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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3815/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa IA IA OR ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
e con Parte_1 Parte_2
l'Avv.to ROMANO FEDERICA
RICORRENTE contro
con l'Avv.to Francesco Controparte_1
ER e l'Avv.to Stefano Rovelli
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/03/2025, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio il Parte_2 per l'accertamento del Controparte_1 diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente e per l'a.s. 2024/2025 quanto alla Parte_1 ricorrente , e la conseguente condanna della parte Pt_2 convenuta;
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
**
La ricorrente ha esposto di essere docente Parte_1 precaria, assegnata per l'a.s. 2024/25 presso l'Istituto
Comprensivo Masih di Milano e di aver prestato servizio anche negli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
La ricorrente ha esposto di essere docente precaria, Pt_2 assegnata per l'a.s. 2024/25 presso la Scuola primaria G.
Rodari dell'Istituto Comprensivo Locatelli – Quasimodo.
Nel presente giudizio le parti ricorrenti si dolgono, quindi, che la pubblica amministrazione convenuta, che con legge n.
107 del 2015 istituiva la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente ed illegittimamente escluso dal beneficio i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato
***
Tanto premesso, in diritto l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
2 | 10 scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
***
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce
3 | 10 il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, CE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le
4 | 10 previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del CP_1 convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e
97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti
5 | 10 di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 CP_3 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
***
Da ultimo, deve respingersi la tesi secondo cui sussisterebbe un limite alle richieste di parte in forza della clausola del
DPCM 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al
31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza.
Ciò in quanto tale limite può sussistere solo per chi sia stato posto in condizione di esercitare il diritto, laddove nel caso di specie la previsione potrà eventualmente operare solo a decorrere dalla presente sentenza.
***
Sul tema si è poi recentemente espressa, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc., anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29961 del 27/10/2023, da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc).
6 | 10 In tale sede, in estrema sintesi, avuto riguardo alla ratio sottesa all'istituto ovvero quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali la formazione è, al contempo, un diritto ma anche un dovere), è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto, cfr. par. 7.6) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua dei docenti di ruolo.
È stata, poi, esclusa la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, si è evidenziato che, fintantoché il docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una certa annualità) resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto) e riceva eventualmente anche incarichi di supplenza, permanga l'inserimento nel sistema scolastico e, quindi, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione dal servizio;
nel caso contrario, l'unico diritto esercitabile sarà quello al risarcimento del danno.
Si è, inoltre, ritenuto che non assuma rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario
(cfr. par. 17.1) così come sia priva di fondamento l'eccezione di decadenza sollevata dall'amministrazione convenuta per mancata utilizzazione nel biennio (non potendo operare per fatto del creditore, part. 17.2).
Quanto alla prescrizione, avendo riguardo alla natura pecuniaria dell'obbligazione, il termine da applicarsi è quello quinquennale, laddove per l'azione risarcitoria il
7 | 10 termine è decennale;
la decorrenza della prescrizione deve poi individuarsi nel momento di conferimento degli incarichi.
Infine, va rilevato che su alcune tematiche i giudici di legittimità non si sono espressi non essendo necessarie al fine del decidere all'interno del perimetro del citato art. 363 bis cpc (in particolare per quanto concerne le ipotesi di supplenze brevi).
***
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
***
Per il resto, non coglie nel segno la censura di parte convenuta che ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'annualità a.s.2021/2022 in cui la parte ricorrente
[...]
ha lavorato per un orario inferiore a quello Parte_1 previsto per i docenti di ruolo, dovendosi evidenziare che la parte attrice ha lavorato di fatto senza soluzione di continuità dal 25.10.21 al 26.4.22.
Difatti la sopra citata giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la piena comparabilità dalla quale discende il diritto consequenziale a ricevere analogo trattamento è ravvisabile per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
8 | 10 carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ne deriva che, allorquando al docente precario venga conferita una supplenza per l'intero anno scolastico nei termini sopra indicati (come nel caso di specie), va considerato pienamente comparabile con il docente di ruolo a prescindere dalla misura della prestazione, ove anche resa a tempo parziale in misura inferiore al 50% che, per quanto rappresenti la soglia minima del part time assegnabile al docente a tempo indeterminato, non è rilevante ai fini della comparazione.
Le domande devono dunque trovare accoglimento e deve essere accertato il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente e Parte_1 per l'a.s. 2024/2025 quanto alla ricorrente , per Pt_2
l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
9 | 10 È infine documentale che le parti ricorrenti al momento hanno in corso un contratto di lavoro a termine fino al 30/6/2026 per e fino al 31.8.2026 per il che Parte_1 Pt_2 consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre
2016).
***
Il ricorso va quindi integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente
[...]
e per l'a.s. 2024/2025 quanto alla ricorrente Parte_1 per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente Pt_2 condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna parte convenuta a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice
IA IA OR
10 | 10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa IA IA OR ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
e con Parte_1 Parte_2
l'Avv.to ROMANO FEDERICA
RICORRENTE contro
con l'Avv.to Francesco Controparte_1
ER e l'Avv.to Stefano Rovelli
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/03/2025, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio il Parte_2 per l'accertamento del Controparte_1 diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente e per l'a.s. 2024/2025 quanto alla Parte_1 ricorrente , e la conseguente condanna della parte Pt_2 convenuta;
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
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La ricorrente ha esposto di essere docente Parte_1 precaria, assegnata per l'a.s. 2024/25 presso l'Istituto
Comprensivo Masih di Milano e di aver prestato servizio anche negli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
La ricorrente ha esposto di essere docente precaria, Pt_2 assegnata per l'a.s. 2024/25 presso la Scuola primaria G.
Rodari dell'Istituto Comprensivo Locatelli – Quasimodo.
Nel presente giudizio le parti ricorrenti si dolgono, quindi, che la pubblica amministrazione convenuta, che con legge n.
107 del 2015 istituiva la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente ed illegittimamente escluso dal beneficio i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato
***
Tanto premesso, in diritto l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
2 | 10 scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
***
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce
3 | 10 il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, CE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le
4 | 10 previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del CP_1 convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e
97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti
5 | 10 di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 CP_3 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
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Da ultimo, deve respingersi la tesi secondo cui sussisterebbe un limite alle richieste di parte in forza della clausola del
DPCM 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al
31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza.
Ciò in quanto tale limite può sussistere solo per chi sia stato posto in condizione di esercitare il diritto, laddove nel caso di specie la previsione potrà eventualmente operare solo a decorrere dalla presente sentenza.
***
Sul tema si è poi recentemente espressa, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc., anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29961 del 27/10/2023, da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc).
6 | 10 In tale sede, in estrema sintesi, avuto riguardo alla ratio sottesa all'istituto ovvero quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali la formazione è, al contempo, un diritto ma anche un dovere), è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto, cfr. par. 7.6) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua dei docenti di ruolo.
È stata, poi, esclusa la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, si è evidenziato che, fintantoché il docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una certa annualità) resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto) e riceva eventualmente anche incarichi di supplenza, permanga l'inserimento nel sistema scolastico e, quindi, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione dal servizio;
nel caso contrario, l'unico diritto esercitabile sarà quello al risarcimento del danno.
Si è, inoltre, ritenuto che non assuma rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario
(cfr. par. 17.1) così come sia priva di fondamento l'eccezione di decadenza sollevata dall'amministrazione convenuta per mancata utilizzazione nel biennio (non potendo operare per fatto del creditore, part. 17.2).
Quanto alla prescrizione, avendo riguardo alla natura pecuniaria dell'obbligazione, il termine da applicarsi è quello quinquennale, laddove per l'azione risarcitoria il
7 | 10 termine è decennale;
la decorrenza della prescrizione deve poi individuarsi nel momento di conferimento degli incarichi.
Infine, va rilevato che su alcune tematiche i giudici di legittimità non si sono espressi non essendo necessarie al fine del decidere all'interno del perimetro del citato art. 363 bis cpc (in particolare per quanto concerne le ipotesi di supplenze brevi).
***
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
***
Per il resto, non coglie nel segno la censura di parte convenuta che ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'annualità a.s.2021/2022 in cui la parte ricorrente
[...]
ha lavorato per un orario inferiore a quello Parte_1 previsto per i docenti di ruolo, dovendosi evidenziare che la parte attrice ha lavorato di fatto senza soluzione di continuità dal 25.10.21 al 26.4.22.
Difatti la sopra citata giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la piena comparabilità dalla quale discende il diritto consequenziale a ricevere analogo trattamento è ravvisabile per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
8 | 10 carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ne deriva che, allorquando al docente precario venga conferita una supplenza per l'intero anno scolastico nei termini sopra indicati (come nel caso di specie), va considerato pienamente comparabile con il docente di ruolo a prescindere dalla misura della prestazione, ove anche resa a tempo parziale in misura inferiore al 50% che, per quanto rappresenti la soglia minima del part time assegnabile al docente a tempo indeterminato, non è rilevante ai fini della comparazione.
Le domande devono dunque trovare accoglimento e deve essere accertato il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente e Parte_1 per l'a.s. 2024/2025 quanto alla ricorrente , per Pt_2
l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
9 | 10 È infine documentale che le parti ricorrenti al momento hanno in corso un contratto di lavoro a termine fino al 30/6/2026 per e fino al 31.8.2026 per il che Parte_1 Pt_2 consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre
2016).
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Il ricorso va quindi integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto alla ricorrente
[...]
e per l'a.s. 2024/2025 quanto alla ricorrente Parte_1 per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente Pt_2 condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna parte convenuta a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice
IA IA OR
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