TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott. Alessandro Longobardi Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 256-1/2025 promosso da
(C.F.: ) con sede legale in Brescia, via Parte_1 P.IVA_1
Lunga n. 16/C, rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Remus ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia in via Vittorio Emanuele II n. 31 nei confronti di titolare dell'ìmpresa individuale CP_1 CP_2
(C.F.: ), con sede legale in Agrate Brianza
[...] C.F._1
(MB), viale delle Industrie n. 86
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 ha Parte_1 chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di titolare dell'impresa individuale della CP_1 CP_2
;
[...]
• fissata l'udienza al 23 settembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data 7 agosto 2025;
• l'imprenditore individuale non si è costituito, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparso, mentre il procuratore della creditrice, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica dell'imprenditore estratta dal Registro delle Imprese;
- modello 770 per i periodi di imposta 2023,
- modello IVA per i periodi di imposta 2024, 2022;
- modello redditi PF per i periodi di imposta 2024, 2023 e 2022;
- certificato dei debiti contributivi;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza l'imprenditore non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in Agrate
Brianza (MB), viale delle Industrie n. 86, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 71.302,31 in forza di mancato pagamento dei canoni di locazione dal dicembre 2023 del locale commerciale locato alla debitrice (la creditrice ha prodotto il contratto di locazione registrato, docc. 5 e 6, nonché pec di diffida ad adempiere inviata alla debitrice in data 02.07.2025, doc. 7);
• il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima,maglieria e simili”
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d). In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di sè incombente.
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il credito vantato dalla ricorrente;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad € € 71.302,31);
- dai debiti emergenti dal certificato dei debiti contributivi dell'Inps che riguardano crediti da lavoro, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa; Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, titolare di CP_1
versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo Controparte_2 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 titolare dell'impresa individuale (C.F.: Controparte_2
), con sede in Agrate Brianza (MB), viale delle Industrie n. C.F._1
86 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Persona_1 C.F._2
Seregno (MB), via Montello 1, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 20.01.2026 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott. Alessandro Longobardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott. Alessandro Longobardi Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 256-1/2025 promosso da
(C.F.: ) con sede legale in Brescia, via Parte_1 P.IVA_1
Lunga n. 16/C, rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Remus ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia in via Vittorio Emanuele II n. 31 nei confronti di titolare dell'ìmpresa individuale CP_1 CP_2
(C.F.: ), con sede legale in Agrate Brianza
[...] C.F._1
(MB), viale delle Industrie n. 86
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 ha Parte_1 chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di titolare dell'impresa individuale della CP_1 CP_2
;
[...]
• fissata l'udienza al 23 settembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data 7 agosto 2025;
• l'imprenditore individuale non si è costituito, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparso, mentre il procuratore della creditrice, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica dell'imprenditore estratta dal Registro delle Imprese;
- modello 770 per i periodi di imposta 2023,
- modello IVA per i periodi di imposta 2024, 2022;
- modello redditi PF per i periodi di imposta 2024, 2023 e 2022;
- certificato dei debiti contributivi;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza l'imprenditore non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in Agrate
Brianza (MB), viale delle Industrie n. 86, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 71.302,31 in forza di mancato pagamento dei canoni di locazione dal dicembre 2023 del locale commerciale locato alla debitrice (la creditrice ha prodotto il contratto di locazione registrato, docc. 5 e 6, nonché pec di diffida ad adempiere inviata alla debitrice in data 02.07.2025, doc. 7);
• il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima,maglieria e simili”
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d). In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di sè incombente.
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il credito vantato dalla ricorrente;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad € € 71.302,31);
- dai debiti emergenti dal certificato dei debiti contributivi dell'Inps che riguardano crediti da lavoro, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa; Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, titolare di CP_1
versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo Controparte_2 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 titolare dell'impresa individuale (C.F.: Controparte_2
), con sede in Agrate Brianza (MB), viale delle Industrie n. C.F._1
86 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Persona_1 C.F._2
Seregno (MB), via Montello 1, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 20.01.2026 ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott. Alessandro Longobardi