Articolo 4 della Legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 3Articolo 5
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5 aprile 2008
Art. 4. (Modifica al titolo XII del libro secondo
del codice penale) 1. L' articolo 615-quinquies del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 615-quinquies. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".
Entrata in vigore il 5 aprile 2008
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