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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2025, n. 25987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25987 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/6/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dal 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25987 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 01/04/2025 pubblico ministero nei confronti di ZO MO, indagato (ed oggi imputato, essendo stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio in data 05/11/2024) per il delitto di cui agli artt. 416 e 416- bis.1 cod. pen. di cui al capo 1) dell'imputazione, commesso a Roma e Napoli in epoca antecedente il 2018 e con condotta tuttora in atto, quale partecipe dell'associazione finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di estorsioni, usure, reati in materia di armi, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego in attività economiche ed imprenditoriali di capitali illeciti, fatturazioni per operazioni inesistenti, reati in materia tributaria ed altro, unitamente a venticinque concorrenti, reato aggravato dalla finalità di agevolare il clan camorrista D'Amico- AR operante nel quartiere di San Giovanni a Teduccio di Napoli, ed altresì per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis e 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo 14) dell'incolpazione, commesso in Roma nel 2018 ed aggravato dalla finalità di agevolazione del clan Moccia. L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari riconosceva la gravità indiziaria a carico del MO in ordine ai reati ascrittigli (sia pure con l'esclusione, quanto al capo 14, dell'aggravante della finalità di agevolazione del clan Moccia), ma negava l'applicazione della misura cautelare richiesta nei confronti dello stesso, inserendolo tra coloro "che hanno ricoperto un ruolo di mero partecipe delle associazioni con mansioni di monetizzatore oppure di fittizio intestatario ...", così genericamente e non nominativamente indicati, con riferimento ai quali non riconosceva un concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa. 2. Con ordinanza del 12/12/2024, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha invece disposto nei confronti del MO l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, riconoscendogli un ruolo di rilievo nella predetta associazione per delinquere, per la vicinanza con il ZE, che aveva il ruolo di capo, con il quale coabitava anche, ricevendo uno stipendio fisso, essendo a disposizione del sodalizio per ogni incarico concernente la gestione del denaro contante o il funzionamento di società coinvolte in operazioni di riciclaggio dei proventi del clan D'Amico-AR, ed altresì partecipando anche a riunioni di carattere organizzativo unitamente al ZE e ad altri associati. Sulla base ditali presupposti, il Tribunale ha riconosciuto l'attualità di esigenze cautelari sotto un di un duplice profilo: innanzitutto, in considerazione della protrazione nel tempo della condotta criminosa e dello stretto rapporto fiduciario con i correi, al punto di condividere l'alloggio con il ZE, riconoscendo, sulla base di tali elementi, l'attualità delle esigenze cautelari nonostante la consumazione dei reati fine addebitatigli si fosse esaurita al 31/12/2018, tenuto anche conto delle numerose segnalazioni di operazioni sospette che hanno raggiunto il MO negli anni successivi, ritenute indicative del perdurare di rapporti illeciti che lo riguardavano. Inoltre, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. in relazione al delitto associativo contestato sub 1) determina l'operatività della presunzione di 2 sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, ad avviso del Tribunale, che non può ritenersi superata dalla sola sottoposizione alla custodia in carcere di altri componenti dell'associazione, soprattutto alla luce delle tante segnalazioni di operazioni sospette che lo riguardavano e del fatto che molte delle società utilizzate dal MO e dai correi per le operazioni di ripulitura del denaro e riciclaggio sono ancora attive e formalmente amministrate dagli stessi rappresentanti legali. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il MO, affidandolo a due motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per essersi ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari nonostante non vi sia traccia di movimentazioni di denaro effettuate dopo il 2018, e nonostante il MO, da sempre artigiano nel settore dell'oro e dei preziosi, abbia aperto una nuova attività a Roma, ottenendo nuova licenza nel 2024, sicché la sua condizione doveva essere riconosciuta ormai molto diversa da quanto ritenuto nel provvedimento, anche con riferimento alle varie segnalazioni di operazioni sospette. Deduce, inoltre, il ricorrente che, essendo il MO estraneo alle estorsioni, al traffico di droga ed a quello delle armi, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi illogica quando assume essere "verosimile che la medesima condotta si sia protratta anche negli anni successivi alla conclusione dell'attività di indagine". 3.2. Violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: assume il ricorrente che risultano acquisiti elementi dai quali risulterebbe l'insussistenza dì esigenze cautelari, alla luce della documentazione offerta, relativa alla capacità del MO di vivere con il proprio lavoro, tanto più che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non si attaglia alle condotte contestate al predetto, non gli risultandogli attribuite la gestione "di fatto" di società, né l'utilizzo ed il commercio di armi, o traffici di droga oppure estorsioni o comunque l'utilizzo di sistemi intimidatori. CONSIDERATO IN DIRITTO _ e 1. Il ricorso inammissibile perché fondato su motivi che attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con tutti gli elementi da questa valorizzati nel riconoscere come non superata la doppia presunzione posta dall' art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o - come nel caso in esame - assenza delle esigenze 3 cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01), in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). L'ordinanza impugnata, nel richiamare la doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha rilevato come questa non possa ritenersi superata da alcun elemento, ed in particolare non dal tempo trascorso dalla consumazione dei reati fine addebiti al MO, atteso che questo risulta raggiunto da ben nove segnalazioni di operazioni sospette nel periodo tra il 2020 ed il 2023, circostanza senza vizi logici ritenuta indicativa del perdurare nel tempo dei rapporti illeciti che lo riguardavano e, comunque, della perdurante attualità del pericolo di reiterazione criminosa, in quanto "sintomatiche delle modalità professionali e collaudate con cui il MO ha continuato nel tempo a dedicarsi ad attività di riciclaggio". Si tratta di elementi che non possono ritenersi superati dalla mera deduzione di aver intrapreso una nuova attività a Roma, ottenendo nuova licenza nel 2024, nel settore dell'oro, nel quale il ricorrente riferisce, comunque, di lavorare "da sempre", e pertanto anche all'epoca di consumazione dei reati oggetto di indagine, senza che evidentemente fosse di ostacolo alla realizzazione di questi. Con un percorso argomentativo immune da vizi logici, inoltre, l'ordinanza impugnata ha valorizzato il rapporto di fiducia che legava il MO al ZE, con il quale coabitava e che coadiuvava nelle operazioni di riciclaggio, percependo uno stipendio fisso, partecipando a riunioni organizzative ed avendo piena contezza delle modalità operative del sodalizio, tanto che viene ricordata anche una conversazione intercettata nel corso della quale il MO ed altri, mentre dividevano le "mazzette" di denaro, parlavano di una mitragliatrice che il ZE doveva vendere a prezzo di favore per gli amici. Si tratta di elementi che il Tribunale del riesame non illogicamente ha ritenuto non superabili per lo stato di detenzione di consociati del ricorrente, non solo perché questo non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, 4 dep. 2022, Pnnt, Rv. 282416-01) ma anche perché, con particolare riferimento al caso in esame, l'ordinanza ha indicato espressamente come emblematica una conversazione intercettata nel corso della quale gli indagati risultano dichiarare "noi comandiamo anche dalla galera" (cfr. pag. 22 ordinanza impugnata). Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, pertanto, risulta adeguato ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre le censure difensive, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. perì.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 10 aprile 2025 Il Presidente i Luciavi1rnperiali Andreeglegi-li-r7i 1 4 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/6/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dal 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25987 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 01/04/2025 pubblico ministero nei confronti di ZO MO, indagato (ed oggi imputato, essendo stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio in data 05/11/2024) per il delitto di cui agli artt. 416 e 416- bis.1 cod. pen. di cui al capo 1) dell'imputazione, commesso a Roma e Napoli in epoca antecedente il 2018 e con condotta tuttora in atto, quale partecipe dell'associazione finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di estorsioni, usure, reati in materia di armi, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego in attività economiche ed imprenditoriali di capitali illeciti, fatturazioni per operazioni inesistenti, reati in materia tributaria ed altro, unitamente a venticinque concorrenti, reato aggravato dalla finalità di agevolare il clan camorrista D'Amico- AR operante nel quartiere di San Giovanni a Teduccio di Napoli, ed altresì per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis e 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo 14) dell'incolpazione, commesso in Roma nel 2018 ed aggravato dalla finalità di agevolazione del clan Moccia. L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari riconosceva la gravità indiziaria a carico del MO in ordine ai reati ascrittigli (sia pure con l'esclusione, quanto al capo 14, dell'aggravante della finalità di agevolazione del clan Moccia), ma negava l'applicazione della misura cautelare richiesta nei confronti dello stesso, inserendolo tra coloro "che hanno ricoperto un ruolo di mero partecipe delle associazioni con mansioni di monetizzatore oppure di fittizio intestatario ...", così genericamente e non nominativamente indicati, con riferimento ai quali non riconosceva un concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa. 2. Con ordinanza del 12/12/2024, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha invece disposto nei confronti del MO l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, riconoscendogli un ruolo di rilievo nella predetta associazione per delinquere, per la vicinanza con il ZE, che aveva il ruolo di capo, con il quale coabitava anche, ricevendo uno stipendio fisso, essendo a disposizione del sodalizio per ogni incarico concernente la gestione del denaro contante o il funzionamento di società coinvolte in operazioni di riciclaggio dei proventi del clan D'Amico-AR, ed altresì partecipando anche a riunioni di carattere organizzativo unitamente al ZE e ad altri associati. Sulla base ditali presupposti, il Tribunale ha riconosciuto l'attualità di esigenze cautelari sotto un di un duplice profilo: innanzitutto, in considerazione della protrazione nel tempo della condotta criminosa e dello stretto rapporto fiduciario con i correi, al punto di condividere l'alloggio con il ZE, riconoscendo, sulla base di tali elementi, l'attualità delle esigenze cautelari nonostante la consumazione dei reati fine addebitatigli si fosse esaurita al 31/12/2018, tenuto anche conto delle numerose segnalazioni di operazioni sospette che hanno raggiunto il MO negli anni successivi, ritenute indicative del perdurare di rapporti illeciti che lo riguardavano. Inoltre, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. in relazione al delitto associativo contestato sub 1) determina l'operatività della presunzione di 2 sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, ad avviso del Tribunale, che non può ritenersi superata dalla sola sottoposizione alla custodia in carcere di altri componenti dell'associazione, soprattutto alla luce delle tante segnalazioni di operazioni sospette che lo riguardavano e del fatto che molte delle società utilizzate dal MO e dai correi per le operazioni di ripulitura del denaro e riciclaggio sono ancora attive e formalmente amministrate dagli stessi rappresentanti legali. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il MO, affidandolo a due motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per essersi ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari nonostante non vi sia traccia di movimentazioni di denaro effettuate dopo il 2018, e nonostante il MO, da sempre artigiano nel settore dell'oro e dei preziosi, abbia aperto una nuova attività a Roma, ottenendo nuova licenza nel 2024, sicché la sua condizione doveva essere riconosciuta ormai molto diversa da quanto ritenuto nel provvedimento, anche con riferimento alle varie segnalazioni di operazioni sospette. Deduce, inoltre, il ricorrente che, essendo il MO estraneo alle estorsioni, al traffico di droga ed a quello delle armi, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi illogica quando assume essere "verosimile che la medesima condotta si sia protratta anche negli anni successivi alla conclusione dell'attività di indagine". 3.2. Violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: assume il ricorrente che risultano acquisiti elementi dai quali risulterebbe l'insussistenza dì esigenze cautelari, alla luce della documentazione offerta, relativa alla capacità del MO di vivere con il proprio lavoro, tanto più che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non si attaglia alle condotte contestate al predetto, non gli risultandogli attribuite la gestione "di fatto" di società, né l'utilizzo ed il commercio di armi, o traffici di droga oppure estorsioni o comunque l'utilizzo di sistemi intimidatori. CONSIDERATO IN DIRITTO _ e 1. Il ricorso inammissibile perché fondato su motivi che attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con tutti gli elementi da questa valorizzati nel riconoscere come non superata la doppia presunzione posta dall' art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o - come nel caso in esame - assenza delle esigenze 3 cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01), in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). L'ordinanza impugnata, nel richiamare la doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha rilevato come questa non possa ritenersi superata da alcun elemento, ed in particolare non dal tempo trascorso dalla consumazione dei reati fine addebiti al MO, atteso che questo risulta raggiunto da ben nove segnalazioni di operazioni sospette nel periodo tra il 2020 ed il 2023, circostanza senza vizi logici ritenuta indicativa del perdurare nel tempo dei rapporti illeciti che lo riguardavano e, comunque, della perdurante attualità del pericolo di reiterazione criminosa, in quanto "sintomatiche delle modalità professionali e collaudate con cui il MO ha continuato nel tempo a dedicarsi ad attività di riciclaggio". Si tratta di elementi che non possono ritenersi superati dalla mera deduzione di aver intrapreso una nuova attività a Roma, ottenendo nuova licenza nel 2024, nel settore dell'oro, nel quale il ricorrente riferisce, comunque, di lavorare "da sempre", e pertanto anche all'epoca di consumazione dei reati oggetto di indagine, senza che evidentemente fosse di ostacolo alla realizzazione di questi. Con un percorso argomentativo immune da vizi logici, inoltre, l'ordinanza impugnata ha valorizzato il rapporto di fiducia che legava il MO al ZE, con il quale coabitava e che coadiuvava nelle operazioni di riciclaggio, percependo uno stipendio fisso, partecipando a riunioni organizzative ed avendo piena contezza delle modalità operative del sodalizio, tanto che viene ricordata anche una conversazione intercettata nel corso della quale il MO ed altri, mentre dividevano le "mazzette" di denaro, parlavano di una mitragliatrice che il ZE doveva vendere a prezzo di favore per gli amici. Si tratta di elementi che il Tribunale del riesame non illogicamente ha ritenuto non superabili per lo stato di detenzione di consociati del ricorrente, non solo perché questo non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, 4 dep. 2022, Pnnt, Rv. 282416-01) ma anche perché, con particolare riferimento al caso in esame, l'ordinanza ha indicato espressamente come emblematica una conversazione intercettata nel corso della quale gli indagati risultano dichiarare "noi comandiamo anche dalla galera" (cfr. pag. 22 ordinanza impugnata). Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, pertanto, risulta adeguato ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre le censure difensive, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. perì.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 10 aprile 2025 Il Presidente i Luciavi1rnperiali Andreeglegi-li-r7i 1 4 Il Consigliere estensore