Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Fusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Firenze, prot. n. -OMISSIS-, in data 18.09.2024 e notificato in data 01.11.2024, nonché di tutti gli atti connessi, preparatori e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. RE UC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole del provvedimento del 18 settembre 2024, notificatole il 1° novembre 2024 (v. doc. 1 ricorso), con cui la Questura di Firenze respingeva la sua domanda di aggiornamento del permesso per soggiornanti di lungo periodo n. I06595145 per motivi di lavoro subordinato. Con lo stesso provvedimento, veniva altresì revocato il permesso di lungo soggiorno, tuttavia disponendosi contestualmente il rilascio di permesso di soggiorno ordinario.
2) Parte ricorrente espone che:
- a) in data 05.05.2023 presentava istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (doc. 2 ricorrente);
- b) nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione rilevava l’assenza dell’istante dal territorio italiano nel periodo dal 13.02.2021 al 29.04.2023;
- c) conseguentemente, sulla base del disposto normativo dell’art. 9, comma 7, D. Lgs. n. 286/1998, con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/90 del 13.08.2024, notificata a mani il 16.09.2024, veniva preannunciata la revoca del titolo di soggiorno (doc. 3);
- d) il giorno seguente, la ricorrente faceva pervenire proprie osservazioni, ove chiariva di essersi assentata per motivi di salute, soffrendo di due ernie del disco della colonna vertebrale, che ciclicamente si riacutizzano, causando dolore e impotenza funzionale dell’arto inferiore destro, con grave lombosciatalgia;
- e) per tale ragione, la ricorrente era stata costretta a fare ritorno in Georgia, per sottoporsi a visite dallo specialista neurologo di fiducia e a lunghi periodi di riabilitazione (doc. 4 ricorrente);
- f) nelle more di conclusione del procedimento amministrativo, si recava in Georgia ma, di rientro in Italia il 1.11.2024, vedeva notificarsi dalla Polizia di Frontiera Aerea di Bologna il provvedimento qui impugnato e veniva respinta.
3) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) se è vero che l’art. 9, comma 7, lett. “d”, D. Lgs. n. 286/1998, prevede testualmente che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “ è revocato (...) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”, è altrettanto vero che il comma 6 consente allo straniero non solo di allontanarsi dal territorio nazionale per intervalli ben determinati (inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi complessivi nel quinquennio), ma di assentarsi per periodi superiori a quelli indicati nel caso, tra l’altro, di gravi e documentati motivi di salute;
- b) parimenti, l’art. 13, comma 4, D.P.R. n. 394/99, nega, in linea generale, la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi;
- c) nel caso di specie, la ricorrente è stata assente dal territorio nazionale nel periodo dal 13.02.2021 al 29.04.2023 e ciò ha determinato nei suoi confronti l'applicazione dell’art. 9, comma 7, lett. “d”, D. Lgs. n. 286/1998, nonostante la produzione di documentazione medica, in sede procedimentale, atta a giustificare la sua assenza in quanto attestante le gravi condizioni di salute;
- d) in particolare, la ricorrente è affetta da -OMISSIS-, con dolore e impotenza funzionale dell’arto inferiore, tanto da costringerla ad accedere al Pronto Soccorso (doc. 5 ricorrente) e ad ulteriori approfondimenti diagnostici (doc. 6 ricorrente);
- e) la ricorrente è in carico in Georgia da una specialista neurologa, come riportato nel certificato medico attestante il quadro clinico (pag. 5 di doc. 7 ricorrente) ed è stata ricoverata presso una struttura ospedaliera a Tblisi in data 30.03.2021, nel periodo di assenza dal territorio italiano lamentato dalla Questura (cfr. pag. 4 di doc. 7 ricorrente);
- f) sarebbero quindi evidenti i motivi di salute che, giustificando la mancata permanenza della ricorrente in Italia, rendono illegittimo il provvedimento impugnato.
4) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) nel provvedimento impugnato si afferma che nessuna osservazione procedimentale della ricorrente “ può essere accolta al fine di una favorevole definizione dell’istanza di cui in premessa, in quanto, secondo la normativa vigente, la fattispecie rientra nei casi degli atti dovuti e privi di discrezionalità ”;
- b) l’Amministrazione non solo ha mancato di prendere posizione, nel decreto di revoca, sulle risultanze probatorie fornite dalla ricorrente, ma avrebbe altresì ammesso di non averle minimamente considerate, mancando di operare quella contestualizzazione sistematica che, come sopra argomentato, è riconosciuta come necessaria.
5) Con ordinanza n. 91 del 19 febbraio 2025, la domanda cautelare veniva respinta per carenza di periculum in mora , in quanto il provvedimento impugnato faceva salvo il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario.
6) Con decreto n. 41 del 7 aprile 2025, parte ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7) Nell’istanza di prelievo del 9 luglio 2025, parte ricorrente evidenziava che per il rilascio di un diverso tipo di permesso di soggiorno (previsto dal provvedimento impugnato) era necessaria la presenza in Italia della ricorrente, che invece era stata respinta alla frontiera aerea di Bologna (al momento della notifica del provvedimento impugnato).
8) All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
9) Va premesso che nel secondo motivo di ricorso si deduce che l’Amministrazione avrebbe del tutto omesso l’esame delle osservazioni procedimentali della ricorrente, nelle quali l’interessata aveva illustrato i profili di impedimento che sono dedotti nel primo motivo.
10) Ne deriva, da un punto di vista logico (v. C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 27 aprile 2015), che va per primo scrutinato il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso si deduce una omessa valutazione della P.A. sulle circostanze di fatto dedotte nella prima censura e sulle quali, quindi, la P.A. non si è pronunciata.
11) Tanto premesso, è fondato il secondo motivo di ricorso per le ragioni che seguono:
- a) l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha dichiarato di aver aprioristicamente escluso l’esame delle osservazioni procedimentali della ricorrente, ritenendo che nessuna di esse potesse trovare accoglimento “ al fine di una favorevole definizione dell’istanza di cui in premessa, in quanto, secondo la normativa vigente, la fattispecie rientra nei casi degli atti dovuti e privi di discrezionalità ” (v. provvedimento impugnato);
- b) così opinando, la P.A. ha trascurato il fatto che la normativa di riferimento fa salva la dimostrazione di gravi e comprovati motivi che giustifichino l’assenza dal territorio italiano (v. artt. 13, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, e 9, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998);
- c) ne deriva che l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno esaminare i profili dedotti dalla ricorrente in sede procedimentale, onde valutare se essi integrassero la suddetta clausola di salvezza;
- d) il provvedimento impugnato è quindi illegittimo per l’omesso esame delle osservazioni procedimentali della ricorrente.
12) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con salvezza della riedizione del potere a seguito del presente annullamento giurisdizionale.
13) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
14) Inoltre, a fronte dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e considerato il basso grado di complessità della lite, va liquidato il compenso professionale all’Avv. Chiara Fusi – abilitata al patrocinio a spese dello Stato nell’apposita lista per il diritto amministrativo predisposta dall’Ordine forense di appartenenza (Firenze) – secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, cautelare collegiale 956,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, così quantificandosi l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentoottantaquattro/50), cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Liquida, in favore dell’Avv. Chiara Fusi, la somma di euro 2.284,50 (duemiladuecentoottantaquattro/50), a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS IA, Presidente
RE UC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE UC | SS IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.