TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/07/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI LEO EGIZIANO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DE PASQUALE RAFFAELLA TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARTIGIANI n.
15, TRINITAPOLI, presso il difensore Avv. DE PASQUALE RAFFAELLA TIZIANA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI MODUGNO NICOLA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato C/O Avv. MAURO MARZOCCO - VIA GORIZIA n. 8, FOGGIA, presso il difensore Avv. DI MODUGNO NICOLA, giusta mandato in atti
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TODISCO ARISTIDE, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA ROMA n.105, TRINITAPOLI, presso il difensore Avv. TODISCO ARISTIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.04.2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 17.04.2024, che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del 11.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con sentenza del 21 luglio 2005, emessa all'esito del giudizio iscritto sotto Rg.n. 144/2000 , il Tribunale di
Foggia, Sezione distaccata di Trinitapoli, si pronunciava sulla domanda in materia di distanze legali proposta da
(proprietario a Trinitapoli di un terreno di mq 388 accatastato sub foglio 67/a, particella 932) Parte_1 nei confronti del condominio di , , e CP_3 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
proprietari di immobili compresi nei fabbricati identificati nelle palazzine D ed E del suddetto
[...] condominio, confinanti con quelle dell'attore. Con tale pronuncia veniva accolta la domanda di parte attrice e avverso tale decisione proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Bari, e Parte_3 CP_1
, convenendo il De QU che, costituitosi, contestava la fondatezza del gravame.
[...]
Nel corso del processo di appello interveniva volontariamente , moglie del , in regime di CP_2 CP_1 comunione legale dei beni, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 22 gennaio 2007, la quale allegava la propria qualità di comproprietaria dell'immobile e che non era stata citata nel giudizio di primo grado dal De QU e, quindi, nella qualità di litisconsorte necessaria pretermessa, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa senza la sua partecipazione al processo.
Con la sentenza numero 848/2013 del 12 aprile 2013, depositata il 23 luglio 2013, la Corte di Appello di Bari, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado svoltosi tra il De QU e il nonché della sentenza CP_1 emessa all'esito del giudizio di primo grado in quanto non era stata citata e non aveva potuto parteciparvi
, litisconsorte necessaria, e dunque disponeva la rimessione degli atti al primo Giudice ex art. 354 CP_2
c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva quindi l'intestato Tribunale riassumendo la causa Parte_1 originariamente proposta nei confronti del solo innanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di CP_1
Trinitapoli, avente RG n° 144/2000, dando così esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Bari n.
848/2013, che aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 71/2005, resa all'esito del giudizio di primo grado promosso dal De QU contro il solo , per la violazione del principio del litisconsorzio necessario CP_1
(art. 102 c.p.c.).
In seguito al deposito del ricorso ex art. 702 c.p.c. il Tribunale fissava, con decreto del 17 febbraio 2014,
l'udienza di comparizione delle parti in data 23 giugno 2014.
Si costituivano quindi nel presente giudizio, con rispettive comparse di risposta sia il che la CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti il GOT, rilevata l'opportunità della previa delibazione della questione preliminare di rito sollevata dai convenuti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 maggio 2015.
Seguivano quindi numerose udienze di rinvio per lo stesso incombente finché codesto Tribunale, sciogliendo la riserva relativa all'udienza del 17 aprile 2024, con provvedimento del 11 luglio 2024 tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
pagina 2 di 4 La questione oggetto di delibazione concerne la ritualità della riassunzione della causa disposta dalla Corte
d'Appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c., eseguita con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e la sua ammissibilità processuale.
L'eccezione sollevata dai convenuti è fondata.
Ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., allorché il giudice d'appello dichiari la nullità della sentenza per vizio del contraddittorio e rimetta la causa al primo giudice, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio previsto.
La riassunzione in tal caso costituisce prosecuzione del giudizio originario, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “La riassunzione ex art. 354 c.p.c. non dà luogo ad un nuovo giudizio, ma alla prosecuzione del giudizio nullo per vizio del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. III, n.
13120/2016; Cass. civ., Sez. II, n. 1390/2020).
Nel caso in esame, il giudizio originario fu introdotto nel 2000 nel rito ordinario e la riassunzione non poteva quindi essere effettuata nel rito sommario, introdotto successivamente con l'art.702 bis c.p.c. della legge n.69/2009, applicabile – ai sensi dell'art.58, comma 1, di tale legge – solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore ( 4 luglio 2009).
Và, tuttavia, affrontato il tema della idoneità dell'atto introduttivo , ossia se il ricorso ex art. 702- bis c.p.c., possa valere , in sostanza, come atto di riassunzione ai sensi dell'art.125 disp. att. c.p.c., qualora contenga tutti i requisiti previsti per tale forma.
Secondo un consolidato orientamento della Giurisprudenza ( Cass. Civ., Sez.II, n. 6514/2019), ciò che rileva è il contenuto dell'atto, e non la sola qualificazione formale: un atto può considerarsi valido come comparsa di riassunzione se contiene gli elementi richiesti dall'art. 125 disp. att. c.p.c., purché non introduca un rito inapplicabile e non comprometta le garanzie difensive delle controparti.
Tuttavia, nel caso concreto, nonostante l'atto introduttivo rechi formalmente contenuti compatibili con una comparsa, l'intero processo è stato poi incanalato e gestito nel rito sommario, in palese violazione del quadro normativo e processuale applicabile
La scelta del rito ha comportato, pur senza che siano state svolte attività istruttorie, una gestione processuale non conforme al rito ordinario e ha dato luogo a continui rinvii ( dal 2014 sino al 2024) per la sola precisazione delle conclusioni.
In tal senso non può dirsi integrata alcuna sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c., poiché la forma adottata non ha prodotto il risultato proprio dell'atto legittimo.
Ne consegue che, pur a fronte di un atto astrattamente idoneo nei contenuti, l'introduzione nel rito sommario risulta viziata e l'intero procedimento risulta affetto da inammissibilità insanabile, dovendosi considerare violato il principio di legalità del rito processuale.
Quanto alle spese del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c.
pagina 3 di 4 La declaratoria di inammissibilità del ricorso attiene a un profilo meramente processuale , concernente il rito utilizzato in sede di riassunzione, e non è dipesa da temerarietà o colpa dell'attore.
Si evidenzia inoltre che il giudizio è rimasto pendente per un lungo arco temporale – dal 2014 al 2024 – a causa di una successione di rinvii dovuta all'alternanza della titolarità del ruolo e a esigenze organizzative del
Tribunale
In tale contesto, l'errore sul rito non ha prodotto aggravio istruttorio nè ha comportato un effettivo dispendio processuale per le parti, circostanza che giustifica equitativamente la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla questione preliminare di rito, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., per Parte_1 violazione del rito applicabile in sede di riassunzione ex art. 354 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Foggia, 24.07.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI LEO EGIZIANO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DE PASQUALE RAFFAELLA TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARTIGIANI n.
15, TRINITAPOLI, presso il difensore Avv. DE PASQUALE RAFFAELLA TIZIANA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI MODUGNO NICOLA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato C/O Avv. MAURO MARZOCCO - VIA GORIZIA n. 8, FOGGIA, presso il difensore Avv. DI MODUGNO NICOLA, giusta mandato in atti
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TODISCO ARISTIDE, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA ROMA n.105, TRINITAPOLI, presso il difensore Avv. TODISCO ARISTIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.04.2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 17.04.2024, che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del 11.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con sentenza del 21 luglio 2005, emessa all'esito del giudizio iscritto sotto Rg.n. 144/2000 , il Tribunale di
Foggia, Sezione distaccata di Trinitapoli, si pronunciava sulla domanda in materia di distanze legali proposta da
(proprietario a Trinitapoli di un terreno di mq 388 accatastato sub foglio 67/a, particella 932) Parte_1 nei confronti del condominio di , , e CP_3 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
proprietari di immobili compresi nei fabbricati identificati nelle palazzine D ed E del suddetto
[...] condominio, confinanti con quelle dell'attore. Con tale pronuncia veniva accolta la domanda di parte attrice e avverso tale decisione proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Bari, e Parte_3 CP_1
, convenendo il De QU che, costituitosi, contestava la fondatezza del gravame.
[...]
Nel corso del processo di appello interveniva volontariamente , moglie del , in regime di CP_2 CP_1 comunione legale dei beni, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 22 gennaio 2007, la quale allegava la propria qualità di comproprietaria dell'immobile e che non era stata citata nel giudizio di primo grado dal De QU e, quindi, nella qualità di litisconsorte necessaria pretermessa, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa senza la sua partecipazione al processo.
Con la sentenza numero 848/2013 del 12 aprile 2013, depositata il 23 luglio 2013, la Corte di Appello di Bari, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado svoltosi tra il De QU e il nonché della sentenza CP_1 emessa all'esito del giudizio di primo grado in quanto non era stata citata e non aveva potuto parteciparvi
, litisconsorte necessaria, e dunque disponeva la rimessione degli atti al primo Giudice ex art. 354 CP_2
c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva quindi l'intestato Tribunale riassumendo la causa Parte_1 originariamente proposta nei confronti del solo innanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di CP_1
Trinitapoli, avente RG n° 144/2000, dando così esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Bari n.
848/2013, che aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 71/2005, resa all'esito del giudizio di primo grado promosso dal De QU contro il solo , per la violazione del principio del litisconsorzio necessario CP_1
(art. 102 c.p.c.).
In seguito al deposito del ricorso ex art. 702 c.p.c. il Tribunale fissava, con decreto del 17 febbraio 2014,
l'udienza di comparizione delle parti in data 23 giugno 2014.
Si costituivano quindi nel presente giudizio, con rispettive comparse di risposta sia il che la CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti il GOT, rilevata l'opportunità della previa delibazione della questione preliminare di rito sollevata dai convenuti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 maggio 2015.
Seguivano quindi numerose udienze di rinvio per lo stesso incombente finché codesto Tribunale, sciogliendo la riserva relativa all'udienza del 17 aprile 2024, con provvedimento del 11 luglio 2024 tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
pagina 2 di 4 La questione oggetto di delibazione concerne la ritualità della riassunzione della causa disposta dalla Corte
d'Appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c., eseguita con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e la sua ammissibilità processuale.
L'eccezione sollevata dai convenuti è fondata.
Ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., allorché il giudice d'appello dichiari la nullità della sentenza per vizio del contraddittorio e rimetta la causa al primo giudice, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio previsto.
La riassunzione in tal caso costituisce prosecuzione del giudizio originario, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “La riassunzione ex art. 354 c.p.c. non dà luogo ad un nuovo giudizio, ma alla prosecuzione del giudizio nullo per vizio del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. III, n.
13120/2016; Cass. civ., Sez. II, n. 1390/2020).
Nel caso in esame, il giudizio originario fu introdotto nel 2000 nel rito ordinario e la riassunzione non poteva quindi essere effettuata nel rito sommario, introdotto successivamente con l'art.702 bis c.p.c. della legge n.69/2009, applicabile – ai sensi dell'art.58, comma 1, di tale legge – solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore ( 4 luglio 2009).
Và, tuttavia, affrontato il tema della idoneità dell'atto introduttivo , ossia se il ricorso ex art. 702- bis c.p.c., possa valere , in sostanza, come atto di riassunzione ai sensi dell'art.125 disp. att. c.p.c., qualora contenga tutti i requisiti previsti per tale forma.
Secondo un consolidato orientamento della Giurisprudenza ( Cass. Civ., Sez.II, n. 6514/2019), ciò che rileva è il contenuto dell'atto, e non la sola qualificazione formale: un atto può considerarsi valido come comparsa di riassunzione se contiene gli elementi richiesti dall'art. 125 disp. att. c.p.c., purché non introduca un rito inapplicabile e non comprometta le garanzie difensive delle controparti.
Tuttavia, nel caso concreto, nonostante l'atto introduttivo rechi formalmente contenuti compatibili con una comparsa, l'intero processo è stato poi incanalato e gestito nel rito sommario, in palese violazione del quadro normativo e processuale applicabile
La scelta del rito ha comportato, pur senza che siano state svolte attività istruttorie, una gestione processuale non conforme al rito ordinario e ha dato luogo a continui rinvii ( dal 2014 sino al 2024) per la sola precisazione delle conclusioni.
In tal senso non può dirsi integrata alcuna sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c., poiché la forma adottata non ha prodotto il risultato proprio dell'atto legittimo.
Ne consegue che, pur a fronte di un atto astrattamente idoneo nei contenuti, l'introduzione nel rito sommario risulta viziata e l'intero procedimento risulta affetto da inammissibilità insanabile, dovendosi considerare violato il principio di legalità del rito processuale.
Quanto alle spese del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c.
pagina 3 di 4 La declaratoria di inammissibilità del ricorso attiene a un profilo meramente processuale , concernente il rito utilizzato in sede di riassunzione, e non è dipesa da temerarietà o colpa dell'attore.
Si evidenzia inoltre che il giudizio è rimasto pendente per un lungo arco temporale – dal 2014 al 2024 – a causa di una successione di rinvii dovuta all'alternanza della titolarità del ruolo e a esigenze organizzative del
Tribunale
In tale contesto, l'errore sul rito non ha prodotto aggravio istruttorio nè ha comportato un effettivo dispendio processuale per le parti, circostanza che giustifica equitativamente la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla questione preliminare di rito, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., per Parte_1 violazione del rito applicabile in sede di riassunzione ex art. 354 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Foggia, 24.07.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 4 di 4