Decreto cautelare 4 aprile 2025
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Decreto collegiale 11 agosto 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2025, proposto da
MM BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- della comunicazione della Prefettura di Cosenza - Area 4 Cittadinanza e Immigrazione del 4 marzo 2025, prot. uscita n. 0028519, di rigetto del permesso di soggiorno per attesa di occupazione;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente alla sottoscrizione del modello 209 per il rilascio del permesso per attesa occupazione innanzi allo Sportello Unico Immigrazione con decorrenza immediata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – TA BO è regolarmente entrato nel territorio nazionale per ivi svolgere attività di lavoro subordinato; tuttavia, nel tempo trascorso tra la domanda di concessione del visto (27 marzo 2023) e l’ingresso in Italia (12 dicembre 2024), l’imprenditore che aveva presentato istanza nominativa di ingresso, tale AN RA, ha cessato la propria attività.
Il lavoratore, quindi, si è recato allo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura di Cosenza nel termine di otto giorni dal suo ingresso in Italia insieme al datore di lavoro per acquisire le dichiarazioni di questi e richiedere il permesso di soggiorno per attesa di occupazione.
La Prefettura avrebbe rifiutato di ricevere tale richiesta, successivamente comunque inoltrata a mezzo PEC per il ministero del difensore dello straniero.
Quindi, con il provvedimento in epigrafe, la Prefettura di Cosenza, che già il 28 febbraio 2025 aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso, ha rigettato la richiesta.
2. – Lo straniero si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità del diniego, di cui ha chiesto l’annullamento.
Secondo il ricorrente, il provvedimento violerebbe le circolari ministeriali del 7 luglio 2016, n. 2570, e n. del 20 agosto 2007, n. 3836, che disciplinano i casi di sopravvenuta morte o cessazione dell’attività del datore di lavoro nei flussi di ingresso per lavoro subordinato.
L’istruttoria svolta e la motivazione resa dall’amministrazione sarebbero lacunose, nella misura in cui non indagano e non chiariscono perché la vicenda in esame non sarebbe assimilabile, dal punto di vista della disciplina, al caso di cessazione dell’attività imprenditoriale dopo la stipula del contratto di lavoro. D’altra parte, il procedimento ben si sarebbe potuto concludere con la semplice modifica dell’indicazione del datore di lavoro.
3. – L’amministrazione, costituitasi, ha difeso il proprio operato.
4. – Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Tribunale ha accolto l’istanza di tutela cautelare, sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato.
5. – Il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
6. – Il ricorso deve essere accolto, essendo sussistenti i lamentati vizi di istruzione lacunosa edi motivazione insufficiente.
L’amministrazione, infatti, ha negato il permesso di soggiorno per attesa di occupazione senza approfondire gli elementi istruttorii a sua disposizione e, soprattutto, senza verificare gli effetti che i fatti riferiti dal ricorrente hanno sulla vicenda amministrativa.
In particolare, si sarebbe dovuta esplorare la possibilità che il lavoratore straniero possa essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa presso l’operatore economico in cui è confluita l’azienda già gestita dall’imprenditore individuale, così come risulta accennato negli atti dell’odierno giudizio.
8. – In questi termini il ricorso è accolto, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
CO AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AR | VO AL |
IL SEGRETARIO