Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3175 del 2025, proposto da
- ND Pompe Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura C.I.G. B6B58A93BD, rappresentata e difesa dall’Avv. Annunziata Damiana D’Errico ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Piazza Duse n. 4;
contro
- Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
- NE Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Christoph Trebo, Alex Telser e Silvia Pasquino e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’annullamento
- del provvedimento RDA ALFA 2500117 del 18 luglio 2025, avente a oggetto “ Fornitura di pompe dosatrici e relativi accessori - CIG B6B58A93BD Comunicazione di affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 ”, con cui Alfa S.r.l. ha aggiudicato la procedura per la fornitura di pompe dosatrici per sostanze chimiche e relativi accessori da utilizzarsi nell’ambito dei trattamenti di acqua ad uso potabile - C.I.G. B6B58A93BD alla società NE Italiana S.r.l., comunicato alla ricorrente sempre in data 18 luglio 2025;
- nonché di tutti i provvedimenti, presupposti e conseguenti;
- e per la declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto tra Alfa S.r.l. e NE Italiana S.r.l. in data 7 agosto 2025, comunicato l’11 agosto 2025, con il conseguente subentro, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., di ND Pompe Italia S.r.l. nel contratto oggetto di affidamento oppure, in subordine, per l’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NE Italiana S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere IO De IT;
Uditi, all’udienza pubblica del 12 marzo 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 13 agosto 2025 e depositato il 18 agosto successivo, la ricorrente ND Pompe Italia S.r.l. ha impugnato il provvedimento RDA ALFA 2500117 del 18 luglio 2025, avente a oggetto “ Fornitura di pompe dosatrici e relativi accessori - CIG B6B58A93BD Comunicazione di affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 ”, con cui Alfa S.r.l. ha aggiudicato la procedura per la fornitura di pompe dosatrici - C.I.G. B6B58A93BD alla società NE Italiana S.r.l.; è stata altresì formulata istanza di risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Con determina a contrare del 6 maggio 2025, Alfa S.r.l. – società pubblica gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese – ha indetto una selezione sulla base dell’art. 8.2.2 del Regolamento per lavori, servizi e forniture per i settori speciali di Alfa S.r.l., attraverso la quale ha invitato, tra gli altri, la ricorrente ND Pompe Italia S.r.l. e la controinteressata NE Italiana S.r.l. a trasmettere i preventivi per la fornitura di pompe dosatrici per sostanze chimiche e relativi accessori da utilizzarsi nell’ambito dei trattamenti di acqua ad uso potabile. L’importo a base dell’affidamento in oggetto è stato fissato in € 196.200,00, I.V.A. esclusa (per un valore stimato globale dell’appalto in caso di aumento del quinto pari a € 235.440,00). La valutazione, effettuata su base discrezionale attraverso la valutazione del miglior preventivo prodotto, secondo quanto stabilito dall’art. 8.2.2 del Regolamento per lavori, servizi e forniture per i settori speciali di Alfa S.r.l., si è conclusa, previa richiesta di chiarimenti alla controinteressata NE sul contenuto della propria offerta, con l’aggiudicazione in favore della predetta società che ha proposto un ribasso pari al 61,96% (mentre la ricorrente ND ha dichiarato di aver offerto un ribasso pari al 52%). La ricorrente, in data 18 luglio 2025, ha chiesto di accedere agli atti di gara e tale istanza èstata riscontrata favorevolmente dalla Stazione appaltante in data 23 luglio 2025; trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, la Stazione appaltante ha sottoscritto il contratto con l’aggiudicataria in data 7 agosto 2025 e di tale circostanza la ricorrente è stata portata a conoscenza con comunicazione a mezzo p.e.c. dell’11 agosto 2025.
Assumendo l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di NE Italiana S.r.l., la società ND Pompe Italia S.r.l. ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 12 della Richiesta di preventivi, per carenza istruttoria e per violazione della lex specialis, per violazione del principio di trasparenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, per eccesso di potere e per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, per anti-economicità, illogicità e carenza dei presupposti di fatto e di diritto e ingiustizia manifesta.
Poi sono stati dedotti la violazione della lex specialis, la mancata verifica dell’anomalia, l’illogicità, l’irragionevolezza, l’eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la violazione dei principi di buon andamento della Amministrazione, l’ingiustizia manifesta, l’errata e la mancata applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio NE Italiana S.r.l., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti costituite hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti costituite, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con il primo motivo di ricorso si assume che le pompe offerte in gara dall’aggiudicataria non sarebbero conformi alle caratteristiche e ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis, come si ricaverebbe dall’esame della documentazione prodotta dalla medesima aggiudicataria; in particolare, i prodotti offerti non rispetterebbero il valore minimo di portata richiesto per il dosaggio dei prodotti chimici in un impianto di disinfezione dell’acqua potabile, pari a 3 ml/h, e neppure sarebbe garantita la pressione massima di funzionamento, pari a 16 bar o superiore; inoltre il diaframma non sarebbe completamente in PTFE e le pompe di dosaggio sarebbero prive dello strumento necessario per verificare la portata reale del dosaggio dei prodotti chimici immessi all’interno dell’impianto idrico.
2.1. La doglianza è complessivamente infondata.
Dall’esame della documentazione riferita alle specifiche tecniche di fornitura della controinteressata aggiudicataria NE si ricava che i prodotti dalla stessa offerti in gara risultano assolutamente provvisti dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
In particolare, la pompa dosatrice ha una portata minima di dosaggio pari a 3 ml/h e una pressione massima di funzionamento, pari a 16 bar o superiore, come indicato espressamente nell’elenco dei Requisiti tecnici (cfr. pag. 3, Allegato “ A ” Specifiche tecniche forniture dell’offerta di NE: all. 17 di NE).
Ugualmente, le membrane della macchina di pompaggio hanno il diaframma realizzato completamente in PTFE (ossia in Teflon), come riportato sia nell’elenco dei requisiti tecnici che con riguardo al kit di ricambio per manutenzione pompa dosatrice (cfr. pagg. 3 e 9, Allegato “ A ” Specifiche tecniche forniture dell’offerta di NE: all. 17 di NE). Tale offerta soddisfa il requisito stabilito dalla lex specialis che richiedeva soltanto il “ Diaframma completamente in PTFE ” (cfr. Specifiche tecniche fornitura, par. 4, pag. 6: all. 4 al ricorso) e non anche le intere membrane della macchina di pompaggio, come impropriamente asserito dalla ricorrente ND nel ricorso, nonché attraverso una nota tecnica di parte depositata in giudizio (all. 13 al ricorso). Nella specie quindi non può che applicarsi il principio che impone di privilegiare l’interpretazione letterale degli atti di gara, al fine di evitare l’emergere di significati impliciti o inespressi, che ne rendono incerti il tenore e l’effettiva portata concreta (cfr. Consiglio di Stato, V, 21 marzo 2024, n. 2787; V, 13 febbraio 2024, n. 1439; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 febbraio 2026, n. 529; IV, 11 marzo 2025, n. 858). In ogni caso, ove fossero sorti dubbi in ordine alla interpretazione della disciplina di gara, si sarebbe dovuto comunque fare applicazione del principio del favor partecipationis, secondo il quale la presenza di disposizioni normative o della lex specialis di portata non chiara ed equivoca impone di procedere a una interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858; IV, 29 marzo 2024, n. 962; anche, Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2023, n. 5393; III, 13 dicembre 2021, n. 8315).
Da ultimo, contrariamente alle asserzioni attoree, le pompe di dosaggio fornite da NE sono dotate di un “ Sistema di monitoraggio della reale portata ”, dosata con trasmissione della portata misurata con uscita 4-20 mA (come richiesto dalle Specifiche tecniche fornitura, par. 4, pag. 6: all. 4 al ricorso), e più nello specifico di un “ Sistema di monitoraggio della reale portata dosata con: • possibilità di auto-regolazione per il mantenimento costante della portata di dosaggio, al variare di contro-pressione al punto di iniezione senza necessità di calibrazione • diagnostica di anomalie conseguenti a possibili otturazioni o fessurazione della tubazione di mandata • trasmissione della portata misurata con uscita 4-20 mA ” (cfr. pag. 4, Allegato “ A ” Specifiche tecniche forniture dell’offerta di NE: all. 17 di NE). Non risulta infine necessario al funzionamento della pompa offerta da NE, come invece ritenuto dalla ricorrente, lo strumento “ dulcoflow ”, che per tale ragione nemmeno è stato offerto in gara dall’aggiudicataria.
2.2. Da quanto in precedenza rilevato, discende l’infondatezza delle contestazioni formulate in sede di ricorso da ND in ordine alla carenza dei requisiti minimi delle apparecchiature offerte in gara dalla controinteressata, poiché tali censure sono state dedotte senza tenere in alcun conto la documentazione prodotta in gara dall’aggiudicataria, e debitamente valutata dalla Stazione appaltante; le critiche si fondano su elementi estranei all’offerta e alla richiamata documentazione di gara, ovvero traggono il proprio fondamento dal diretto esame, effettuato in proprio dalla medesima parte ricorrente, delle schede dei prodotti pubblicizzate sul sito internet dell’aggiudicataria (cfr. all. 10 e 11 al ricorso), oppure sono contenute nelle note di chiarimento redatte sempre da essa ricorrente (all. 13 al ricorso). Sul punto, come evidenziato dalla difesa della controinteressata aggiudicataria, deve rilevarsi che le schede tecniche commerciali dei produttori di un bene pubblicate sui siti web fanno riferimento a configurazioni standard, predisposte a fini promozionali e informativi e non evidenziano le possibili migliorie che possono essere apportate al prodotto in sede di partecipazione a una specifica gara, come avvenuto nella fattispecie de qua (cfr., per una fattispecie similare, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 19 febbraio 2026, n. 819).
Del resto, come risulta pacifico in atti e riconosciuto espressamente pure dalla Stazione appaltante in sede di verifica dell’idoneità dei prodotti offerti (all. 11-13 di NE), la controinteressata aggiudicataria ha indicato in sede di gara apparecchiature integralmente in possesso delle caratteristiche minime previste dalla lex specialis e nessun dubbio è residuato sulla veridicità e idoneità della suddetta offerta all’esito della predetta verifica (all. 14-16 di NE).
In aggiunta, deve segnalarsi come la legge di gara abbia previsto che l’accertamento in ordine alla effettiva idoneità dei prodotti offerti avvenga (altresì) in sede di esecuzione, con la previsione di appositi rimedi per fronteggiare eventuali difformità (cfr. Specifiche tecniche fornitura, parr. 7 e 8, pagg. 8 ss.: all. 4 al ricorso). Ciò risulta in linea con la giurisprudenza che ha ribadito, a più riprese, che “ laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto ” (Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2025, n. 1857).
Pertanto, la valutazione (implicita) effettuata dalla Stazione appaltante sulla conformità dell’offerta della controinteressata aggiudicataria risulta del tutto legittima, anche in considerazione della circostanza che il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sull’attività svolta dall’Ente appaltante, che possiede un’ampia discrezionalità tecnica sia nella valutazione delle offerte sia nell’attribuzione dei punteggi, salvo i casi di abnormità della scelta, che nella specie, come ampiamente dimostrato in precedenza, non ricorrono affatto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 febbraio 2026, n. 528; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016).
2.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’esaminato motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.
3. Con la seconda doglianza si assume che l’aggiudicataria ha potuto formulare un notevole e illegittimo ribasso in sede di gara, pari al 61,96%, in ragione della fornitura di prodotti non conformi alle previsioni della lex specialis e della presentazione di una offerta palesemente anomala.
3.1. La censura è infondata.
Come già rilevato al precedente par. 2.1, la controinteressata aggiudicataria ha offerto in sede di gara attrezzature integralmente in possesso delle caratteristiche minime previste dalla lex specialis, come si ricava dall’esame del contenuto delle schede tecniche prodotte dall’aggiudicataria NE; sull’effettivo possesso delle predette caratteristiche, come dichiarate in sede di offerta, è stato altresì specificato, nel corso della verifica avviata dalla Stazione appaltante, che “ ProMinent è il produttore delle pompe offerte in sede di gara e pertanto le schede tecniche allegate in sede di offerta sono le schede tecniche ufficiali del produttore (il Gruppo ProMinent – di cui ProMinent Italiana S.r.l. fa parte essendo al 100% partecipata e interamente controllata dalla casa madre ProMinent GmbH, cfr. estratto camera di commercio in allegato – ha infatti per oggetto la produzione di apparecchiature per il trattamento delle acque e dei gas). Quanto allegato in sede di offerta non rappresenta pertanto una mera autodichiarazione rilasciata dal partecipante alla gara, bensì sono le schede tecniche ufficiali del prodotto offerto ad hoc per la specifica gara, le quali certificano a tutti gli effetti la presenza delle funzionalità richieste dalla Stazione appaltante nelle Specifiche Tecniche ” (all. 16 di NE, pagg. 1-2).
Essendo la controinteressata aggiudicataria totalmente controllata da una impresa (ProMinent GmbH), posta a capo di un gruppo leader a livello internazionale nel campo del trattamento e della disinfezione delle acque – che sarebbe il maggior produttore mondiale di pompe dosatrici elettromagnetiche –, si giustifica anche l’entità del ribasso percentuale offerto in gara, pari al 61,96%, viste le notevoli economie di scala conseguite in tale ambito dal costruttore del prodotto oggetto di fornitura.
Peraltro, il ribasso offerto da NE è perfettamente in linea con lo sconto dalla stessa praticato (pari al del 66,93%: all. 8 di NE) nella precedente procedura celebrata dalla medesima Stazione appaltante nell’ottobre 2024, poi revocata in autotutela (all. 9 di NE), nonché è del tutto comparabile con il ribasso offerto dalla ricorrente ND, pari al 52%.
Di conseguenza, nessuna anomalia dell’offerta si palesa e quindi nessun obbligo di avviare il relativo sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta si imponeva alla Stazione appaltante, anche avuto riguardo al valore inferiore alla soglia di rilevanza europea dell’appalto (cfr. art. 14, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023).
3.2. Ciò determina il rigetto pure della esaminata doglianza.
4. In conclusione, all’infondatezza delle scrutinate censure segue la reiezione del ricorso proposto da ND Pompe Italia S.r.l.; in conseguenza di ciò, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalla predetta ricorrente, stante la carenza di uno dei suoi presupposti costitutivi.
5. Le spese seguono la soccombenza tra la ricorrente ND Pompe Italia S.r.l. e la controinteressata NE Italiana S.r.l. e vengono liquidate in dispositivo; nulla per le spese nei confronti di Alfa S.r.l., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe, unitamente alla domanda risarcitoria.
Condanna la ricorrente ND Pompe Italia S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata NE Italiana S.r.l. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e spese generali; nulla per le spese nei confronti di Alfa S.r.l., non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IO De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De IT | AB TA |
IL SEGRETARIO