TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 398
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi generali in materia di compatibilità/incompatibilità e di terzietà dell’azione amministrativa

    Il Collegio ha precisato che il funzionario regionale è stato nominato commissario ad acta già nel 2014, mentre i rilievi regionali al piano sono stati adottati successivamente nel 2017. Pertanto, il PUG sottoposto al controllo della Regione era già stato approvato con il coinvolgimento del Commissario ad acta, escludendo il sospetto di un suo ruolo finalizzato a un facile adeguamento alle prescrizioni regionali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. n. 20/2001 ed eccesso di potere (travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta)

    Le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale e sono espressione di un'ampia valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo vizi di fatto, abnormità o irrazionalità. Le modifiche apportate in sede di copianificazione sono esenti da illogicità o irragionevolezza macroscopica, essendo idonee a ottenere il controllo positivo dalla Regione. La Regione ha individuato obiettivi generali e le amministrazioni coinvolte hanno legittimamente adempiuto a tale obiettivo attraverso la misura contestata, che non è irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. n. 20/2001 ed eccesso di potere (travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta)

    Le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale e sono espressione di un'ampia valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo vizi di fatto, abnormità o irrazionalità. Le modifiche apportate in sede di copianificazione sono esenti da illogicità o irragionevolezza macroscopica, essendo idonee a ottenere il controllo positivo dalla Regione. La Regione ha individuato obiettivi generali e le amministrazioni coinvolte hanno legittimamente adempiuto a tale obiettivo attraverso la misura contestata, che non è irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi generali in materia di compatibilità/incompatibilità e di terzietà dell’azione amministrativa

    Il Collegio ha precisato che il funzionario regionale è stato nominato commissario ad acta già nel 2014, mentre i rilievi regionali al piano sono stati adottati successivamente nel 2017. Pertanto, il PUG sottoposto al controllo della Regione era già stato approvato con il coinvolgimento del Commissario ad acta, escludendo il sospetto di un suo ruolo finalizzato a un facile adeguamento alle prescrizioni regionali.

  • Rigettato
    Violazione dei principi generali in materia di compatibilità/incompatibilità e di terzietà dell’azione amministrativa

    Il Collegio ha precisato che il funzionario regionale è stato nominato commissario ad acta già nel 2014, mentre i rilievi regionali al piano sono stati adottati successivamente nel 2017. Pertanto, il PUG sottoposto al controllo della Regione era già stato approvato con il coinvolgimento del Commissario ad acta, escludendo il sospetto di un suo ruolo finalizzato a un facile adeguamento alle prescrizioni regionali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. n. 20/2001 ed eccesso di potere (travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta)

    Le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale e sono espressione di un'ampia valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo vizi di fatto, abnormità o irrazionalità. Le modifiche apportate in sede di copianificazione sono esenti da illogicità o irragionevolezza macroscopica, essendo idonee a ottenere il controllo positivo dalla Regione. La Regione ha individuato obiettivi generali e le amministrazioni coinvolte hanno legittimamente adempiuto a tale obiettivo attraverso la misura contestata, che non è irragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 398
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 398
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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