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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PEZZA SERGIO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4789/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno - Piazzza Umberto I 84010 San Marzano Sul Sarno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 202500002417 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna un'intimazione di pagamento notificata il 24 giugno 2025,dal Comune di San Marzano sul Sarno. Con tale intimazione il Comune richiede alla contribuente il pagamento complessivo di 3.125,42 euro, di cui 2.700,92 euro a titolo di TARI per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. La richiesta si fonderebbe su precedenti atti (un'ingiunzione di pagamento del 2020 e due avvisi di accertamento esecutivi del 2020 e del 2022) che, secondo quanto indicato dall'ente, sarebbero stati regolarmente notificati.
La ricorrente contesta integralmente la pretesa sostenendo, in primo luogo, di non aver mai ricevuto alcuno degli atti presupposti richiamati nell'intimazione. Secondo la difesa, l'intimazione di pagamento è un atto consequenziale che può essere validamente emesso solo se preceduto dalla regolare notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, ingiunzioni o altri atti interruttivi). La mancata notifica di tali atti determinerebbe la nullità dell'intimazione stessa, poiché verrebbe meno la corretta sequenza procedimentale che garantisce al contribuente il diritto di difesa.
Inoltre eccepisce un evidente difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'intimazione non in= dicherebbe in modo chiaro gli immobili cui si riferisce il tributo, i relativi dati catastali, le tariffe applicate né le delibere comunali di approvazione. In tal modo, la contribuente non sarebbe posta nella condizione di comprendere pienamente le ragioni e il calcolo della somma richiesta, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e del diritto di difesa sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Il ricorso deduce poi l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria. In materia di tributi locali, l'ente impositore deve notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Poiché gli anni contestati vanno dal 2014 al 2017 e, secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna valida notifica nei termini, il potere di accertamento del
Comune risulterebbe ormai decaduto.
Infine, viene eccepita anche la prescrizione quinquennale del credito tributario. Trattandosi di tributo locale con obbligazione periodica, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni in assenza di atti validamente notificati e idonei a interrompere il termine. Considerato il tempo trascorso dagli anni di imposta fino alla notifica dell'intimazione nel 2025, la difesa ritiene ampiamente decorso anche il termine prescrizionale, pur tenendo conto della sospensione legata all'emergenza Covid-19.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'intimazione di pagamento, accertando la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito;
in subordine, chiede la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto, con vittoria di spese.
Radicatasi la lite, si costituisce in giudizio il Comune di San Marzano sul Sarno per chiedere il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente contro l'intimazione di pagamento relativa alla TARI per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017.
In via preliminare, il Comune eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Sostiene che la contribuente, prima di impugnare l'intimazione, aveva presentato domanda di definizione agevolata per parte dei debiti (TARI
2014, 2015 e 2016), ottenendo un piano di rateizzazione poi non rispettato. La successiva revoca del beneficio ha comportato la riattivazione della riscossione. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, richiamata nella memoria, la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, oltre a essere incompatibile con l'asserita mancata notifica degli atti precedenti. Pertanto, la contribuente non potrebbe oggi sostenere di non aver avuto conoscenza degli atti presupposti. Il Comune evidenzia inoltre che tutti gli atti prodromici (solleciti di pagamento, ingiunzione per il 2014, avvisi di accertamento per il 2015-2016 e per il 2017) sono stati regolarmente notificati e mai impugnati nei termini di legge. Essendo divenuti definitivi, non possono più essere contestati tramite l'impugnazione dell'intimazione, che sarebbe sindacabile solo per vizi propri. Di conseguenza, le eccezioni relative al merito della pretesa (come decadenza o prescrizione) sarebbero tardive.
Nel merito, il Comune respinge l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione. Sostiene che tale atto, avendo natura vincolata e funzione analoga a un precetto, non deve riprodurre nuovamente tutti gli elementi già contenuti negli atti precedenti regolarmente notificati. È sufficiente il richiamo agli atti impositivi già conosciuti dal contribuente. Quanto alla decadenza, l'ente afferma di aver notificato gli avvisi di accertamento entro il termine quinquennale previsto dalla legge per i tributi locali. Una volta notificati e divenuti definitivi, non vi sarebbe più spazio per eccepire la decadenza in sede di impugnazione dell'intimazione.In relazione alla prescrizione, il Comune sostiene che il termine quinquennale decorre dalla definitività degli atti impositivi (non impugnati) e che l'intimazione del 24 giugno 2025 è stata notificata entro tale termine. Inoltre, la richiesta di rateizzazione avrebbe comunque interrotto la prescrizione.In conclusione, il Comune chiede alla Corte:in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile,in subordine, di rigettarlo integralmente perché infondato,con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune resistente ha prodotto tardivamente (solo in data 17 febbraio 2026) la prova della corretta notifica degli atti presupposti ed in particolare la richiesta di definizione agevolata datata 13 settembre 2023,relativa ai tributi relativi agli anni 2014,2015 e 2016. A tal proposito giova evidenziare che:” La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”. (Cass. Sez. 5, 06/02/2024, n. 3414, Rv. 670394 - 01). Quanto al tributo relativo all'anno 2017, è in atti la prova della notifica del sollecito di pagamento del 17 ottobre 2019, notificato il 1 giugno 2020, e dell'avviso di accertamento n.548 del 25 luglio 2022, notificato mediante deposito alla casa comunale nel dicembre 2022.
Pertanto sarebbero pretestuose e manifestamente infondate le questioni sollevate con riferimento alla omessa notifica degli atti presupposti, nonché alla prescrizione e decadenza.
Riguardo infine al presunto difetto di motivazione, basti osservare che l'atto impugnato è perfettamente conforme al modello legale e reca tutti gli elementi necessari a far comprendere le ragioni della imposizione;
peraltro la contribuente aveva già ricevuto gli atti prodromici e quindi sapeva perfettamente di cosa si trattasse.
Il ricorso dovrebbe quindi essere respinto, ma la tardività della produzione del Comune, prontamente eccepita dalla difesa ricorrente, impedisce di utilizzare tale corredo probatorio, in ossequio al disposto dell'art.32 D.
L.vo n.546/92. Il ricorso deve quindi essere accolto. Elementari valutazioni di giustizia sostanziale impongono di compensare le spese .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese interamente compensate. Salerno 26 febbraio 2026 IL GIUDICE (dr.
RG ZZ)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PEZZA SERGIO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4789/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno - Piazzza Umberto I 84010 San Marzano Sul Sarno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 202500002417 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna un'intimazione di pagamento notificata il 24 giugno 2025,dal Comune di San Marzano sul Sarno. Con tale intimazione il Comune richiede alla contribuente il pagamento complessivo di 3.125,42 euro, di cui 2.700,92 euro a titolo di TARI per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. La richiesta si fonderebbe su precedenti atti (un'ingiunzione di pagamento del 2020 e due avvisi di accertamento esecutivi del 2020 e del 2022) che, secondo quanto indicato dall'ente, sarebbero stati regolarmente notificati.
La ricorrente contesta integralmente la pretesa sostenendo, in primo luogo, di non aver mai ricevuto alcuno degli atti presupposti richiamati nell'intimazione. Secondo la difesa, l'intimazione di pagamento è un atto consequenziale che può essere validamente emesso solo se preceduto dalla regolare notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, ingiunzioni o altri atti interruttivi). La mancata notifica di tali atti determinerebbe la nullità dell'intimazione stessa, poiché verrebbe meno la corretta sequenza procedimentale che garantisce al contribuente il diritto di difesa.
Inoltre eccepisce un evidente difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'intimazione non in= dicherebbe in modo chiaro gli immobili cui si riferisce il tributo, i relativi dati catastali, le tariffe applicate né le delibere comunali di approvazione. In tal modo, la contribuente non sarebbe posta nella condizione di comprendere pienamente le ragioni e il calcolo della somma richiesta, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e del diritto di difesa sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Il ricorso deduce poi l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria. In materia di tributi locali, l'ente impositore deve notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Poiché gli anni contestati vanno dal 2014 al 2017 e, secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna valida notifica nei termini, il potere di accertamento del
Comune risulterebbe ormai decaduto.
Infine, viene eccepita anche la prescrizione quinquennale del credito tributario. Trattandosi di tributo locale con obbligazione periodica, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni in assenza di atti validamente notificati e idonei a interrompere il termine. Considerato il tempo trascorso dagli anni di imposta fino alla notifica dell'intimazione nel 2025, la difesa ritiene ampiamente decorso anche il termine prescrizionale, pur tenendo conto della sospensione legata all'emergenza Covid-19.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'intimazione di pagamento, accertando la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito;
in subordine, chiede la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto, con vittoria di spese.
Radicatasi la lite, si costituisce in giudizio il Comune di San Marzano sul Sarno per chiedere il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente contro l'intimazione di pagamento relativa alla TARI per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017.
In via preliminare, il Comune eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Sostiene che la contribuente, prima di impugnare l'intimazione, aveva presentato domanda di definizione agevolata per parte dei debiti (TARI
2014, 2015 e 2016), ottenendo un piano di rateizzazione poi non rispettato. La successiva revoca del beneficio ha comportato la riattivazione della riscossione. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, richiamata nella memoria, la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, oltre a essere incompatibile con l'asserita mancata notifica degli atti precedenti. Pertanto, la contribuente non potrebbe oggi sostenere di non aver avuto conoscenza degli atti presupposti. Il Comune evidenzia inoltre che tutti gli atti prodromici (solleciti di pagamento, ingiunzione per il 2014, avvisi di accertamento per il 2015-2016 e per il 2017) sono stati regolarmente notificati e mai impugnati nei termini di legge. Essendo divenuti definitivi, non possono più essere contestati tramite l'impugnazione dell'intimazione, che sarebbe sindacabile solo per vizi propri. Di conseguenza, le eccezioni relative al merito della pretesa (come decadenza o prescrizione) sarebbero tardive.
Nel merito, il Comune respinge l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione. Sostiene che tale atto, avendo natura vincolata e funzione analoga a un precetto, non deve riprodurre nuovamente tutti gli elementi già contenuti negli atti precedenti regolarmente notificati. È sufficiente il richiamo agli atti impositivi già conosciuti dal contribuente. Quanto alla decadenza, l'ente afferma di aver notificato gli avvisi di accertamento entro il termine quinquennale previsto dalla legge per i tributi locali. Una volta notificati e divenuti definitivi, non vi sarebbe più spazio per eccepire la decadenza in sede di impugnazione dell'intimazione.In relazione alla prescrizione, il Comune sostiene che il termine quinquennale decorre dalla definitività degli atti impositivi (non impugnati) e che l'intimazione del 24 giugno 2025 è stata notificata entro tale termine. Inoltre, la richiesta di rateizzazione avrebbe comunque interrotto la prescrizione.In conclusione, il Comune chiede alla Corte:in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile,in subordine, di rigettarlo integralmente perché infondato,con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune resistente ha prodotto tardivamente (solo in data 17 febbraio 2026) la prova della corretta notifica degli atti presupposti ed in particolare la richiesta di definizione agevolata datata 13 settembre 2023,relativa ai tributi relativi agli anni 2014,2015 e 2016. A tal proposito giova evidenziare che:” La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”. (Cass. Sez. 5, 06/02/2024, n. 3414, Rv. 670394 - 01). Quanto al tributo relativo all'anno 2017, è in atti la prova della notifica del sollecito di pagamento del 17 ottobre 2019, notificato il 1 giugno 2020, e dell'avviso di accertamento n.548 del 25 luglio 2022, notificato mediante deposito alla casa comunale nel dicembre 2022.
Pertanto sarebbero pretestuose e manifestamente infondate le questioni sollevate con riferimento alla omessa notifica degli atti presupposti, nonché alla prescrizione e decadenza.
Riguardo infine al presunto difetto di motivazione, basti osservare che l'atto impugnato è perfettamente conforme al modello legale e reca tutti gli elementi necessari a far comprendere le ragioni della imposizione;
peraltro la contribuente aveva già ricevuto gli atti prodromici e quindi sapeva perfettamente di cosa si trattasse.
Il ricorso dovrebbe quindi essere respinto, ma la tardività della produzione del Comune, prontamente eccepita dalla difesa ricorrente, impedisce di utilizzare tale corredo probatorio, in ossequio al disposto dell'art.32 D.
L.vo n.546/92. Il ricorso deve quindi essere accolto. Elementari valutazioni di giustizia sostanziale impongono di compensare le spese .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese interamente compensate. Salerno 26 febbraio 2026 IL GIUDICE (dr.
RG ZZ)