Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. v.g. 9486/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 9486/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARTA MARELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ALESSANDRA BENEVENTI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Affido condiviso. viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la residenza della Per_1 madre unitamente alla quale risiede.
2.Diritto di visita del padre al figlio.
Il signor Giudici dal deposito del presente ricorso terrà con sé a)a weekend alterni, dalle ore Per_1
15,30 del sabato, quando il padre preleverà dalla casa materna e sino alle 20,30 della domenica Per_1 pagina 1 di 4
b)durante le settimane con weekend di competenza materna, il martedì i) sino all'inizio dell'asilo (settembre 2025) dalle 14,00, quando il padre lo preleverà dalla casa materna e sino alle 20,30, quando lo riporterà dalla madre dopo cena e ii) dall'inizio dell'asilo (settembre 2025) dall'uscita da scuola (15,45 circa) con pernotto sino alle ore 7,30 del successivo mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
il giovedì i) sino all'inizio dell'asilo dalle 13,30, quando il padre preleverà dalla casa materna e sino alle 20,30, Per_1 quando lo riporterà dalla madre dopo cena e ii) dall'inizio dell'asilo (settembre 2025) dall'uscita da scuola (15,45 circa) sino alle 20,30, quando il padre lo riporterà presso la casa materna dopo cena;
c)durante le settimane con weekend di competenza paterna, il martedì i) sino all'inizio dell'asilo
(settembre 2025) dalle 13,30, quando il padre lo preleverà dalla casa materna e sino alle 20,30, quando lo riporterà dalla madre dopo cena e ii) dall'inizio dell'asilo (settembre 2025) dall'uscita da scuola
(15,45 circa) con pernotto sino alle ore 7,30 del successivo mercoledì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna;
d)durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno. Una volta terminato il periodo di vacanza in oggetto, le frequentazioni riprenderanno a svolgersi in ragione della cadenza ordinaria di cui ai precedenti punti a), b) e c) secondo un criterio di consequenzialità rispetto al periodo precedente le vacanze stesse;
e)durante le vacanze di Natale per 7 giorni anche non consecutivi, comprensivi di almeno due giorni festivi (24/25 dicembre, 01/06 gennaio), da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno;
f) durante le vacanze di Pasqua per 3 giorni anche non consecutivi, comprensivi di almeno 1 giorno festivo (vigilia, Pasqua, Lunedì dell'Angelo), da concordare entro il 28 febbraio di ciascun anno. I genitori trascorreranno poi con le festività nazionali, ivi comprese Per_1 quelle natalizie e pasquali, in conformità al criterio dell'alternanza annuale, in modo tale da ripartirle equamente tra i ricorrenti.
3. dal prossimo mese di settembre 2025 inizierà a frequentare la scuola dell'infanzia. I genitori Per_1
a tal fine si impegnano a confermare, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'iscrizione del figlio all'istituto "Casa dei Bambini T. Fiorini" di Lumezzane (BS) nonché a fornire al predetto istituto tutta la documentazione necessaria a regolarizzare la predetta iscrizione;
di comune accordo tra le parti la relativa retta, per euro 275 mensili, sarà interamente a carico dalla signora Pt_1
Mantenimento del figlio Per_1
4.Il signor a far data dal deposito del presente ricorso, si impegna a corrispondere direttamente Pt_2 alla signora a titolo di contributo ordinario al mantenimento di la somma mensile di Pt_1 Per_1
pagina 2 di 4 euro 350,00, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario da eseguirsi al seguente IBAN: [...].
5.Le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, e che esulano dal contributo al mantenimento come sopra individuato, saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno e saranno dagli stessi sostenuti in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 14.07.2016 in uso presso l'intestato Tribunale. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro
15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Le parti dichiarano di conoscere il contenuto del protocollo del Tribunale di Brescia e di approvarne formalmente il contenuto con la sottoscrizione del presente ricorso.
6.L'assegno unico universale per i figli, attualmente di importo mensile pari ad euro 237,30, sarà erogato per il suo intero ammontare alla signora;
il signor si impegna a Parte_1 Pt_2 consegnare tempestivamente alla signora i documenti che per qualsiasi motivo si rendessero Pt_1 necessari ad un suo rinnovo o aggiornamento.
7.Le spese sostenute per figli a carico saranno detratte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Ciascun genitore si impegna a trasmettere all'altro entro il 31.03 di ogni anno copia della documentazione attestante le spese deducibili e/o detraibili sostenute nell'anno precedente.
8. Reciproco assenso per il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti per i genitori e per il minore. Fatto salvo quanto concordato con il presente ricorso, le parti null'altro hanno reciprocamente a pretendere avendo già da tempo definito ogni ulteriore rapporto economico tra le stesse. I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 02/05/2025, premesso di essere Parte_1 Parte_2 genitori di nato il [...], chiedevano la regolamentazione dei rapporti personali ed Per_1 economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
pagina 3 di 4 Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 26/06/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
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