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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2024, n. 15638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15638 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VA ZI nato il [...] a [...], nel procedimento a carico del medesimo;
avverso il decreto del 01/12/2023 del tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Perla Lori che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Asti. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Asti dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di VA ZI, perché intempestiva. 2. Avverso la predetta ordinanza VA ZI tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. L'ordinanza sarebbe stata adottata sull'erroneo presupposto dell'avvenuto decorso del termine per proporre opposizione, calcolato con riguardo alla data di intervenuta notifica del decreto al difensore, trascurando Penale Sent. Sez. 3 Num. 15638 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2024 quella della notifica all'imputato, intervenuta in data 20.10.2023, per cui l'opposizione in esame, proposta in data 27.10.2023 sarebbe tempestiva. 4. Il ricorso è fondato per le ragioni esposte in ricorso e sopra sintetizzate. Infatti, costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385) che "l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.". Ovvia conclusione di tale principio e della natura di impugnazione dell'opposizione è quella che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all'imputato del decreto penale di condanna (cfr. sez. 6 n. 28997 del 2022 non massimata), la quale nel caso di specie corrisponde al 20.10.2023, con conseguente tempestività della presentata opposizione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il decreto impugnato debba essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Asti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Asti. Così deciso, il 09/04/2024.
avverso il decreto del 01/12/2023 del tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Perla Lori che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Asti. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Asti dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di VA ZI, perché intempestiva. 2. Avverso la predetta ordinanza VA ZI tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. L'ordinanza sarebbe stata adottata sull'erroneo presupposto dell'avvenuto decorso del termine per proporre opposizione, calcolato con riguardo alla data di intervenuta notifica del decreto al difensore, trascurando Penale Sent. Sez. 3 Num. 15638 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2024 quella della notifica all'imputato, intervenuta in data 20.10.2023, per cui l'opposizione in esame, proposta in data 27.10.2023 sarebbe tempestiva. 4. Il ricorso è fondato per le ragioni esposte in ricorso e sopra sintetizzate. Infatti, costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385) che "l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.". Ovvia conclusione di tale principio e della natura di impugnazione dell'opposizione è quella che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all'imputato del decreto penale di condanna (cfr. sez. 6 n. 28997 del 2022 non massimata), la quale nel caso di specie corrisponde al 20.10.2023, con conseguente tempestività della presentata opposizione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il decreto impugnato debba essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Asti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Asti. Così deciso, il 09/04/2024.