CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UMAIR ALI' nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 8605 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 20/01/2025 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Alì UR ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, Avv. AN NI FU, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen. in relazione al delitto di rissa;
-è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del suddetto difensore, in cui si dà atto che, con ordinanza del 19 dicembre 2024, allegata alla comunicazione, il Tribunale di Castrovillari provvedeva a revocare la predetta misura cautelare. Considerato che: -la dichiarazione può essere intesa come legittima manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta;
- pertanto, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; -«in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20/01/2025 Il consigliere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 8605 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 20/01/2025 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Alì UR ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, Avv. AN NI FU, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen. in relazione al delitto di rissa;
-è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del suddetto difensore, in cui si dà atto che, con ordinanza del 19 dicembre 2024, allegata alla comunicazione, il Tribunale di Castrovillari provvedeva a revocare la predetta misura cautelare. Considerato che: -la dichiarazione può essere intesa come legittima manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta;
- pertanto, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; -«in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20/01/2025 Il consigliere estensore Il presidente