CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 27/02/2026, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3429/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE ER ES, Presidente
ER NI, OR
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18723/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. A122012 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
- IRROGAZIONE SAN n. 71 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1430/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Difensore_1, impugna: 1) l'Avviso di pagamento n. prot A/12212 del 24/06/2025 relativo alla constatazione n. 145/2025, con il quale è stato richiesto il pagamento di Euro 35.638,04 comprensivi di accisa ritenuta indebitamente compensata per Euro
32.991,03, interessi per Euro 667,55 e indennità di mora per Euro 1.979,46, 2) l'Atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative relativo alla constatazione n. 145/2025 con il quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 32.991,03, entrambi notificati in data 11/07/2025 dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli Direzione territoriale dellla Campania, Ufficio delle dogane di Napoli 2.
La parte ricorrente eccepisce: 1) violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
2) illegittimità degli atti impugnati per errata interpretazione della circolare n. 18/e del 24 giugno 2014; 3) illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, e 5 bis d.lgs.
471/1997; 4) illegittimità degli atti impugnati per violazione degli articoli 3 e 53 della costituzione per irragionevole discriminazione e lesione del principio di capacità contributiva.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione territoriale dellla Campania, Ufficio delle dogane di Napoli
2, non si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente, preliminarmente, eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale. L'eccezione non può trovare favorevole accoglimento in quanto infondata. Dall'esame degli atti impugnati si rileva che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, il contraddittorio tra le parti si è regolarmente svolto, avendo la contribuente presentato osservazioni, acquisite dall'Ufficio al n. di prot. 23296/RU del 30.05.2024. Le osservazioni sono state puntualmente valutate dall'Agenzia, che le ha respinte sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- la contestazione riguarda il fatto che, nelle fatture cumulative in discussione, sussiste la mancanza di tutti quei riferimenti indicati dalla circolare n. 18/E del 24 giugno 2014. Riferimenti che potrebbero anche essere contenuti nelle ricevute di consegna carburante, ma solo allorquando dette ricevute di consegna vengano poi richiamate nella fattura stessa;
- la mera dichiarazione dell'esistenza dei buoni di consegna e la relativa esibizione non è sufficiente a sanarne la mancata indicazione in fattura;
- detti buoni di consegna esibiti non sono numerati, quindi privi di estremi di identificazione;
- i buoni di consegna sono sempre indispensabili nel caso di fattura differita o riepilogativa (quella quindi emessa per più rifornimenti fatti nel mese) e ne devono essere sempre specificati gli estremi in fattura.
- alle dichiarazioni autocertificative di soggetti terzi estranei al procedimento tributario non può essere conferita rilevanza tale da consentire il superamento dei motivi ostativi al riconoscimento del beneficio.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
Associazione_1 e Ricorrente_1 Srl si occupa di autotrasporto per conto terzi. Con gli atti impugnati alla società contribuente è stato contestato l'indebito utilizzo in compensazione di crediti da accisa, assumendo che le relative fatture cumulative presentassero irregolarità formali tali da inficiarne la validità. Nello specifico, alla società ricorrente veniva contestata l'inidoneità delle fatture differite, in quanto carenti delle notizie imprescindibili per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, ossia dell'indicazione dei buoni di consegna recanti la quantità di carburante acquistato, il relativo prezzo, la data del rifornimento, il numero di targa e la denominazione del gestore, come invece richiesto dalla normativa di dettaglio di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972, in combinato disposto con l'art. 1 del D.P.R. 472/1996. La società ricorrente evidenzia che, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, ben possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Da tale dettato emergerebbe chiaramente che la fattura differita può essere emessa sulla base di documentazione idonea, come i buoni di consegna depositati agli atti del giudizio, recanti – a suo dire – tutti gli elementi sufficienti a descrivere l'operazione di rifornimento di carburante ai fini del successivo godimento del beneficio fiscale. Il motivo di doglianza non è fondato. In via preliminare, la Corte osserva che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972, secondo cui: « per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime»; nonché dall'art. 1 del D.P.R. 472/1996, il quale stabilisce che «il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti»; oltre che dall'art. 3 del D.P.R. 277/2000, che specifica l'ulteriore documentazione richiesta per la fruizione dell'agevolazione (targa, chilometraggio, titolo di possesso, ecc. del veicolo effettivamente utilizzato per i trasporti). Inoltre, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 precisa che «nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472». Dal combinato disposto delle norme testé richia mate emerge, dunque, la possibilità, ai fini del godimento del beneficio fiscale in questione, di emettere fatture differite che contengano, tuttavia, il richiamo ad altra univoca e inequivoca documentazione comprovante l'effettivo acquisto di carburante per autotrazione. Il contribuente ritiene di aver provato, depositando le fatture differite e i buoni di consegna ad esse allegati, i litri di gasolio acquistati, il prezzo unitario pagato e le targhe dei singoli automezzi per i quali il carburante è stato acquistato.Tuttavia, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto asserito dal contribuente, ciò che difetta è il richiamo, nelle fatture differite, ai singoli buoni di consegna, che dovrebbero essere caratterizzati da un proprio numero identificativo, peraltro non presente: i buoni allegati sono, infatti, privi di un autonomo numero identificativo.
In altri termini, è la genericità delle fatture differite, non conformi al modello descritto nella menzionata normativa, a rendere infondato il preteso diritto al rimborso delle accise, né può supplire a tale carenza la prova dei pagamenti del gasolio avvenuti mediante carte elettroniche, comportando tali modalità comunque l'emissione di una valida fattura. La mancanza, in generale, di un numero di riferimento dei buoni e la mancata indicazione in fattura dello stesso impediscono di collegare i buoni alle fatture per le quali veniva presentata istanza. Le fatture differite devono, infatti, essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e gli eventuali buoni di consegna devono essere redatti al momento del rifornimento e non successivamente. La Corte ritiene dirimente, ai fini della presente controversia, la violazione del combinato disposto della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 3 del D.P.R. 277/2000, che richiede, per il riconoscimento del beneficio, non solo la prova della quantità di gasolio consumata, ma anche che essa sia stata utilizzata da automezzi appartenenti a una determinata categoria, in uno specifico periodo e in presenza di determinate condizioni, imponendo la produzione di documenti attestanti la sussistenza di tutti i requisiti predetti. In presenza di vizi della documentazione probatoria si incorre, pertanto, nella perdita del beneficio, come nel caso di specie, caratterizzato dalla mancata espressa e analitica indicazione dei buoni di consegna nelle fatture differite. Le sanzioni risultano correttamente irrogate, trattandosi di credito inesistente. Ciò alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 11 dicembre 2023, n. 34419), che ha evidenziato come, al di là dell'ipotesi in cui la condotta sia palesemente connotata da fraudolenza – mirata a fornire una fittizia rappresentazione dei presupposti di fatto e normativi del credito e/o dell'eccedenza, eventualità che l'Ufficio non ha neppure preso in esame nel caso di specie – tra gli elementi strutturali idonei ad assumere natura costitutiva del credito rivesta particolare rilevanza l'esistenza di un obbligo di facere o di non facere. L'adempimento di un obbligo di tal genere, infatti, se da un lato condiziona l'esistenza e/o il mantenimento dell'agevolazione (e del diritto di credito), dall'altro si traduce nel compimento di un'attività da parte del contribuente che, più di altre, non necessariamente è suscettibile di rilevazione in sede di controllo formale. Il credito va, pertanto, considerato inesistente non solo quando le attività e i presupposti fondanti non siano mai venuti in essere, ma anche quando risultino assenti le ulteriori condizioni essenziali, formali o sostanziali, previste dal legislatore.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE ER ES, Presidente
ER NI, OR
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18723/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. A122012 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
- IRROGAZIONE SAN n. 71 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1430/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Difensore_1, impugna: 1) l'Avviso di pagamento n. prot A/12212 del 24/06/2025 relativo alla constatazione n. 145/2025, con il quale è stato richiesto il pagamento di Euro 35.638,04 comprensivi di accisa ritenuta indebitamente compensata per Euro
32.991,03, interessi per Euro 667,55 e indennità di mora per Euro 1.979,46, 2) l'Atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative relativo alla constatazione n. 145/2025 con il quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 32.991,03, entrambi notificati in data 11/07/2025 dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli Direzione territoriale dellla Campania, Ufficio delle dogane di Napoli 2.
La parte ricorrente eccepisce: 1) violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
2) illegittimità degli atti impugnati per errata interpretazione della circolare n. 18/e del 24 giugno 2014; 3) illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, e 5 bis d.lgs.
471/1997; 4) illegittimità degli atti impugnati per violazione degli articoli 3 e 53 della costituzione per irragionevole discriminazione e lesione del principio di capacità contributiva.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione territoriale dellla Campania, Ufficio delle dogane di Napoli
2, non si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente, preliminarmente, eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale. L'eccezione non può trovare favorevole accoglimento in quanto infondata. Dall'esame degli atti impugnati si rileva che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, il contraddittorio tra le parti si è regolarmente svolto, avendo la contribuente presentato osservazioni, acquisite dall'Ufficio al n. di prot. 23296/RU del 30.05.2024. Le osservazioni sono state puntualmente valutate dall'Agenzia, che le ha respinte sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- la contestazione riguarda il fatto che, nelle fatture cumulative in discussione, sussiste la mancanza di tutti quei riferimenti indicati dalla circolare n. 18/E del 24 giugno 2014. Riferimenti che potrebbero anche essere contenuti nelle ricevute di consegna carburante, ma solo allorquando dette ricevute di consegna vengano poi richiamate nella fattura stessa;
- la mera dichiarazione dell'esistenza dei buoni di consegna e la relativa esibizione non è sufficiente a sanarne la mancata indicazione in fattura;
- detti buoni di consegna esibiti non sono numerati, quindi privi di estremi di identificazione;
- i buoni di consegna sono sempre indispensabili nel caso di fattura differita o riepilogativa (quella quindi emessa per più rifornimenti fatti nel mese) e ne devono essere sempre specificati gli estremi in fattura.
- alle dichiarazioni autocertificative di soggetti terzi estranei al procedimento tributario non può essere conferita rilevanza tale da consentire il superamento dei motivi ostativi al riconoscimento del beneficio.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
Associazione_1 e Ricorrente_1 Srl si occupa di autotrasporto per conto terzi. Con gli atti impugnati alla società contribuente è stato contestato l'indebito utilizzo in compensazione di crediti da accisa, assumendo che le relative fatture cumulative presentassero irregolarità formali tali da inficiarne la validità. Nello specifico, alla società ricorrente veniva contestata l'inidoneità delle fatture differite, in quanto carenti delle notizie imprescindibili per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, ossia dell'indicazione dei buoni di consegna recanti la quantità di carburante acquistato, il relativo prezzo, la data del rifornimento, il numero di targa e la denominazione del gestore, come invece richiesto dalla normativa di dettaglio di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972, in combinato disposto con l'art. 1 del D.P.R. 472/1996. La società ricorrente evidenzia che, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, ben possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Da tale dettato emergerebbe chiaramente che la fattura differita può essere emessa sulla base di documentazione idonea, come i buoni di consegna depositati agli atti del giudizio, recanti – a suo dire – tutti gli elementi sufficienti a descrivere l'operazione di rifornimento di carburante ai fini del successivo godimento del beneficio fiscale. Il motivo di doglianza non è fondato. In via preliminare, la Corte osserva che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972, secondo cui: « per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime»; nonché dall'art. 1 del D.P.R. 472/1996, il quale stabilisce che «il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti»; oltre che dall'art. 3 del D.P.R. 277/2000, che specifica l'ulteriore documentazione richiesta per la fruizione dell'agevolazione (targa, chilometraggio, titolo di possesso, ecc. del veicolo effettivamente utilizzato per i trasporti). Inoltre, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 precisa che «nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472». Dal combinato disposto delle norme testé richia mate emerge, dunque, la possibilità, ai fini del godimento del beneficio fiscale in questione, di emettere fatture differite che contengano, tuttavia, il richiamo ad altra univoca e inequivoca documentazione comprovante l'effettivo acquisto di carburante per autotrazione. Il contribuente ritiene di aver provato, depositando le fatture differite e i buoni di consegna ad esse allegati, i litri di gasolio acquistati, il prezzo unitario pagato e le targhe dei singoli automezzi per i quali il carburante è stato acquistato.Tuttavia, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto asserito dal contribuente, ciò che difetta è il richiamo, nelle fatture differite, ai singoli buoni di consegna, che dovrebbero essere caratterizzati da un proprio numero identificativo, peraltro non presente: i buoni allegati sono, infatti, privi di un autonomo numero identificativo.
In altri termini, è la genericità delle fatture differite, non conformi al modello descritto nella menzionata normativa, a rendere infondato il preteso diritto al rimborso delle accise, né può supplire a tale carenza la prova dei pagamenti del gasolio avvenuti mediante carte elettroniche, comportando tali modalità comunque l'emissione di una valida fattura. La mancanza, in generale, di un numero di riferimento dei buoni e la mancata indicazione in fattura dello stesso impediscono di collegare i buoni alle fatture per le quali veniva presentata istanza. Le fatture differite devono, infatti, essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e gli eventuali buoni di consegna devono essere redatti al momento del rifornimento e non successivamente. La Corte ritiene dirimente, ai fini della presente controversia, la violazione del combinato disposto della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 3 del D.P.R. 277/2000, che richiede, per il riconoscimento del beneficio, non solo la prova della quantità di gasolio consumata, ma anche che essa sia stata utilizzata da automezzi appartenenti a una determinata categoria, in uno specifico periodo e in presenza di determinate condizioni, imponendo la produzione di documenti attestanti la sussistenza di tutti i requisiti predetti. In presenza di vizi della documentazione probatoria si incorre, pertanto, nella perdita del beneficio, come nel caso di specie, caratterizzato dalla mancata espressa e analitica indicazione dei buoni di consegna nelle fatture differite. Le sanzioni risultano correttamente irrogate, trattandosi di credito inesistente. Ciò alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 11 dicembre 2023, n. 34419), che ha evidenziato come, al di là dell'ipotesi in cui la condotta sia palesemente connotata da fraudolenza – mirata a fornire una fittizia rappresentazione dei presupposti di fatto e normativi del credito e/o dell'eccedenza, eventualità che l'Ufficio non ha neppure preso in esame nel caso di specie – tra gli elementi strutturali idonei ad assumere natura costitutiva del credito rivesta particolare rilevanza l'esistenza di un obbligo di facere o di non facere. L'adempimento di un obbligo di tal genere, infatti, se da un lato condiziona l'esistenza e/o il mantenimento dell'agevolazione (e del diritto di credito), dall'altro si traduce nel compimento di un'attività da parte del contribuente che, più di altre, non necessariamente è suscettibile di rilevazione in sede di controllo formale. Il credito va, pertanto, considerato inesistente non solo quando le attività e i presupposti fondanti non siano mai venuti in essere, ma anche quando risultino assenti le ulteriori condizioni essenziali, formali o sostanziali, previste dal legislatore.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese