Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2017, proposto da
EA DI EC con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Alfredo Zaza D'Aulisio che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI GAETA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Daniela Piccolo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 63690 del 18/11/2016 con cui il Comune di Gaeta ha respinto l'istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 acquisita con prot. n. 47522 del 07/12/2004 (pratica n. 232/B);
- di ogni altro atto connesso, ivi compresa, ove necessario, la nota prot. n. 53255 datata 23/09/2015 del Comune di Gaeta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. LA AV;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato il 17/01/17 e depositato il 15/02/17 RE Di CE ha impugnato il provvedimento prot. n. 63690 del 18/11/2016, con cui il Comune di Gaeta ha respinto l'istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 acquisita con prot. n. 47522 del 07/12/2004 (pratica n. 232/B), ed ogni altro atto connesso, ivi compresa, ove necessario, la nota prot. n. 53255 datata 23/09/2015 del Comune di Gaeta.
Il Comune di Gaeta, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 20/05/22, ha concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 17/04/26, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
RI
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
RE Di CE impugna il provvedimento prot. n. 63690 del 18/11/2016, con cui il Comune di Gaeta ha respinto l'istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 acquisita con prot. n. 47522 del 07/12/2004 (pratica n. 232/B), ed ogni altro atto connesso, ivi compresa, ove necessario, la nota prot. n. 53255 datata 23/09/2015 del Comune di Gaeta.
Il diniego di sanatoria è motivato dal Comune di Gaeta in quanto l’abuso realizzato dal ricorrente rientra nella tipologia 1 dell’Allegato 1 della l. n. 326/03 (trattasi di un piccolo fabbricato al rustico) e l’area ove insiste il manufatto è sottoposta a vincolo idrogeologico.
Con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente prospetta:
- l’illegittimità del provvedimento impugnato perché il terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto di condono (avente una superficie di mq 30 circa) sarebbe solo parzialmente interessato dal vincolo idrogeologico, non presenterebbe criticità di rilevanza idrogeologica e ricadrebbe in un comprensorio urbanizzato;
- l’incongruenza del richiamo all’art. 3 l.r. n. 12/04 che non costituirebbe idoneo parametro di legittimità della fattispecie in quanto il vincolo idrogeologico non sarebbe menzionato dalla disposizione in esame;
- che l’esistenza del vincolo idrogeologico sulla sola area di sedime del manufatto non giustificherebbe il gravato diniego pena la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l’ingiustificata limitazione del diritto di proprietà tenuto conto anche dell’inesistenza di pericoli idrogeologici e dell’urbanizzazione del contesto territoriale circostante;
- il difetto di motivazione dell’atto gravato che non indicherebbe l’effettiva incidenza del manufatto sull’equilibrio idrogeologico dell’area;
- che il Comune non avrebbe indicato la normativa urbanistica dalla quale avrebbe desunto la non conformità dell’opera.
I motivi sono infondati.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che il vincolo idrogeologico insiste almeno sull’area di sedime del manufatto di cui è stato richiesto il condono (si veda, in questo senso, quanto affermato a pag. 3 dell’atto introduttivo) il quale, in quanto comportante la creazione di volumetria, è riconducibile alla tipologia 1 dell’Allegato 1 d.l. n. 269/03.
Secondo l’art. 32 del decreto legge n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03:
- “ sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all' allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4,5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizi” (comma 26);
- “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: …
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ” (comma 27).
La l.r. n. 12/04, espressamente richiamata nel gravato diniego di condono, stabilisce, poi, che “ fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall'articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: …
b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ” (art. 3).
Una lettura coordinata delle disposizioni in esame e, in particolare, dei commi 26 e 27 dell’art. 32 d.l. n. 269/03 induce a ritenere che il comma 26 costituisca la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, anche nell’ipotesi di vincolo successivamente apposto, l’ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato).
Gli articoli 32 comma 27 d.l. n. 326/03 e 3 l.r. n. 12/04, poi, introducono ulteriori limiti per la condonabilità degli abusi commessi sugli immobili vincolati ma sempre sul presupposto che gli abusi siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, unici casi in cui, in via generale, il comma 26 dell’art. 32 d.l. n. 326/03 ammette la sanatoria.
Tale impostazione è seguita dall’orientamento giurisprudenziale per cui " l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici " (così Cassazione penale n. 1593/04; nello stesso senso Cons. Stato n. 423/26, Cons. Stato n. 9671/25, Cons. Stato n. 4933/2020 richiamata da Corte Cost. n. 181/21, Cons. Stato n. 4007/17, Cons. Stato n. 1935/17, Cons. Stato n. 2518/15, Cons. Stato n. 1200/10, TAR Lazio – Roma n. 687/23).
La stessa giurisprudenza (in particolare, TAR Lazio – Roma n. 90/2020) ha anche chiarito che il legislatore regionale, nell'esercizio delle prerogative di cui è attributario (per le quali Corte Cost. n. 196/04, Corte Cost. n. 181/21 e pronunce ivi richiamate), ha inteso introdurre, con l'art. 3 della l.r. n. 12 del 2004, una disciplina di maggior rigore, statuendo che " non sono comunque suscettibili di sanatoria ", tra le altre fattispecie indicate in detta disposizione, " le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali (....) nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ".
Quanto fin qui evidenziato conferma la non condonabilità dell’abuso realizzato dal ricorrente in quanto consistente in un aumento di volumetria rientrante nella tipologia di illecito di cui al numero 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/03 per il quale il comma 26 dell’art. 32 del testo normativo in esame e l’art. 3 comma 1 lettera b) l. r. n. 12/04, in riferimento alle zone vincolate (come quella oggetto di causa), escludono la sanatoria.
Né, in senso favorevole alla parte ricorrente, rileva la particolare estensione, nella fattispecie, del vincolo idrogeologico.
Ed, infatti, la normativa sopra richiamata attribuisce efficacia preclusiva, ai fini del condono, alla mera esistenza di un vincolo senza consentire al Comune di compiere alcuna valutazione discrezionale sulla base della tipologia ed estensione del vincolo stesso che, per altro, nell’ipotesi in esame, riguarda l’intera area di sedime ove sorge il manufatto abusivo e, pertanto, non può ritenersi, nemmeno in fatto, irrilevante.
Da ciò l’infondatezza dei vizi riferiti alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e all’asserita mancata considerazione, da parte del provvedimento impugnato, delle concrete caratteristiche del vincolo esistente nella fattispecie, elementi tutti irrilevanti ai fini della valutazione di ammissibilità della sanatoria.
Da ultimo, il Tribunale ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente il quale deduce la violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. per il mancato contemperamento degli interessi e, in particolare, l’omessa adeguata considerazione del diritto di proprietà nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui l’abuso non è idoneo a compromettere il vincolo esistente sull’area.
Ed, infatti, non può ritenersi irragionevole la valutazione del legislatore che, in via astratta, ha predeterminato le tipologie di abusi ammissibili ad una misura eccezionale, quale è la sanatoria di immobili realizzati senza titolo, valorizzando, ai fini dell’esclusione del condono, l’esistenza di vincoli espressivi di valori di sicura rilevanza costituzionale.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente
LA AV, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LA AV | LA AL |
IL SEGRETARIO