Sentenza 4 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2019, n. 24856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24856 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE NO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SANTE SPINACI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di patteggiamento al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 17 gennaio 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala, che ha applicato ad NI LE TE la pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui agii artt. 81, comma 2 e 483 cod. pen., commesso attestando falsamente all'INPS l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro intrattenuti dalla società di cui era legale rappresentante, condotte indicate come commesse dal 2010 al 31 agosto 2014. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha lamentato la mancata pronunzia di proscioglimento per prescrizione perché «i rapporti di lavoro risalgono in larga parte al 2010 ed al 2011, con evidente decorso del termine di anni 6 e di anni 7 e mesi sei allorquando vi sono stati atti interruttivi».
3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso perché, sulla scorta della novella di cui alla I. 23 giugno 2017, n. 103, pur continuando a sussistere per il Giudice l'obbligo di prosciogliere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., l'omesso assolvimento di esso non comporta la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza, né l'avere applicato la pena anche per reati prescritti si riverbera sulla sua legalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Ebbene, nel caso di specie, quello che il ricorrente lamenta è il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per prescrizione, ipotesi che esula da quelle per cui è oggi consentito contestare la decisione del Giudice del patteggiamento, secondo il "nuovo" art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; né, come correttamente opinato dal Procuratore generale, l'irrogazione di una pena per reato prescritto investe il profilo della legalità della stessa, pur sempre conforme alla cornice normativa della norma sanzionatoria applicata. In questo senso il Collegio condivide l'interpretazione della recente Sez. 6, n. 5210 dell'11/12/2018, dep. 2019, non massímata (citata dal Procuratore generale), che ha sancito il principio secondo cui, nei procedimenti cui si applica la I. 103 cit., il mancato rilievo, da parte del Giudice del patteggíamento, della prescrizione già maturata non è censurabile con ricorso per cassazione. Si è infatti condivisibilmente sostenuto, nella pronunzia citata, che il vizio non investe né la corrispondenza tra l'accordo raggiunto e la sanzione inflitta né la legalità della pena, perchè quest'ultima, determinata sulla base di un accordo che includa il computo anche della frazione irrogata per un reato prescritto tra quelli considerati unitariamente ai fini dell'aumento per la continuazione, è comunque conforme alla volontà delle parti ed alla pena prevista dalla legge penale.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2019. Il Consigliere estensore Il ente PaolaB rrelli gr, F Mor