Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 35/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 35/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Pontremoli, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano (MI), via dei Bossi, n. 4 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Cocci e CP_2 P.IVA_2
dall'avv. Tiziano Veltri, elettivamente domiciliata in Prato via dei Tintori n. 11 presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
Opponente: non ha concluso;
nella citazione: «(…) in via principale: (a) accertare e dichiarare
l'insussistenza in capo a nei confronti di del credito di Euro CP_2 CP_1
180.976,90 per le ragioni meglio espresse in narrativa;
(b) per l'effetto, revocare e privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 934/2022 del Tribunale di Prato, emesso in data 5 settembre 2022 a definizione del procedimento n. R.G. 1122/2022. (c) condannare alla distruzione ovvero alla restituzione a di tutti i diversi capi di CP_2 CP_1 abbigliamento, ologrammi, impianti di stampa ed etichette riportanti il marchio “GURU” ancora in suo possesso. - in via riconvenzionale, condannare a rifondere a CP_2 CP_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti per i propri gravi inadempimenti contrattuali la
[...]
somma di almeno Euro 250.000,00 (oltre IVA) ovvero altra somma in misura da determinarsi in pagina 1 di 7
IVA e C.P.A. come per legge».
Opposta: come nella comparsa di costituzione e risposta [«In rito, accertata l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., dichiarare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 934/2022 emesso dal Tribunale di Prato all'interno del procedimento monitorio n. R.G. 1192/2022 per mancata opposizione nei termini di legge;
Sempre in rito, nella denegata ipotesi in cui il venisse accertata l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione, disporre la rinnovazione della notifica dell'atto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e la rimessione in termini di parte convenuta opposta;
In ogni caso, in rito, concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; Nel merito, respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 934/2022 emesso dal Tribunale di Prato all'interno del procedimento monitorio n. R.G. 1192/2022; In subordine, sempre nel merito, accertare il credito di CP_2
[... nei confronti di per l'ammontare di € 180.976,90. In ogni caso con vittoria di CP_1
spese.»], con richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1 CP_1
934/2022 del 5/09/2022 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di CP_2 seguito: la somma di € 180.976,90, oltre interessi, spese processuali e accessori, a CP_2
titolo di prezzo di capi di abbigliamento, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato di avere prodotto e consegnato in base a CP_2
ordinativi di la merce di cui alle fatture n. 75 del 31/03/2021 con un saldo di € 78.578,00, CP_1
n. 357 del 08/01/2021 di € 925,50, n. 364 del 12/11/2021 di € 1.345,50 a cui vanno sottratti €
162,00 per una nota di credito, n. 368 del 16/11/2021 di € 1.260,00, n. 375 del 22/11/2021 di €
16.425,30, n. 377 del 26/11/2021 di € 6.667,40, n. 393 del 15/12/2021 di € 1.08,80, n. 18 del
28/01/2022 di € 199,20, n. 53 del 8/03/2022 di € 32.293,00, n. 135 del 5/05/2022 di € 42.336,00; che a seguito degli irregolari pagamenti dell'acquirente, le parti avevano concordato un piano di rientro;
che con e-mail del 13/12/2021, si era riconosciuta debitrice di CP_1 CP_2 proponendo un pagamento rateale di € 20.000,00 mensili fino ad esaurimento dell'intera situazione debitoria;
che lo stesso giorno, sulla base di queste indicazioni, aveva CP_2
redatto un piano di rientro a cui aveva dato parziale esecuzione con il pagamento di € CP_1
20.000,00 in data 21/12/2021 e di € 20.000,00 in data 10/02/2022.
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione, ha esposto in fatto quanto segue: a partire dal 2019, CP_1
e avevano iniziato un rapporto di collaborazione commerciale, riconducibile a un CP_2 CP_1
accordo di fornitura, in forza del quale la società opposta si era impegnata a fornire a CP_1
alcuni capi di abbigliamento secondo alcune specifiche tecniche e specifiche tempistiche concordate tra le parti e la società opponente si era impegnata a corrispondere a un CP_2
corrispettivo di volta in volta pattuito;
si trattava, pertanto, di un rapporto di collaborazione commerciale basato su uno stretto rapporto di fiducia tra le parti, nonché avente carattere periodico e unitario, fonte di obbligazioni funzionalmente e teleologicamente collegate tra loro, in un rapporto di reciproca interdipendenza;
al contrario di quanto affermato nel ricorso monitorio, non ha mai versato in una situazione di difficoltà economica, ma ha CP_1
ripetutamente contestato a gravi inadempimenti alle obbligazioni assunte, consistenti CP_2
sia in gravi ritardi nella consegna della merce sia in gravi difetti di fabbricazione della stessa, i quali hanno costretto a rifiutare l'adempimento; in particolare, per quanto concerne la CP_1
fattura n. 75, relativa alla fornitura primavera-estate 2021 per la collezione speciale destinata ad
Autogrill a.p.a., ha errato la produzione delle stampe, discostandosi dalle indicazioni CP_2
fornite dallo stilista incaricato di disegnarle e di seguirne la relativa produzione (il sig.
[...]
, ha totalmente disatteso i numerosi solleciti e le richieste di chiarimento provenienti da Per_1
ha inviato a quest'ultima la totalità della merce oggetto dell'ordine con imballaggi errati, CP_1
nonostante fosse stato chiesto di ritirare solo la metà della merce a causa dei gravi difetti in essa presenti;
aveva pertanto potuto ritirare solo metà della merce, pagando un importo di € CP_1
94.991,20, nonostante il reale valore della merce ritirata ammontasse a soli € 87.796,80, e aveva altresì accumulato un grave ritardo nella consegna di tale merce al proprio cliente, con il quale era stata costretta a stipulare un accordo di conto vendita a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello usualmente applicato;
quanto alla fattura n. 368, relativa alla fornitura di t-shirt
(modelli uomo e donna) destinati a scopo pubblicitario e per campagne di seeding ed influencer marketing, ha fornito merce di scarsissima qualità tanto, tanto che le stampe delle t- CP_2
shirt si staccavano dopo appena un lavaggio, cosicché pur avendo corrisposto € 1.260,00, CP_1
poi non aveva ritirato altri capi e aveva consegnato le magliette in omaggio;
riguardo alla fattura n. 53, avente ad oggetto la fornitura di felpe (tre serie da uomo e tre serie da donna) di cui alla nota pro-forma n. 2/2022, non ha rispettato la data pattuita per la consegna CP_2
(25/02/2022), così impedendo a di consegnare i prodotti al proprio cliente entro la CP_1
scadenza del 10-11/03/2022, e ha errato la curva taglie delle felpe, rendendole di fatto invendibili (la taglia “M”, infatti, corrispondeva a una “XL” della curva taglie ideata da pagina 3 di 7 , arrivando addirittura scambiare i modelli uomo e i modelli donna), così costringendo CP_2
la società opponente a vendere la merce a stock e causandole un grave danno di immagine, oltre che economico;
ciò nonostante non ha restituito l'acconto percepito di € 10.000,00; le CP_2
fatture n. 393 e n. 135 non sono mai state ricevute da quanto alle fatture n. 357 (avente ad CP_1
oggetto un ricondizionamento di merce), n. 364 (avente ad oggetto una fornitura di t-shirt da donna), ln. 375 (avente ad oggetto una fornitura di giacche teddy), n. 377 (avente ad oggetto una fornitura di t-shirt da donna) e n. 18 (avente ad oggetto una fornitura di felpe), ha rifiutato CP_1
il pagamento del corrispettivo a causa degli inadempimenti sopra descritti.
In diritto la società opponente: ha contestato di avere riconosciuto la pretesa creditoria di essendosi limitata ad effettuare due pagamenti in virtù del piano di rientro;
ha eccepito CP_2
la mancanza di prova del credito avversario, tenuto conto delle molteplici contestazioni e diffide di provate per iscritto;
ha eccepito l'inadempimento della società opposta. CP_1
A fondamento della domanda riconvenzionale, la parte opponente ha allegato di avere subito un danno da lucro cessante, da quantificarsi anche in via equitativa quantomeno in € 130.000, e un danno d'immagine e reputazionale, da quantificarsi anche in via equitativa in € 120.000,00, considerata altresì l'importanza strategica del cliente per CP_1
Si è costituita in giudizio formulando in rito e nel merito le conclusioni sopra riportate. CP_2
In accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comm1 e 3, c.p.c., per inosservanza del termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., è stata fissata nuova udienza ex art. 183 c.p.c..
Quanto al merito, la società opposta, dopo aver premesso che produceva capi di CP_2
abbigliamento a seguito della esibizione a di prototipi realizzati in base alle esigenze CP_1 espresse da quest'ultima, ha in primo luogo eccepito il riconoscimento, quantomeno parziale, del debito da parte della società opponente la quale ha promesso il pagamento con e-mail del
13/12/2021 e non ha contestato la e-mail di del 14/12/2021 in cui il debito a quella data CP_2 veniva quantificato in € 118.578,20 per l'anno 2020 e in € 26.623,70 per l'anno 2021 per un totale di € 145.210,90. ha inoltre allegato che, fatta eccezione per la contestazione del marzo 2021, superata CP_2
apportando dei correttivi alla merce che infatti è stata poi consegnata, ha poi continuato a CP_1
richiedere la produzione di capi per un intero anno e un importo complessivo di € 105.039,70, senza mai formulare alcuna lamentela, per poi iniziare a contestare la merce solo dopo le richieste di pagamento da parte della venditrice, dopo mesi dalla consegna.
pagina 4 di 7 ha poi eccepito che non è provata la circostanza secondo cui, dopo l'episodio di marzo CP_2
2021, il cliente di avrebbe preteso la consegna della merce in conto vendita a causa della CP_1
pessima qualità delle stampe.
La società opposta ha poi eccepito la tardività della denunzia, in quanto le contestazioni sono state effettuate ben oltre il termine di otto giorni prescritto.
Infine, ha contestato la sussistenza dei difetti della merce, allegando che produceva CP_2
capi di prova su richiesta di la quale poi li controllava, cosicché la produzione veniva CP_1
avviata solo una volta che la committente avesse dato la sua approvazione;
in particolare, il capo di prova o prototipo veniva prodotto da senza l'indicazione di una tabella misure da CP_2
parte di e sottoposto sic et simpliciter all'approvazione di quest'ultima, ottenuta la quale CP_1
veniva mandata in produzione;
pertanto, solo se vi fossero stati una tabella misure o dei prototipi approvati con misure differenti dai capi prodotti, avrebbe potuto dolersi che i capi di CP_1
abbigliamento erano “fuori taglia”; peraltro nella prassi commerciale è contemplato un margine di tolleranza, generalmente del 5%, in merito alle taglie e, pima di procedere con il rifiuto della merce, si valuta l'applicazione della pratica consueta di sostituire le etichette e procedere con lo scarto delle taglie non conformi.
Ha infine evidenziato la parte opposta che prima dell'opposizione, mai aveva sollevato CP_1
contestazioni sulla consegna della merce.
La causa, dopo plurimi rinvii di udienza su richiesta delle parti o per mancata comparizione delle stesse, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8/01/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. senza l'espletamento di attività istruttoria (solo ha depositato la prima CP_2
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
***
1. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
1.1. Quanto al credito portato dalla fattura n. 75 del 31/03/2021, relativa alla fornitura primavera- estate 2021, pacificamente destinata alla collezione speciale per il cliente di Autogrill CP_1
s.p.a., per cui la società opponente ha allegato che avrebbe errato la produzione delle CP_2
stampe, è fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1495 c.c., tempestivamente sollevata dalla società opposta.
La merce a cui la fattura si riferisce risulta essere stata consegnata in data 29/03/2021 (cfr. documento di trasporto richiamato nella fattura).
La prima comunicazione di successiva alla consegna, recante contestazioni che potrebbero CP_1
riferirsi a quella merce, è la e-mail del 16/04/2021 (doc. 5 allegato alla citazione), in cui la pagina 5 di 7 società opposta scrive che sono state consegnate più felpe rispetto a quelle richieste, che sono errati alcuni codici a barre ed etichette sui cartoni e che il cliente, vista la problematica della qualità delle stampe, ha chiesto la consegna della merce in conto vendita.
La denuncia è stata quindi inviata oltre il termine di decadenza di otto giorni previsto dalla legge.
Non rileva la corrispondenza precedente alla consegna, intercorsa fino al 18/03/2021 (doc. 2 allegato alla citazione), perché risulta che in quella fase le parti stavano ancora definendo le caratteristiche che i capi di abbigliamento avrebbero dovuto avere in base alle indicazioni dello stilista di sig. CP_1 Persona_1
1.2. La fattura n. 368 del 16/11/2021, relativa alla fornitura di t-shirt pacificamente destinate a scopo pubblicitario e per campagne di seeding ed influencer marketing, che secondo la parte opponente sarebbero state di scarsa qualità, tanto che le stampe si staccavano dalle magliette dopo un lavaggio, è stata in realtà saldata. In ogni caso, neppure in questo caso vi è prova di una tempestiva denuncia della mancanza di qualità o dei vizi dei capi di abbigliamento.
1.3. Riguardo alla fattura n. 53 dell'8/03/2022, avente ad oggetto la fornitura di felpe, per le quali ha allegato che non avrebbe rispettato la data pattuita per la consegna, non CP_1 CP_2
è provato un accordo tra le odierne parti sul termine di adempimento, avendo l'opponente prodotto unicamente gli ordini del proprio cliente (doc. 6 e 7 allegati all'opposizione). Non è fondata neppure l'eccezione relativa all'errore sulle taglie perché non ha provato, come CP_1
sarebbe stato suo onere fare, di avere ordinato a specifiche caratteristiche dei capi di CP_2
abbigliamento, in particolare di avere indicato una tabella misure con la previsione, appunto, delle misure che ciascuna taglia doveva avere;
stante tale omissione, non può essere qualificato come riconoscimento di vizi o di mancanza di qualità il messaggio Whatsapp prodotto dall'opponente e attribuito alla società opposta (doc. 9 allegato alla citazione).
1.4. Quanto alle fatture n. 135 del 5/05/2022 e n. 393 del 15/12/2021, in mancanza di specifiche contestazioni, è irrilevante la circostanza che tali documenti non sarebbero mai stati consegnati a prima dell'introduzione del procedimento monitorio. CP_1
1.5. È infine destituita di fondamento l'eccezione proposta in relazione alle restanti fatture in ragione dell'inadempimento relativo ad altre fatture: al riguardo è dirimente la considerazione che l'opponente non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare, che le consegne di merce, eseguite in momenti diversi e relative a diversi capi di abbigliamento, costituivano esecuzione di un unico rapporto, anziché di distinti contratti di compravendita.
2. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere pertanto confermato e dichiarato esecutivo.
pagina 6 di 7 3. Devono essere rigettate anche le domande riconvenzionali, in quanto è stato accertato l'esatto adempimento di e, in ogni caso, non ha provato né chiesto di provare i pregiudizi CP_2 CP_1
lamentati in termini di mancato guadagno e di danno alla reputazione commerciale.
4. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% per la fase decisionale, che si è svolta con la sola discussione orale nell'assenza di non sono CP_1
dovuti, invece, i compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 934/2022 CP_1
del 5/09/2022, emesso da questo Tribunale in favore di e per l'effetto CP_2
dichiara esecutivo il predetto decreto;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di CP_1 CP_2
[...]
3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in € 6.307,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 09/01/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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