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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 803/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Galati Maria Cristina (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/4/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante prestazione dell'assegno di invalidità civile ex art 13 L 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 12.3.24) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- RICONOSCERE E DICHIARARE che il Sig. è invalido nella misura non inferiore al 75%; - Per Parte_1 l'effetto, CONDANNARE l convenuto in persona del l.r.p.t., alla liquidazione e corresponsione CP_2 del relativo trattamento assistenziale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali sui ratei scaduti come per legge e rivalutazione monetaria;
- CONDANNARE l'Ente convenuto, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente che: «alla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatemi posso concludere che il signor presenta: pz con episodi di agitazione psico motoria. Pt_1 disturbo di conversione somatico con crisi convulsive e perdita di coscienza (COD 2302 per analogia) pattern di Brugada tipo 2 ed induzione di pattern di tipo 1 (COD 6002) Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo posso considerare “invalido con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa nella misura del 75 %. Tale stato invalidante è da far risalire alla data del 05/11/2025 rivedibile novembre 2026.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido in misura pari al 75 % con decorrenza dalla data della visita medico peritale del 5/11/2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di Parte_1 assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 5/11/2025 (data della visita medico legale);
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Galati Maria Cristina (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/4/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante prestazione dell'assegno di invalidità civile ex art 13 L 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 12.3.24) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- RICONOSCERE E DICHIARARE che il Sig. è invalido nella misura non inferiore al 75%; - Per Parte_1 l'effetto, CONDANNARE l convenuto in persona del l.r.p.t., alla liquidazione e corresponsione CP_2 del relativo trattamento assistenziale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali sui ratei scaduti come per legge e rivalutazione monetaria;
- CONDANNARE l'Ente convenuto, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente che: «alla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatemi posso concludere che il signor presenta: pz con episodi di agitazione psico motoria. Pt_1 disturbo di conversione somatico con crisi convulsive e perdita di coscienza (COD 2302 per analogia) pattern di Brugada tipo 2 ed induzione di pattern di tipo 1 (COD 6002) Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo posso considerare “invalido con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa nella misura del 75 %. Tale stato invalidante è da far risalire alla data del 05/11/2025 rivedibile novembre 2026.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido in misura pari al 75 % con decorrenza dalla data della visita medico peritale del 5/11/2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di Parte_1 assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 5/11/2025 (data della visita medico legale);
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani