Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 27/02/2026, n. 3429
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio si sia regolarmente svolto, avendo il contribuente presentato osservazioni che sono state valutate dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per errata interpretazione della circolare n. 18/e del 24 giugno 2014

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie sia disciplinata da norme specifiche che richiedono l'indicazione dei buoni di consegna nelle fatture differite, e che la documentazione fornita non fosse sufficiente.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, e 5 bis d.lgs. 471/1997

    La Corte ha ritenuto le sanzioni correttamente irrogate in quanto il credito era inesistente a causa della documentazione insufficiente.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per violazione degli articoli 3 e 53 della costituzione

    La Corte ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondate le doglianze.

  • Rigettato
    Contestazione sanzione per indebito utilizzo in compensazione di crediti da accisa

    La Corte ha ritenuto le sanzioni correttamente irrogate, trattandosi di credito inesistente a causa della documentazione insufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 27/02/2026, n. 3429
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3429
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo