiodamento endomidollare dell'ulna con fili di NE per via prossimo - distale ―, per sintetizzare la frattura scomposta pluriframmentaria ed esposta dell'ulna”, eseguita secondo le Linee Guida interazionali, con una buona riduzione ed una osteosintesi valida con perfetto allineamento dell'asse scheletrico ulnare. Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che l'osteosintesi endomidollare dell'ulna, eseguita a cielo chiuso, ha efficacemente favorito la formazione del callo osseo e la guarigione della frattura, in modo coerente con i tempi biologici di accrescimento del paziente e sia risultata valida dall'esame radiografico. Tuttavia, osserva, la pag. 11/19 sopravvenuta complicanza infettiva a carico del sito di frattura esposta, in sede ulnare, ha compromesso l'esito dell'intervento e, conseguentemente, il fallimento dell'osteosintesi (cfr pagg. 63-64 ctu).
La censura sollevata dagli appellanti si rivela infondata. L'intervento di osteosintesi sull'ulna, come confermato dalle immagini radiografiche, è stato correttamente eseguito. La contestazione relativa alla presunta necessità di rinviare l'intervento di 7–10 giorni per consentire una terapia antibiotica preventiva si pone in netto contrasto con le buone pratiche cliniche segnalate dal consulente tecnico d'ufficio. Nel caso di frattura esposta — in cui l'osso è
a diretto contatto con l'ambiente esterno — è fondamentale intervenire chirurgicamente entro 48 ore, al fine di contenere il rischio infettivo. Un ritardo, come quello ipotizzato dagli appellanti, avrebbe al contrario aumentato sensibilmente tale rischio, rendendo la relativa censura non solo infondata, ma anche in contrasto con i principi della buona pratica clinica.
I due suddetti motivi, pertanto, devono essere rigettati.
§
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado per errore nel calcolo del danno risarcibile subito da , deducendo che il giudice avrebbe Controparte_2 indebitamente sottratto un 10% di invalidità (pari a € 26.677,00) dall'importo complessivo di €
51.145,00, determinando così un danno risarcibile di soli € 24.468,00. Secondo gli appellanti, il danno effettivamente imputabile ai sanitari non va individuato nella differenza tra due percentuali di invalidità, ma tra il valore economico dell'invalidità complessiva e quello delle invalidità ineliminabili;
il giudice avrebbe quindi dovuto sottrarre due quote di danno al 5%, quantificate complessivamente in circa € 8.821,86. Hanno altresì censurato la sentenza nella parte in cui limita a soli 296, su oltre 1.000 documentati, i giorni di invalidità temporanea.
L'appellato ha controdedotto che i motivi sono infondati, essendo già stati esaminati dal
CTU, e che gli attori hanno solo parzialmente assolto l'onere probatorio.
In via preliminare si precisa che, per connessione logica, il terzo motivo sarà esaminato congiuntamente all'ottavo in relazione al danno differenziale, limitandosi qui l'esame alla questione dell'invalidità temporanea.
La censura sulla quantificazione dei giorni di invalidità è generica, poiché gli appellanti non indicano il criterio alternativo che avrebbero ritenuto corretto.
Il danno biologico temporaneo rappresenta la compromissione anatomo-funzionale e la sofferenza psico-fisica tra l'evento dannoso e la guarigione o stabilizzazione dei postumi permanenti. pag. 12/19 Stante il rigetto dei primi due motivi di appello, le cui motivazioni si intendono qui richiamate per quanto di rilievo, non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del
CTU, che ha imputato ai sanitari una responsabilità pari al 5% del danno biologico, con conseguente esclusione dell'imputabilità integrale dei periodi di invalidità temporanea.
Il consulente ha accertato un'invalidità temporanea totale di 1.312 giorni, comprensiva dei periodi di degenza e convalescenza (15 agosto 2011 – 19 marzo 2015), individuando però in 296
i giorni riferibili alla condotta sanitaria imprudente relativa alla frattura del capitello radiale. Da tale periodo ha scomputato 100 giorni, congrui per la normale guarigione di una frattura analoga in soggetti giovani trattati correttamente. La ricostruzione peritale, dettagliata e coerente, è pienamente condivisa anche da questo Collegio, non essendo stati formulati rilievi critici idonei a comprometterne la validità.
§
Col quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il “danno morale” in questo caso di malpractice medica, in quanto non sarebbe stato
“adeguatamente specificato”.
La sentenza di primo grado ha statuito: “Non è invece accoglibile la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai genitori del danneggiato e da quest'ultimo, in quanto la domanda è stata genericamente proposta senza alcuna allegazione inerente i pregiudizi subiti”.
Come noto, il danno morale deve manifestarsi come danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità postula la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, il quale deve fornire la prova del danno morale subito, anche attraverso presunzioni semplici.
La Cassazione, infatti, ha affermato che: «la liquidazione del danno morale non è da considerare conseguenza automatica dell'avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere in ogni caso disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente (Cass.
11/11/2019, n. 28999; Cass. 27/03/2018 n. 7513; Cass. 28/09/2018, n. 23469); la liquidazione del danno alla persona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con
l'unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l'integrale riparazione del danno subito» (Cass. 19189/2020).
pag. 13/19 Se da un lato non può sussistere alcuna richiesta di risarcimento senza la concretizzazione di un danno e quindi di un fatto illecito, dall'altro è onere del danneggiato dimostrare una sofferenza interiore connessa alla percezione della lesione nella relazione intimistica con sé stesso, alle circostanze in cui si è verificato l'illecito, alla gravità della condotta del medico.
Precisa ancora la Cassazione che: «Al fine di bandire ogni automatismo occorre però che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri — può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale — la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili» (Cass. 15/09/2020, n. 19189, Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n.
24471).
Applicando i principi esposti alla vicenda oggetto della controversia esaminata, il Collegio ritiene che gli attori in primo grado non abbiano correttamente prospettato l'esistenza di profili pregiudizievoli ulteriori e diversi da quelli insiti nella liquidazione del danno biologico, essendosi limitatati soltanto a richiamarli genericamente come esistenti, come se fosse di un danno in re ipsa.
Nel caso in esame, a fronte di un danno biologico derivato dalla responsabilità dei sanitari di modesta entità, gli appellanti avrebbero dovuto provare fatti e circostanze idonei a far presumere che la sofferenza e l'angoscia patite esorbitassero i limiti della sofferenza ricompresa nel danno biologico. In assenza di tale prova non può che considerarsi corretta la deduzione del giudice di primo grado che, pertanto, va confermata.
§
Col quinto motivo gli appellanti hanno criticato la sentenza per non aver espresso alcuna valutazione in merito al danno riflesso subito dai genitori di , nonostante Controparte_2 ne fosse stata richiesta la quantificazione in via equitativa, presumibile sulla base delle necessarie sofferenze dei congiunti derivate lesioni subite dal figlio.
La doglianza non è fondata.
Giova ricordare che ambito in medico-sanitario, un medesimo fatto può configurare sia un inadempimento contrattuale nei confronti del paziente, sia un illecito ex art. 2043 c.c., idoneo a generare pregiudizi anche nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, quali i suoi prossimi congiunti o i soggetti legati da rapporti qualificati, ammessi ad agire iure proprio per la riparazione del danno personalmente patito. Tale danno, tradizionalmente definito come danno
“riflesso” o “da rimbalzo”, consiste nel nocumento arrecato a un soggetto diverso dal pag. 14/19 danneggiato, che rileva quale vittima secondaria, ugualmente destinataria di conseguenze pregiudizievoli in termini di sofferenza, dolore e turbamento. Tale danno non si limita al solo sconvolgimento delle abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute, in termini di danno morale e biologico che però vanno allegati e provati.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9556 del 2002, hanno spiegato che: «La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo».
Sebbene gli appellanti abbiano dedotto un vizio di omessa pronuncia, si rileva, invece, che il giudice di primo grado ha espressamente rigettato «la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai genitori del danneggiato e da quest'ultimo in quanto la domanda è stata genericamente proposta senza alcuna allegazione inerente i pregiudizi subiti».
Dall'esame dell'atto introduttivo, inoltre, emerge che i genitori del minore hanno formulato domanda risarcitoria, quale danno riflesso, esclusivamente in relazione al pregiudizio morale da essi asseritamente subito, senza estendere la richiesta ad altre voci di danno che risultano invece riferite unicamente al minore (punto 3 conclusioni atto di citazione - pag.16).
La motivazione della sentenza appellata, pertanto, è coerente e logica ed esente da vizio di omessa pronuncia, difettando un'adeguata allegazione del pregiudizio subito ed essendosi gli appellanti limitati a formulare una richiesta generica di risarcimento nelle conclusioni dell'atto di citazione (punto 2, pagg. 15-16), senza fornire nel corpo dell'atto elementi concreti, neppure di natura presuntiva, a dimostrare l'esistenza di un danno riflesso risarcibile in capo ai genitori.
§
Col sesto motivo gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di ristoro delle spese mediche affrontate per curare il minore.
Sul punto, il giudice di primo grado, dopo aver rigettato “la domanda di risarcimento di un generico e non allegato danno patrimoniale”, ha osservato che “gli attori sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (ultimo atto utile per precisare meglio le proprie domande ed allegazioni) non hanno mai fatto alcun minimo accenno al tipo ed all'entità dei danni patrimoniali subiti”. (pag. 21 sentenza)
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
pag. 15/19 Anche su questo punto la motivazione della sentenza di primo grado deve essere condivisa.
Costituisce assunto consolidato, recentemente ribadito anche di recente, che “la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere gravante sull'attore e sul convenuto di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti
/impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate” (Cass. civ. ord. n. 1903 del 27/01/2025).
Nel caso di specie, invero, come giustamente osservato dalla sentenza appellata, parte attrice, nell'atto di citazione, si è limitata a chiedere genericamente il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, senza indicare di quali danni si trattasse né il loro ammontare.
La decisione del giudice di primo grado pertanto va confermata, seppur gli appellanti abbiano prodotto fatture potenzialmente idonee a dimostrare il danno subito e la quantificazione dello stesso. Si rileva pure che, sebbene il consulente tecnico d'ufficio abbia affermato che le spese sostenute dalla parte attrice sino al 6/06/2012, per un importo complessivo di euro 2.804,09, siano risarcibili ed addebitabili alla condotta inadempiente dell'Azienda Ospedaliera B.M.M., tale calcolo risulta privo di un'adeguata specificazione delle singole voci di spesa effettivamente considerate. Inoltre, si osserva che la quantificazione del danno patrimoniale non rientrava tra i quesiti formulati al CTU, con la conseguenza che le valutazioni espresse sul punto esulano dai limiti del mandato peritale.
Si rileva, infine, che, la domanda risarcitoria proposta in relazione ai danni patrimoniali subiti, oltre che generica e non allegata, non è neppure fondata. Gli attori, difatti, hanno chiesto la condanna dell unitamente agli altri Controparte_4 convenuti, al risarcimento in solido di tutti i danni — patrimoniali, biologici, morali, da perdita di chance e di relazione — cagionati al minore , in conseguenza delle Controparte_2 infezioni contratte nel corso dell'intervento chirurgico del 16 agosto 2011, che hanno determinato l'insorgenza dell'osteomielite successivamente diagnosticata presso l'Istituto
Ortopedico “G. Pini” di Milano.
Tuttavia, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non è emerso alcun profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell' né in ordine alla genesi né alla Controparte_4 gestione delle suddette infezioni. In difetto di un accertamento di responsabilità in tal senso, la pag. 16/19 pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento, tanto più che gli stessi appellanti, fin dal primo grado, hanno impostato la propria difesa censurando due distinti profili di negligenza: da un lato,
l'omessa prevenzione dell'infezione post-operatoria e dall'altro, l'erroneità delle scelte terapeutiche adottate successivamente.
La domanda risarcitoria deve, dunque, essere rigettata essendo generica e non allegata e in difetto di prova in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria.
§
Il settimo motivo, esaminato per primo per ragioni logiche, sebbene accolto, è risultato di fatto ininfluente ai fini della decsione.
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Con l'ottavo motivo, gli appellanti hanno ulteriormente censurato, in punto di liquidazione del danno (già oggetto del terzo motivo), il calcolo effettuato dal giudice di primo grado.
Segnatamente, richiamando Cass. n. 6341/2014 e un caso deciso dalla Corte d'Appello di
Venezia, hanno prospettato una diversa ricostruzione secondo cui: «A stare al criterio de quo, applicato al nostro caso, avremo un danno stimabile nel 20% totale personalizzano il punto con appesantimento del 39% pari a complessivamente ad € 131.2020,80 (di cui punto base pari ad €
4397,07; danno da invalidità permanete 83984,00; da temporanea € 14464,80; danno complessivo quindi € 98448,80). Ad esso va sottratto il danno che sarebbe invece dovuto derivare al piccolo infortunato nella misura del 5% al massimo, determinabile complessivamente - con appesantimento del 50% - in € 27697,80». Secondo gli appellanti, il risarcimento da liquidare nel caso di specie avrebbe dovuto essere pari ad € 103.505,00, cui aggiungere un ulteriore importo, anche equitativamente determinabile, di € 50.000,00 in favore di ciascuno dei genitori.
Contrariamente all'assunto degli appellanti, il criterio adottato dal giudice di primo grado risulta pienamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare - attenendosi ai principi espressi dalla stessa sentenza n. 6341/2014 espressamente richiamata – la sentenza di primo grado ha spiegato che “Il principio ispiratore è quello di tenere conto della complessiva situazione patologica del danneggiato, anche quindi delle lesioni non diretta conseguenza della condotta del danneggiante, ossia deve procedersi alla liquidazione dell'intera invalidità residuata al minore, pari al 15%, per poi liquidare l'invalidità non diretta conseguenza dell'errore medico, pari al 10%, per infine sottrarre dall'importo della
pag. 17/19 prima l'importo della seconda;
il risultato della sottrazione rappresenta i postumi permanenti liquidabili”. (pag. 20 sentenza).
Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, il giudice di primo grado, in applicazione delle tabelle di Milano 2018, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sorgere del danno (10 anni) e della differenza tra le somme calcolate sulle percentuali di invalidità pari al
15% (€ 51.145,00) e pari al 10% (€ 26.677,00), ha riconosciuto un danno risarcibile pari ad €
24.468,00 all'attualità.
La piena corrispondenza del criterio di calcolo del danno differenziale ai dettami della giurisprudenza di legittimità sementisce anche le analoghe censure di cui al terzo motivo di appello, le quali condurrebbero a una sovrastima del risarcimento in violazione del principio di cui all'art. 1223 c.c., comportando una quantificazione del danno iatrogeno ingiustificatamente più elevata.
L'ulteriore critica formulata dall'appellante nel motivo de quo, secondo cui il danno avrebbe dovuto essere quantificato in misura ben più elevata — pari a € 103.505,00— non può essere condivisa.
Tale ricostruzione si fonda, infatti, su presupposti erronei e arbitrari, assumendo un'invalidità del 20% senza che tale percentuale risulti mai accertata in giudizio o supportata da elementi tecnici, bastando qui evidenziare che lo stesso c.t.p. aveva quantificato un danno biologico del
12%. Anche la richiesta personalizzazione del danno risulta manifestamente ingiustificata, risultando del tutto priva di allegazioni oltre che eccessiva.
§
La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante, atteso che l'unico motivo accolto, fondato su un mutamento giurisprudenziale, non ha prodotto effetti sostanziali sulla decisione.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, vertendo l'appello sostanzialmente sul quantum del risarcimento e riguardando l'an limitatamente ad una quota della percentuale di invalidità. Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi €
7.160,00 (fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00; compenso tabellare € 7.160,00) oltre spese generali, pag. 18/19 c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore del Controparte_3
di Reggio Calabria.
[...]
L'integrale rigetto dell'appello impone altresì di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato
[...] [...]
, delle spese del presente Controparte_11 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SS RI AL SA
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