Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01612/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2020, proposto da
RA CI AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Giurano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Saracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Erchie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo De Prezzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione n. 734 del 05.10.2020, notificata il 08.10.2020, con cui il Comune di Erchie annullava l'autorizzazione alla collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica, rilasciata in favore del sig. AS RA con autorizzazione del 24.07.2018; della nota prot. n. 10897 del 25.09.2020, con cui la Responsabile del Servizio e Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Erchie, esprimeva parere negativo alla permanenza del dehors del sig. AS RA; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Erchie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NI OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. AS RA CI ha agito, dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione n. 734 del 05.10.2020 con cui il Comune di Erchie ha revocato, in danno dello stesso, “ l’autorizzazione alla collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica del 24.07.2018 ”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 97 Cost. e artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21- nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, arbitrarietà.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione degli art. 7, 8 e 21 -quinquies della L. n. 241/1990. E dell’art. 20 Codice della strada. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del Regolamento per la collocazione di strutture precarie e amovibili in area pubblica del 05.02.2010 del Comune di Erchie. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia arbitrarietà.
Il ricorrente, altresì, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti e, in subordine, il riconoscimento, in proprio favore, di un indennizzo ai sensi dell’art. 21- quinquies della L. n. 241 del 1990.
Il Comune di Erchie, in data 10.02.2021, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 17.12.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre procedere all’esatta qualificazione giuridica del provvedimento oggetto di gravame alla luce delle evenienze fattuali in atti; e ciò in quanto, rientra nel potere - dovere del Tribunale di dare ai fatti addotti dalla parte ricorrente la corretta qualifica giuridica ai fini dell’individuazione delle norme allo stesso applicabili.
Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza, per determinare la corretta qualificazione giuridica di un atto (sia che esso provenga dall’autorità amministrativa che dal privato), non ci si può limitare alle sue forme esteriori né alle parole utilizzate; è invece fondamentale analizzare il contenuto sostanziale dell’atto medesimo al fine di ricostruire la reale volontà delle parti, la funzione che le stesse intendevano realizzare così da dedurre l’effettiva natura giuridica dell’atto posto in essere (tra le tante, Cons. di Stato, Sez. IV, 10.12.2025, n. 9747).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento di che trattasi, al di là del nomen iuris assegnato allo stesso dall’Ente civico resistente, vada qualificato come atto espressivo del potere di revoca di cui all’art. 21- quinquies della Legge, 7 agosto 1990, n. 241.
In tal senso, depongono:
- da un lato, il richiamo, in parte motiva, ai presupposti fondanti il potere di revoca ovvero ai sopravvenuti motivi di interesse pubblico (sicurezza della circolazione ) alla luce delle ivi richiamate sopravvenienze fattuali e giuridiche (originaria riorganizzazione degli spazi pedonali e delle geometrie dell’incrocio stradale, omessa manutenzione dei parapedonali e inadeguatezza degli stessi a realizzare quelle modifiche geometrico strutturali alle quali era subordinato il parere favorevole della polizia municipale);
- dall’altro, il riferimento all’ art. 10 del Regolamento per la collocazione delle strutture precarie ed amovibili in area pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5.2.2010 a tenore del quale “ l’amministrazione ha la facoltà di revocare l’autorizzazione anche prima della naturale scadenza…quando si renda necessario per motivi di viabilità igiene decoro manutenzione lavori pubblici”.
Così ricostruita la qualifica del gravato provvedimento, è possibile procedere all’esame delle censure prospettate dal ricorrente.
Le censure proposte - che possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro evidente affinità contenutistica - sono tutte infondate alla luce delle considerazioni che seguono.
Ai sensi del 1 comma dell’art. 21- quinquies della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, le valutazioni sottese all’esercizio del potere di revoca sono espressione di un’ampia discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione; ne discende che tali valutazioni risultano, in quanto tali, sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 29.05.2025, n. 1715).
Nella specie, l’autorizzazione alla collocazione delle strutture precarie e amovibili della cui revoca trattasi si fonda sul parere favorevole della Polizia Municipale condizionato al “ permanere delle condizioni di modifica strutturale dell’intersezione della via verdi con la via borghetto S. Irene già favorevolmente esaminate all’atto del rilascio dell’autorizzazione del 2014 ” (cfr. nota del 2.7.2018, all. 10 al ricorso) vale a dire a:
“ La collocazione di detto gazebo realizza una occupazione della carreggiata della via… e più precisamente di un’area attualmente destinata a stalli di sosta posta a circa 6 m dall’intersezione con la via verdi.
Si rileva che la conformazione geometrica di detta intersezione in relazione alla modesta larghezza della carreggiata di via borghetto s.irene non consente in presenza del gazebo sopra descritto l’effettuazione in sicurezza delle manovre di svolta da via verdi e pertanto si esprime parere negativo.
Ad ogni modo si evidenzia come giusta delibera di GM…l’intersezione delle vie… è compresa in un progetto di riqualificazione urbanistica che, nel provvedere una riorganizzazione degli spazi pedonali, ridefinisce la geometria dell’incrocio in modo tale da rimuovere il sopra descritto inconveniente di viabilità e pertanto appare utile esprimere un favorevole parere di massima all’occupazione in oggetto qualora i luoghi vengano modificati dal previsto intervento di riqualificazione in conformità al progetto sopra richiamato . (cfr. nota prot. n. 6744 del 24.6.2014, all. 5 al ricorso).
Il Comune di Erchie, poi, ha inteso riesaminare il provvedimento autorizzatorio rilasciato alla luce dei sopravvenuti rilievi della Polizia Municipale.
La Polizia Municipale, in particolare, con nota prot. n. 10897 del 25.9.2020 ha comunicato che:
“ Le modifiche geometriche apportate nel 2014 all’intersezione erano propedeutiche al più ampio intervento strutturale di riqualificazione e si concretizzarono nella messa in opera di tre archi parapedonali delimitanti l’area di prevista realizzazione del marciapiede
Ad oggi nessun intervento di riqualificazione è stato realizzato nell’area in questione né si è operata alcuna manutenzione dei parapedonali che, asportati nella loro quasi totalità (ve ne è rimasto solo uno) sono del tutto inadeguati a realizzare le modifiche geometrico-strutturali alle quali era subordinato il parere favorevole espresso per l’occupazione stradale.
Allo stato.., il dehors autorizzato non garantisce, per le motivazioni già espresse nella nota del 2014 … la debita sicurezza stradale e che, pertanto va rimosso”.
In considerazione degli accertamenti di cui sopra, l’Ente civico ha inteso adottare il provvedimento oggetto di gravame.
Ad avviso del Collegio, alla luce delle sopra richiamate evenienze procedimentali, è di tutta evidenza la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale resistente, rispettoso, in quanto tale, dei presupposti fondanti il potere di revoca di cui all’art. 21- quinquies della Legge n. 241 del 1990.
Nella specie, infatti, il Comune di Erchie ha inteso rivedere il proprio operato, alla luce della necessità di assicurare tutela all’interesse pubblico della sicurezza e della circolazione stradale; e ciò in considerazione dell’acclarato mancato avveramento dei presupposti fondanti il titolo autorizzatorio a suo tempo rilasciato ovvero della mancata (e incontestata per quanto in atti) realizzazione dell’intervento di riqualificazione e della omessa manutenzione dei parapedonali ivi esistenti.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle ulteriori doglianze volte a censurare, sotto plurimi profili, il potere di riesame di che trattasi dal momento che, nella specie, ad avviso del Collegio, non sono ravvisabili quei vizi di manifesta illogicità e/o incongruità, unici sindacabili in presenza di un potere discrezionale quale è quello esercitato in concreto dall’Amministrazione comunale.
Prive di pregio sono anche le altre contestazioni formulate dal ricorrente, ivi incluse, quelle relative all’asserita violazione delle garanzie partecipativo procedimentali e, in particolare, degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990.
E ciò in quanto parte ricorrente, per quanto in atti, non ha prodotto alcun elemento di prova (o, quantomeno, un principio di prova) idoneo a dimostrare che se avvisato, avrebbe potuto offrire circostanze tali da indurre l’Amministrazione comunale a diverso esito da quello assunto in concreto.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate.
Va, poi, respinta la domanda di risarcimento del danno, stante la legittimità (e quindi la mancata integrazione di una condotta contra ius ) del comportamento assunto dall’Amministrazione comunale.
Va, infine, respinta la domanda tesa al riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 21- quinquies della Legge n. 241 del 1990; e ciò in considerazione della conoscenza e/o conoscibilità da parte del ricorrente della contrarietà del provvedimento all’interesse pubblico stante il mancato avveramento delle clausole condizionanti il parere favorevole della Polizia Municipale al rilascio del titolo autorizzatorio della cui revoca trattasi.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese, stante la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NI OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI OS | AN SC |
IL SEGRETARIO