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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 240/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240/2022 R. G., vertente tra in persona del procuratore, Dott.ssa , nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 29 settembre 1969, (C.F. ), giusta procura del 21 giugno 2016 – CodiceFiscale_1 autenticata per notaio (Rep. n. 13.473 – Racc. n. 3.468) - elettivamente domiciliata Persona_1 per la carica presso la sede legale della società in Milano alla Piazza del Calendario n. 1, (partita iva n. ), mandataria, in virtù di procura per notaio di Roma del 21.09.2007 (rep. P.IVA_1 Per_2
26618, racc. 10822), della società cessionaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
58 D. lgs. 385/93, di essa in virtù di contratto di cessione stipulato il Parte_1
12.07.2007, di cui è stato dato avviso nella G.U. del 17.07.2007, foglio 82, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi, (C.F. , (pec: CodiceFiscale_2
fax: 081/409100), elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 282, come da procura in atti
-APPELLANTE-
e
, nata a [...] il [...] c.f. residente in [...]Parte_3 C.F._3
(ME) Via Francesco Faranda, 58, e , nato il [...], c.f. Parte_4
elettivamente domiciliati in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F presso lo C.F._4 studio dell'avv. Giuseppe Carianni (C.F. ) del foro di Patti (ME), pec: C.F._5
fax 0941.362145, da cui sono rappresentati e difesi, giusta Email_2 procura allegata agli atti -APPELLATI- ******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 765/2021 del Tribunale di Patti sez. civile, emessa in data 19/10/2021, nel proc. n. 1998/2015 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare la corretta applicazione dei tassi di interessi e la NON gratuità del mutuo;
2) in via istruttoria, ai sensi dell'art. 441 c.p.c., chiede disporsi nuova consulenza d'ufficio; 3) condannare, i convenuti alla refusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati: “
1. Ritenere e dichiarare inammissibili in diritto ed infondati in fatto i motivi di appello, per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2. Ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, usurari gli interessi convenuti in relazione al rapporto di mutuo di cui in oggetto ed in applicazione dell'art. 1815 cc, dichiarare la gratuità dello stesso.
3. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, usurari gli interessi moratori convenuti in relazione al rapporto di mutuo di cui in oggetto ed, in applicazione dell'art. 1815 cc, dichiarare la non debenza degli stessi.
4. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2015, e Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, la
[...] Parte_1 chiedendo l'accertamento e la declaratoria di illiceità del contratto di mutuo stipulato con la suddetta banca per il superamento del tasso usura.
Essi sostenevano che gli interessi di mora erano stati computati anche sugli interessi corrispettivi e su ogni altra remunerazione prevista e non sul solo capitale, che non avevano natura sostitutiva di quelli corrispettivi e che già al momento della pattuizione il tasso di mora superava il tasso soglia all'epoca vigente.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la natura usuraria del mutuo e conseguentemente la gratuità dello stesso.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Parte_1 delle domande attrici. In particolare, la banca sosteneva la correttezza e la legittimità, al momento della stipula del contratto, degli interessi applicati, sia di quelli corrispettivi che di quelli moratori, sostenendo l'assoluta erroneità della loro sommatoria. Affermava, inoltre, che l'applicazione dell'interesse moratorio era prevista in via sostitutiva e non additiva, rispetto all'interesse corrispettivo, e contestava la perizia di parte prodotta dagli attori. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed espletata CTU contabile, all'udienza del 19/10/2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 765/2021, emessa all'esito della discussione orale del 19/10/2021, il Tribunale di Patti, così testualmente decideva: “1) DICHIARA LA NULLLITA' DEI COSTI USURARI LEGATI ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO NEL CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 28 MARZO 2007, E DUNQUE LA GRATUITA' DEL MUTUO;
2) RIGETTA LE ULTERIORI DOMANDE;
3) COMPENSA INTEGRALMENTE LE SPESE DI LITE.”
Preliminarmente, il Giudice di primo grado precisava che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, corrispettivi e moratori, che assolvono a funzioni diverse. Richiamando una pronuncia del Tribunale di Torino, affermava poi che la ricostruzione dell'usurarietà va determinata considerando tutti i costi collegati all'erogazione del credito, i quali concorrono unitariamente a definire l'equilibrio contrattuale e conseguentemente a configurare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 CP e dell'art.1815 secondo comma CC. Tra questi, l'interesse di mora ma anche la penale da estinzione anticipata.
Condividendo, quindi, gli esiti della CTU, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità dei costi usurari legati alla erogazione del mutuo, e di conseguenza la gratuità dello stesso. Non disponeva alcuna ripetizione di somme, non essendo stata provata l'avvenuta restituzione della somma mutuata e, in virtù della reciproca soccombenza, compensava integralmente le spese di lite.
§§§
Avverso la pronuncia di primo grado, la soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Patti, l'accertamento della corretta applicazione dei tassi di interesse e la non gratuità del mutuo, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 18/10/2022, si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto dell'appello, di cui Parte_3 Parte_4 rilevavano l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c., all'udienza del 04/11/2022, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, questa Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/12/2023 e successivamente all'udienza del 10/06/2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data e si riservava in merito alle richieste istruttorie formulate dall'appellante. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13/06/2025, la causa veniva poi assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si è tenuta il 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, risulta accertata l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo la Corte superato tale aspetto sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 04/11/2022, con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
L'appello.
Passando al merito della controversia, con il primo e sostanzialmente unico motivo d'appello, l'istituto di credito sostiene la manifesta infondatezza della usurarietà dei tassi di interesse.
Preliminarmente, rileva che, nei contratti di mutuo, la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito, in quanto essa viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto anticipatamente, e quindi non rientrerebbe nel calcolo ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia usura.
Non si potrebbe, inoltre, procedere alla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e di quelli di interesse moratorio, avendo le tue tipologie di interessi natura e funzioni diverse. Afferma, poi, che riguardo agli interessi corrispettivi, il contratto di mutuo oggetto di causa prevedeva un tasso nominale nella misura del 6,8910%, e quello di mora nella misura del 7,3720%, quindi inferiore al tasso soglia di mora all'epoca vigente, pari a 10,8%.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'usurarietà degli interessi di mora non determinerebbe la gratuità del contratto, perché in tale ipotesi, pur dovendosi considerare nulla la clausola di determinazione degli interessi moratori, sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi.
Infine, precisa che all'art. 6 del contratto di mutuo le parti avevano pattuito la clausola cd. di salvaguardia, al fine di impedire il superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora.
La comparsa di costituzione Nella propria comparsa di costituzione, gli appellati affermano, preliminarmente, citando copiosa giurisprudenza di merito in materia, che ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia usura assume rilevanza qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata del finanziamento.
Ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo si dovrebbe tenere conto non solo del tasso di interessi pattuito, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l'assicurazione dell'immobile o degli immobili concessi in garanzia), sia quelli eventuali, come gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata.
Evidenziano, poi, che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che il tasso di mora contrattualmente pattuito risulterebbe pari a 8,8910% e che si tratterebbe di un tasso usurario, poiché supera il tasso soglia anti usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto per la categoria mutui a tasso variabile, pari a 7,65%.
**********
L'appello risulta fondato per le motivazioni che verranno illustrate, a cui si premette un breve riepilogo dei fatti di causa.
In data 28 marzo 2007, e stipulavano con la Parte_3 Parte_4 [...] un contratto di mutuo, a tasso variabile, repertorio N. 19939, garantito da ipoteca di Parte_1 primo grado, di € 225.000,00, da estinguersi in 240 rate mensili dell'importo iniziale di € 1.734,74 ciascuna. All'art. 5 del suddetto contratto, il tasso di interesse corrispettivo veniva pattuito nella misura del 6,8910% anno nominale, con indicizzazione automatica al tasso EURIBOR (365) 3
[...]
, rilevato l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun Pt_5 anno. La Banca indicava che l'I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e il T. A. E. G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) relativi al finanziamento erano pari al 7,3720%. Riguardo agli interessi di mora, l'art. 6 prevedeva che, in caso di mancato o ritardato pagamento integrale delle rate di rimborso, si sarebbero applicati sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigore, ai sensi dell'art. 5, al momento della scadenza della rata rimasta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percentuali per anno. L'interesse di mora pattuito risultava pari, pertanto, a 8,8910%.
L'art 10 prevedeva, inoltre, la clausola di estinzione anticipata, secondo cui il richiedente, nel caso di recesso anticipato, era tenuto a corrispondere alla banca un compenso onnicomprensivo composto da una parte fissa, a titolo di spese amministrative di chiusura, e da una parte variabile, a titolo di penale, pari a una percentuale dell'importo oggetto di rimborso.
Gli odierni appellati, ritenendo l'eccessiva onerosità del contratto stipulato, facevano analizzare il rapporto ad un consulente di parte e, sulla base delle risultanze di tale perizia, agivano giudizialmente eccependo l'usurarietà dei tassi di interesse convenuti. Nel corso del giudizio di primo grado veniva ammessa ed esperita CTU contabile, le cui conclusioni è opportuno riportare di seguito parzialmente: “Il mandato si articola in diversi quesiti;
il sig. giudice chiede al ctu di calcolare il TIR sulla base del piano di ammortamento ex ante ed ex post. Nel ricalcolo del TIR ex ante chiede di distinguere due fattispecie la prima non considerando tutte le spese pattuite contrattualmente, la seconda considerando anche tutte le spese previste dal contratto ad eccezione di quelle relative alle imposte e tasse. Il ctu ha proceduto a sviluppare il ricalcolo del TIR sul piano di ammortamento ex ante senza considerare tutte le spese pattuite nel contratto. Il TIR in questo caso risulta pari al tasso soglia anti-usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero pari al 7,65%. In un secondo momento, il TIR è stato elaborato sul piano ex ante ma considerando anche la spesa prevista contrattualmente per il ritardato pagamento delle rate pari a euro 60,00. Il TIR in questo caso assume un valore pari a 7,6543%, che arrotondato al secondo decimale diviene 7,65% ed essendo lo stesso pari al valore del Tasso soglia Anti usura vigente nel periodo della sottoscrizione del contratto, non è un tasso usurario. In un successivo calcolo si è proceduto a considerare non solo la spesa per l'eventuale ritardato pagamento delle rate ma anche quella prevista contrattualmente per l'estinzione anticipata. Il TIR del piano di rimborso del mutuo che prevede sia la penale di insolvenza/ritardo alla prima rata che l'estinzione anticipata successiva al 16° anno di durata del rapporto è pari a 7,673%, un tasso usurario essendo superiore al tasso soglia anti usura vigente nel periodo pari a 7,65%.....Relativamente all'accertamento del tasso di mora e, in particolare, alla verifica della sua usurarietà, si evidenzia che il tasso di mora indicato nel contratto nella misura di 2 punti percentuali superiori al TAN, ovvero pari all'8.8910%, è un tasso usurario poiché supera il tasso soglia anti usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto per la categoria mutui a tasso variabile pari a 7,65% ……. Dopo aver svolto il ricalcolo del TIR sul piano ex ante si è proceduto a ricalcolare il TIR sul piano ex post. Il TIR così ricalcolato è pari a 4,624% e non risulta essere un tasso usurario poiché è inferiore rispetto al tasso soglia anti usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto”.
Tanto premesso, è opportuno preliminarmente puntualizzare che l'atto di appello si concentra esclusivamente sulla contestazione dei motivi per i quali i tassi concordati nel contratto sono stati considerati usurari e pertanto dichiarati nulli con la sentenza, senza muovere alcun rilievo in ordine al fatto che il tasso applicato concretamente nel corso del rapporto non sia risultato usurario. In effetti, le SSUU della Cassazione hanno chiarito che “L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.” (SS.UU. 19597/2020)
Dunque, oggetto del sindacato demandato a questa Corte è esclusivamente l'accertamento circa la natura usuraria dei tassi di interesse oggetto della stipulazione contrattuale.
Come si è visto, secondo le conclusioni a cui è giunto il perito, l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti sarebbe stata riscontrata solo nell'ipotesi del calcolo effettuato considerando sia la spesa per l'eventuale ritardato pagamento delle rate (mora) che quella prevista per l'estinzione anticipata, e ciò avrebbe determinato un tasso pari a 7,673%, superiore al tasso soglia all'epoca vigente pari a 7,65%; inoltre, sarebbe risultato usurario anche il tasso di mora, indicato nel contratto nella misura di 2 punti percentuali superiori al TAN, ovvero pari all'8.8910%, e quindi superiore al tasso soglia di 7,65%. Fatta questa breve premessa, le questioni da risolvere attengono alla rilevanza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del tasso di interesse ai fini della verifica del superamento del tasso usura, nonché all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e alle conseguenze del superamento del tasso soglia limitatamente a questi ultimi.
Partendo dalla prima questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7352/2022, ha puntualizzato che “… la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella…”.
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con diverse pronunce, da ultimo con l'ordinanza n. 30581/2023, la quale afferma che, ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura “… non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente e trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.”
Appare quindi fondato quanto sostenuto dalla banca appellante, secondo cui non può includersi la commissione di estinzione anticipata ai fini del calcolo dell'usurarietà del contratto.
Passando all'esame della questione relativa all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, occorre premettere che il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 108/1996, che ha modificato l'art. 644 del codice penale e l'art. 1815 del codice civile, introducendo il meccanismo di determinazione del tasso soglia mediante decreti ministeriali trimestrali basati sulla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari.
La questione degli interessi di mora e il loro possibile sconfinamento nell'usura bancaria rappresenta uno dei temi più complessi e dibattuti nel diritto bancario.
Preliminarmente, appare opportuno ricordare la differenza funzionale tra interessi corrispettivi e interessi moratori, poiché sebbene entrambi rappresentino un costo del denaro, operano in fasi e con scopi completamente diversi.
Gli interessi corrispettivi rappresentano la remunerazione dovuta alla banca per aver concesso una somma di denaro e si applicano nella fase fisiologica del rapporto;
gli interessi moratori, invece, hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria e scattano solo nella fase patologica del rapporto, a seguito di un ritardo nel pagamento (inadempimento), per compensare il creditore del danno subito, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c.
Principio fondamentale, affermato dalla Cassazione (sent. n. 26286/2019), è che queste due tipologie di interessi non si sommano mai;
al verificarsi della mora, il tasso moratorio sostituisce quello corrispettivo sulla rata o sul capitale dovuto. Principio, questo, ribadito anche dal Giudice di prime cure che, nella sua pronuncia, ha espressamente affermato “deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi”.
Sebbene la questione sia stata per anni controversa in giurisprudenza, negli ultimi anni si è consolidato l'orientamento favorevole all'applicabilità della normativa anti usura anche agli interessi moratori, a seguito alla pronuncia delle Sez. Unite della Cassazione n. 19597/2020, secondo cui essa sir riferisce “…a qualsiasi onere economico richiesto in connessione con l'erogazione del credito, indipendentemente dalla sua funzione.
Le Sezioni Unite ritengono che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) e in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio.
La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. La stessa legge, precisamente l'art. 1 del D.L. n. 394/2000 (c.d. legge di interpretazione autentica), stabilisce che si intendono usurari gli interessi «che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo», con riferimento quindi anche agli interessi dovuti a titolo di mora.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, si è già detto che nell'individuazione dei tassi soglia bisogna fare riferimento ai DD.MM. vigenti al momento della stipula del contratto e sul punto, sempre nella nota pronuncia sopra citata, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, primo comma, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. Civ. S. U. n. 19597/2020).
La detta pronuncia ha ribadito, inoltre, la valenza del c.d. principio di simmetria, affermando che “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Pertanto, il tema della verifica del superamento del tasso soglia degli interessi moratori è stato definito, alla luce dell'indicato principio di simmetria, dalle Sezioni Unite nei seguenti termini: “Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i D.M. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5). - Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5……”
Orbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti criteri, occorre partire dal decreto ministeriale di riferimento del 19 dicembre 2006 e dai dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° gennaio
- 31 marzo 2007 (allegato 2 atti primo grado), essendo stato stipulato il mutuo de quo il 28/03/2007.
Dall'esame di tali documenti risulta che il T.E.G.M. relativo al periodo 01/01/2007-30/03/2007 per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile è pari a 5,10% e il tasso soglia a 7,65% (5,10 maggiorato della metà). Il tasso soglia per gli interessi di mora, invece, sarà, nella specie, dato dalla somma del T.E.G.M. + 2,1 punti (maggiorazione media degli interessi moratori), il tutto maggiorato della metà ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 all'epoca vigente, secondo la seguente formula: (5,10 + 2,1) + 50% , risultando pari perciò, in definitiva, al 10,8%.
Risulta quindi confermato il calcolo del tasso soglia proposto dall'appellante e smentito quello operato dal CTU di primo grado, che aveva fatto coincidere il tasso soglie degli interessi usurari con quello fissato per quelli corrispettivi.
Poiché l'art 6 del contratto di mutuo stipulato dalle parti prevedeva un tasso di mora pari al tasso corrispettivo, cioè 6,89%, aumentato di 2 punti percentuali, e quindi pari a 8,89%, è di tutta evidenza che esso non supera la soglia anzidetta del 10,8% e pertanto non può considerarsi usurario.
Analisi, queste, che non risultano essere state svolte dal Giudice di prime cure, il quale si è limitato a richiamare una pronuncia giurisprudenziale di merito, al fine di affermare che la ricostruzione dell'usurarietà debba essere fatta considerando tutti i costi collegati all'erogazione del credito, tra cui certamente l'interesse di mora ed in via “prudenziale” anche la penale per estinzione anticipata (orientamento comunque isolato e contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità esistente in materia).
Dunque, neppure gli interessi di mora pattuiti nel contratto assumevano natura usuraria.
Solo a titolo di completezza espositiva, si aggiunge che è ormai consolidato il principio secondo cui, pur se si accerti l'usurarietà degli interessi di mora, ciò non determina la gratuità del contratto ma, in applicazione dell'art. 1815 c. 2 c.c., gli interessi moratori sono dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (si veda sempre Cass. S.U. n. 19597/2020). Alla luce delle superiori considerazioni, accertato che la commissione di estinzione anticipata non rileva nella determinazione dell'usurarietà (e si tratta dell'unico tipo di calcolo in cui il CTU ha riscontrato il tasso usurario) e che il tasso di mora pattuito nel contratto pari a 8,89% risulta inferiore al tasso soglia di mora del 10,8% all'epoca vigente, l'appello risulta fondato e va accolto.
§§§
L'accoglimento dell'appello impone una diversa regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, avuto riguardo al principio fissato dal Supremo Collegio, secondo cui il giudice di appello
- allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata - deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718).
A tale riguardo, occorre considerare che, sebbene gli odierni appellati risultino integralmente soccombenti in esito all'intero giudizio, poiché al rigetto della domanda di ripetizione già pronunciata in primo grado si è aggiunto, in grado di appello, anche quello della domanda di accertamento della usurarietà dei tassi, tuttavia questa seconda decisione è intervenuta sulla controversia questione della usurarietà degli interessi moratori, che ha trovato compiuta definizione con la citata pronuncia delle SSUU del 2020, successiva sia all'introduzione del giudizio di primo grado che all'espletamento della CTU, ma precedente alla instaurazione del giudizio di appello, nel quale gli appellati sono rimasti fermi sulle posizioni assunte in primo grado.
Pertanto, si stima equo compensare per metà le spese di entrambi i gradi.
Quanto alla misura delle spese, esse vanno liquidate, per l'intero:
- per il primo grado, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, le spese si liquidano in complessivi € 7.052,00 di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva,
€ 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.827,00 per fase decisoria;
- per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra ed allo scaglione relativo al valore indeterminabile, le spese si liquidano in complessivi € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per fase di studio,
€ 709,00 per fase introduttiva, € 1.273,00 per fase di trattazione ed € 1.735,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, anche per il secondo grado, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Come detto, tali spese vanno compensate per metà, restando a carico degli odierni appellanti la residua metà.
Vanno invece interamente poste a carico degli appellati, che vi hanno dato causa, le spese relative alla CTU di primo grado, nella misura già liquidata in quella fase.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Parte_3
, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Parte_4
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 765/2021 del Tribunale di Patti, rigetta tutte le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado;
- dichiara compensate, per metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il primo grado, in complessivi € 7.052,00 come sopra specificati, e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 4.996,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA per entrambi i gradi, ponendo la residua metà a carico di Parte_3
e , in solido;
[...] Parte_4
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese di CTU Parte_3 Parte_4 del primo grado del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240/2022 R. G., vertente tra in persona del procuratore, Dott.ssa , nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 29 settembre 1969, (C.F. ), giusta procura del 21 giugno 2016 – CodiceFiscale_1 autenticata per notaio (Rep. n. 13.473 – Racc. n. 3.468) - elettivamente domiciliata Persona_1 per la carica presso la sede legale della società in Milano alla Piazza del Calendario n. 1, (partita iva n. ), mandataria, in virtù di procura per notaio di Roma del 21.09.2007 (rep. P.IVA_1 Per_2
26618, racc. 10822), della società cessionaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
58 D. lgs. 385/93, di essa in virtù di contratto di cessione stipulato il Parte_1
12.07.2007, di cui è stato dato avviso nella G.U. del 17.07.2007, foglio 82, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi, (C.F. , (pec: CodiceFiscale_2
fax: 081/409100), elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 282, come da procura in atti
-APPELLANTE-
e
, nata a [...] il [...] c.f. residente in [...]Parte_3 C.F._3
(ME) Via Francesco Faranda, 58, e , nato il [...], c.f. Parte_4
elettivamente domiciliati in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F presso lo C.F._4 studio dell'avv. Giuseppe Carianni (C.F. ) del foro di Patti (ME), pec: C.F._5
fax 0941.362145, da cui sono rappresentati e difesi, giusta Email_2 procura allegata agli atti -APPELLATI- ******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 765/2021 del Tribunale di Patti sez. civile, emessa in data 19/10/2021, nel proc. n. 1998/2015 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare la corretta applicazione dei tassi di interessi e la NON gratuità del mutuo;
2) in via istruttoria, ai sensi dell'art. 441 c.p.c., chiede disporsi nuova consulenza d'ufficio; 3) condannare, i convenuti alla refusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati: “
1. Ritenere e dichiarare inammissibili in diritto ed infondati in fatto i motivi di appello, per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2. Ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, usurari gli interessi convenuti in relazione al rapporto di mutuo di cui in oggetto ed in applicazione dell'art. 1815 cc, dichiarare la gratuità dello stesso.
3. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, usurari gli interessi moratori convenuti in relazione al rapporto di mutuo di cui in oggetto ed, in applicazione dell'art. 1815 cc, dichiarare la non debenza degli stessi.
4. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2015, e Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, la
[...] Parte_1 chiedendo l'accertamento e la declaratoria di illiceità del contratto di mutuo stipulato con la suddetta banca per il superamento del tasso usura.
Essi sostenevano che gli interessi di mora erano stati computati anche sugli interessi corrispettivi e su ogni altra remunerazione prevista e non sul solo capitale, che non avevano natura sostitutiva di quelli corrispettivi e che già al momento della pattuizione il tasso di mora superava il tasso soglia all'epoca vigente.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la natura usuraria del mutuo e conseguentemente la gratuità dello stesso.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Parte_1 delle domande attrici. In particolare, la banca sosteneva la correttezza e la legittimità, al momento della stipula del contratto, degli interessi applicati, sia di quelli corrispettivi che di quelli moratori, sostenendo l'assoluta erroneità della loro sommatoria. Affermava, inoltre, che l'applicazione dell'interesse moratorio era prevista in via sostitutiva e non additiva, rispetto all'interesse corrispettivo, e contestava la perizia di parte prodotta dagli attori. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed espletata CTU contabile, all'udienza del 19/10/2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 765/2021, emessa all'esito della discussione orale del 19/10/2021, il Tribunale di Patti, così testualmente decideva: “1) DICHIARA LA NULLLITA' DEI COSTI USURARI LEGATI ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO NEL CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 28 MARZO 2007, E DUNQUE LA GRATUITA' DEL MUTUO;
2) RIGETTA LE ULTERIORI DOMANDE;
3) COMPENSA INTEGRALMENTE LE SPESE DI LITE.”
Preliminarmente, il Giudice di primo grado precisava che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, corrispettivi e moratori, che assolvono a funzioni diverse. Richiamando una pronuncia del Tribunale di Torino, affermava poi che la ricostruzione dell'usurarietà va determinata considerando tutti i costi collegati all'erogazione del credito, i quali concorrono unitariamente a definire l'equilibrio contrattuale e conseguentemente a configurare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 CP e dell'art.1815 secondo comma CC. Tra questi, l'interesse di mora ma anche la penale da estinzione anticipata.
Condividendo, quindi, gli esiti della CTU, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità dei costi usurari legati alla erogazione del mutuo, e di conseguenza la gratuità dello stesso. Non disponeva alcuna ripetizione di somme, non essendo stata provata l'avvenuta restituzione della somma mutuata e, in virtù della reciproca soccombenza, compensava integralmente le spese di lite.
§§§
Avverso la pronuncia di primo grado, la soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Patti, l'accertamento della corretta applicazione dei tassi di interesse e la non gratuità del mutuo, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 18/10/2022, si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto dell'appello, di cui Parte_3 Parte_4 rilevavano l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c., all'udienza del 04/11/2022, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, questa Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/12/2023 e successivamente all'udienza del 10/06/2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data e si riservava in merito alle richieste istruttorie formulate dall'appellante. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13/06/2025, la causa veniva poi assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si è tenuta il 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, risulta accertata l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo la Corte superato tale aspetto sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 04/11/2022, con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
L'appello.
Passando al merito della controversia, con il primo e sostanzialmente unico motivo d'appello, l'istituto di credito sostiene la manifesta infondatezza della usurarietà dei tassi di interesse.
Preliminarmente, rileva che, nei contratti di mutuo, la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito, in quanto essa viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto anticipatamente, e quindi non rientrerebbe nel calcolo ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia usura.
Non si potrebbe, inoltre, procedere alla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e di quelli di interesse moratorio, avendo le tue tipologie di interessi natura e funzioni diverse. Afferma, poi, che riguardo agli interessi corrispettivi, il contratto di mutuo oggetto di causa prevedeva un tasso nominale nella misura del 6,8910%, e quello di mora nella misura del 7,3720%, quindi inferiore al tasso soglia di mora all'epoca vigente, pari a 10,8%.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'usurarietà degli interessi di mora non determinerebbe la gratuità del contratto, perché in tale ipotesi, pur dovendosi considerare nulla la clausola di determinazione degli interessi moratori, sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi.
Infine, precisa che all'art. 6 del contratto di mutuo le parti avevano pattuito la clausola cd. di salvaguardia, al fine di impedire il superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora.
La comparsa di costituzione Nella propria comparsa di costituzione, gli appellati affermano, preliminarmente, citando copiosa giurisprudenza di merito in materia, che ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia usura assume rilevanza qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata del finanziamento.
Ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo si dovrebbe tenere conto non solo del tasso di interessi pattuito, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l'assicurazione dell'immobile o degli immobili concessi in garanzia), sia quelli eventuali, come gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata.
Evidenziano, poi, che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che il tasso di mora contrattualmente pattuito risulterebbe pari a 8,8910% e che si tratterebbe di un tasso usurario, poiché supera il tasso soglia anti usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto per la categoria mutui a tasso variabile, pari a 7,65%.
**********
L'appello risulta fondato per le motivazioni che verranno illustrate, a cui si premette un breve riepilogo dei fatti di causa.
In data 28 marzo 2007, e stipulavano con la Parte_3 Parte_4 [...] un contratto di mutuo, a tasso variabile, repertorio N. 19939, garantito da ipoteca di Parte_1 primo grado, di € 225.000,00, da estinguersi in 240 rate mensili dell'importo iniziale di € 1.734,74 ciascuna. All'art. 5 del suddetto contratto, il tasso di interesse corrispettivo veniva pattuito nella misura del 6,8910% anno nominale, con indicizzazione automatica al tasso EURIBOR (365) 3
[...]
, rilevato l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun Pt_5 anno. La Banca indicava che l'I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e il T. A. E. G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) relativi al finanziamento erano pari al 7,3720%. Riguardo agli interessi di mora, l'art. 6 prevedeva che, in caso di mancato o ritardato pagamento integrale delle rate di rimborso, si sarebbero applicati sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigore, ai sensi dell'art. 5, al momento della scadenza della rata rimasta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percentuali per anno. L'interesse di mora pattuito risultava pari, pertanto, a 8,8910%.
L'art 10 prevedeva, inoltre, la clausola di estinzione anticipata, secondo cui il richiedente, nel caso di recesso anticipato, era tenuto a corrispondere alla banca un compenso onnicomprensivo composto da una parte fissa, a titolo di spese amministrative di chiusura, e da una parte variabile, a titolo di penale, pari a una percentuale dell'importo oggetto di rimborso.
Gli odierni appellati, ritenendo l'eccessiva onerosità del contratto stipulato, facevano analizzare il rapporto ad un consulente di parte e, sulla base delle risultanze di tale perizia, agivano giudizialmente eccependo l'usurarietà dei tassi di interesse convenuti. Nel corso del giudizio di primo grado veniva ammessa ed esperita CTU contabile, le cui conclusioni è opportuno riportare di seguito parzialmente: “Il mandato si articola in diversi quesiti;
il sig. giudice chiede al ctu di calcolare il TIR sulla base del piano di ammortamento ex ante ed ex post. Nel ricalcolo del TIR ex ante chiede di distinguere due fattispecie la prima non considerando tutte le spese pattuite contrattualmente, la seconda considerando anche tutte le spese previste dal contratto ad eccezione di quelle relative alle imposte e tasse. Il ctu ha proceduto a sviluppare il ricalcolo del TIR sul piano di ammortamento ex ante senza considerare tutte le spese pattuite nel contratto. Il TIR in questo caso risulta pari al tasso soglia anti-usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero pari al 7,65%. In un secondo momento, il TIR è stato elaborato sul piano ex ante ma considerando anche la spesa prevista contrattualmente per il ritardato pagamento delle rate pari a euro 60,00. Il TIR in questo caso assume un valore pari a 7,6543%, che arrotondato al secondo decimale diviene 7,65% ed essendo lo stesso pari al valore del Tasso soglia Anti usura vigente nel periodo della sottoscrizione del contratto, non è un tasso usurario. In un successivo calcolo si è proceduto a considerare non solo la spesa per l'eventuale ritardato pagamento delle rate ma anche quella prevista contrattualmente per l'estinzione anticipata. Il TIR del piano di rimborso del mutuo che prevede sia la penale di insolvenza/ritardo alla prima rata che l'estinzione anticipata successiva al 16° anno di durata del rapporto è pari a 7,673%, un tasso usurario essendo superiore al tasso soglia anti usura vigente nel periodo pari a 7,65%.....Relativamente all'accertamento del tasso di mora e, in particolare, alla verifica della sua usurarietà, si evidenzia che il tasso di mora indicato nel contratto nella misura di 2 punti percentuali superiori al TAN, ovvero pari all'8.8910%, è un tasso usurario poiché supera il tasso soglia anti usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto per la categoria mutui a tasso variabile pari a 7,65% ……. Dopo aver svolto il ricalcolo del TIR sul piano ex ante si è proceduto a ricalcolare il TIR sul piano ex post. Il TIR così ricalcolato è pari a 4,624% e non risulta essere un tasso usurario poiché è inferiore rispetto al tasso soglia anti usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto”.
Tanto premesso, è opportuno preliminarmente puntualizzare che l'atto di appello si concentra esclusivamente sulla contestazione dei motivi per i quali i tassi concordati nel contratto sono stati considerati usurari e pertanto dichiarati nulli con la sentenza, senza muovere alcun rilievo in ordine al fatto che il tasso applicato concretamente nel corso del rapporto non sia risultato usurario. In effetti, le SSUU della Cassazione hanno chiarito che “L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.” (SS.UU. 19597/2020)
Dunque, oggetto del sindacato demandato a questa Corte è esclusivamente l'accertamento circa la natura usuraria dei tassi di interesse oggetto della stipulazione contrattuale.
Come si è visto, secondo le conclusioni a cui è giunto il perito, l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti sarebbe stata riscontrata solo nell'ipotesi del calcolo effettuato considerando sia la spesa per l'eventuale ritardato pagamento delle rate (mora) che quella prevista per l'estinzione anticipata, e ciò avrebbe determinato un tasso pari a 7,673%, superiore al tasso soglia all'epoca vigente pari a 7,65%; inoltre, sarebbe risultato usurario anche il tasso di mora, indicato nel contratto nella misura di 2 punti percentuali superiori al TAN, ovvero pari all'8.8910%, e quindi superiore al tasso soglia di 7,65%. Fatta questa breve premessa, le questioni da risolvere attengono alla rilevanza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del tasso di interesse ai fini della verifica del superamento del tasso usura, nonché all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e alle conseguenze del superamento del tasso soglia limitatamente a questi ultimi.
Partendo dalla prima questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7352/2022, ha puntualizzato che “… la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella…”.
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con diverse pronunce, da ultimo con l'ordinanza n. 30581/2023, la quale afferma che, ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura “… non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente e trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.”
Appare quindi fondato quanto sostenuto dalla banca appellante, secondo cui non può includersi la commissione di estinzione anticipata ai fini del calcolo dell'usurarietà del contratto.
Passando all'esame della questione relativa all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, occorre premettere che il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 108/1996, che ha modificato l'art. 644 del codice penale e l'art. 1815 del codice civile, introducendo il meccanismo di determinazione del tasso soglia mediante decreti ministeriali trimestrali basati sulla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari.
La questione degli interessi di mora e il loro possibile sconfinamento nell'usura bancaria rappresenta uno dei temi più complessi e dibattuti nel diritto bancario.
Preliminarmente, appare opportuno ricordare la differenza funzionale tra interessi corrispettivi e interessi moratori, poiché sebbene entrambi rappresentino un costo del denaro, operano in fasi e con scopi completamente diversi.
Gli interessi corrispettivi rappresentano la remunerazione dovuta alla banca per aver concesso una somma di denaro e si applicano nella fase fisiologica del rapporto;
gli interessi moratori, invece, hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria e scattano solo nella fase patologica del rapporto, a seguito di un ritardo nel pagamento (inadempimento), per compensare il creditore del danno subito, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c.
Principio fondamentale, affermato dalla Cassazione (sent. n. 26286/2019), è che queste due tipologie di interessi non si sommano mai;
al verificarsi della mora, il tasso moratorio sostituisce quello corrispettivo sulla rata o sul capitale dovuto. Principio, questo, ribadito anche dal Giudice di prime cure che, nella sua pronuncia, ha espressamente affermato “deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi”.
Sebbene la questione sia stata per anni controversa in giurisprudenza, negli ultimi anni si è consolidato l'orientamento favorevole all'applicabilità della normativa anti usura anche agli interessi moratori, a seguito alla pronuncia delle Sez. Unite della Cassazione n. 19597/2020, secondo cui essa sir riferisce “…a qualsiasi onere economico richiesto in connessione con l'erogazione del credito, indipendentemente dalla sua funzione.
Le Sezioni Unite ritengono che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) e in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio.
La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. La stessa legge, precisamente l'art. 1 del D.L. n. 394/2000 (c.d. legge di interpretazione autentica), stabilisce che si intendono usurari gli interessi «che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo», con riferimento quindi anche agli interessi dovuti a titolo di mora.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, si è già detto che nell'individuazione dei tassi soglia bisogna fare riferimento ai DD.MM. vigenti al momento della stipula del contratto e sul punto, sempre nella nota pronuncia sopra citata, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, primo comma, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. Civ. S. U. n. 19597/2020).
La detta pronuncia ha ribadito, inoltre, la valenza del c.d. principio di simmetria, affermando che “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Pertanto, il tema della verifica del superamento del tasso soglia degli interessi moratori è stato definito, alla luce dell'indicato principio di simmetria, dalle Sezioni Unite nei seguenti termini: “Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i D.M. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5). - Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5……”
Orbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti criteri, occorre partire dal decreto ministeriale di riferimento del 19 dicembre 2006 e dai dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° gennaio
- 31 marzo 2007 (allegato 2 atti primo grado), essendo stato stipulato il mutuo de quo il 28/03/2007.
Dall'esame di tali documenti risulta che il T.E.G.M. relativo al periodo 01/01/2007-30/03/2007 per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile è pari a 5,10% e il tasso soglia a 7,65% (5,10 maggiorato della metà). Il tasso soglia per gli interessi di mora, invece, sarà, nella specie, dato dalla somma del T.E.G.M. + 2,1 punti (maggiorazione media degli interessi moratori), il tutto maggiorato della metà ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 all'epoca vigente, secondo la seguente formula: (5,10 + 2,1) + 50% , risultando pari perciò, in definitiva, al 10,8%.
Risulta quindi confermato il calcolo del tasso soglia proposto dall'appellante e smentito quello operato dal CTU di primo grado, che aveva fatto coincidere il tasso soglie degli interessi usurari con quello fissato per quelli corrispettivi.
Poiché l'art 6 del contratto di mutuo stipulato dalle parti prevedeva un tasso di mora pari al tasso corrispettivo, cioè 6,89%, aumentato di 2 punti percentuali, e quindi pari a 8,89%, è di tutta evidenza che esso non supera la soglia anzidetta del 10,8% e pertanto non può considerarsi usurario.
Analisi, queste, che non risultano essere state svolte dal Giudice di prime cure, il quale si è limitato a richiamare una pronuncia giurisprudenziale di merito, al fine di affermare che la ricostruzione dell'usurarietà debba essere fatta considerando tutti i costi collegati all'erogazione del credito, tra cui certamente l'interesse di mora ed in via “prudenziale” anche la penale per estinzione anticipata (orientamento comunque isolato e contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità esistente in materia).
Dunque, neppure gli interessi di mora pattuiti nel contratto assumevano natura usuraria.
Solo a titolo di completezza espositiva, si aggiunge che è ormai consolidato il principio secondo cui, pur se si accerti l'usurarietà degli interessi di mora, ciò non determina la gratuità del contratto ma, in applicazione dell'art. 1815 c. 2 c.c., gli interessi moratori sono dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (si veda sempre Cass. S.U. n. 19597/2020). Alla luce delle superiori considerazioni, accertato che la commissione di estinzione anticipata non rileva nella determinazione dell'usurarietà (e si tratta dell'unico tipo di calcolo in cui il CTU ha riscontrato il tasso usurario) e che il tasso di mora pattuito nel contratto pari a 8,89% risulta inferiore al tasso soglia di mora del 10,8% all'epoca vigente, l'appello risulta fondato e va accolto.
§§§
L'accoglimento dell'appello impone una diversa regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, avuto riguardo al principio fissato dal Supremo Collegio, secondo cui il giudice di appello
- allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata - deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718).
A tale riguardo, occorre considerare che, sebbene gli odierni appellati risultino integralmente soccombenti in esito all'intero giudizio, poiché al rigetto della domanda di ripetizione già pronunciata in primo grado si è aggiunto, in grado di appello, anche quello della domanda di accertamento della usurarietà dei tassi, tuttavia questa seconda decisione è intervenuta sulla controversia questione della usurarietà degli interessi moratori, che ha trovato compiuta definizione con la citata pronuncia delle SSUU del 2020, successiva sia all'introduzione del giudizio di primo grado che all'espletamento della CTU, ma precedente alla instaurazione del giudizio di appello, nel quale gli appellati sono rimasti fermi sulle posizioni assunte in primo grado.
Pertanto, si stima equo compensare per metà le spese di entrambi i gradi.
Quanto alla misura delle spese, esse vanno liquidate, per l'intero:
- per il primo grado, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, le spese si liquidano in complessivi € 7.052,00 di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva,
€ 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.827,00 per fase decisoria;
- per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra ed allo scaglione relativo al valore indeterminabile, le spese si liquidano in complessivi € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per fase di studio,
€ 709,00 per fase introduttiva, € 1.273,00 per fase di trattazione ed € 1.735,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, anche per il secondo grado, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Come detto, tali spese vanno compensate per metà, restando a carico degli odierni appellanti la residua metà.
Vanno invece interamente poste a carico degli appellati, che vi hanno dato causa, le spese relative alla CTU di primo grado, nella misura già liquidata in quella fase.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Parte_3
, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Parte_4
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 765/2021 del Tribunale di Patti, rigetta tutte le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado;
- dichiara compensate, per metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il primo grado, in complessivi € 7.052,00 come sopra specificati, e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 4.996,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA per entrambi i gradi, ponendo la residua metà a carico di Parte_3
e , in solido;
[...] Parte_4
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese di CTU Parte_3 Parte_4 del primo grado del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino