Art. 11.
Il Collegio dei revisori e' composto:
a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;
b) da due funzionari del Mistero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;
c) da un funzionario del Ministero dell'interno.
Il Collegio dei revisori e' composto:
a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;
b) da due funzionari del Mistero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;
c) da un funzionario del Ministero dell'interno.