Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG 618 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Separazione Sezione Unica giudiziale e divorzio
(Scioglimento
matrimonio)
nella persona dei magistrati dott.ssa. Marianna SERRAO Presidente rel. dott.ssa Giulia Capannoli Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice riunito, in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.618 per gli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(SI), Viale Guglielmo Marconi n.62, codice fiscale , cittadinanza C.F._1 italiana, titolo di studio scuola professionale, professione artigiana, elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), V.le G. Marconi n. 58, presso e nello Studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci che la rappresenta e difende, come da mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al ricorso RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 Tavarnelle (FI) Loc. Cipressino n. 8/a, codice fiscale C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza del 19 giugno 2025 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni della ricorrente: “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra Pt_1
e trascritto al n.20 parte 1 anno 2021 del Comune di Barberino
[...] CP_1 Tavarnelle (FI) sempre alle presenti condizioni;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente
Pagina 1
5. stabilire che i minori saranno iscritti anagraficamente presso il domicilio della madre presso la quale saranno prevalentemente collocati;
6. stabilire che il padre potrà tenere i figli con sé un giorno a settimana, individuato nel mercoledì, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola, oltre ad un fine settimana a settimane alterne con la madre dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Disporre che i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio, metà delle vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, i ponti e le altre festività;
7. stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate in premessa, il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo CP_1 Pt_1 mensile di euro 650,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Disporre altresì che l'assegno unico universale sarà richiesto e percepito integralmente dalla ricorrente;
8. stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) così come disposto e disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Firenze e che le spese per la baby-sitter necessaria per i periodi di permanenza dei figli presso la madre saranno pagate direttamente dal sig. nella misura del 70%. CP_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 chiedeva dichiararsi la Parte_1 separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1 05.12.2021 in Barberino Tavarnelle (FI) dal quale sono nati i figli ed di 11 e Per_1 Per_2 5 anni. Chiedeva altresì, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. A fondamento della domanda assumeva che il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento eccessivamente ed ingiustificatamente geloso del marito;
che anche dopo la nascita del secondo figlio, la crisi matrimoniale si era rivelata irreversibile, rendendo la convivenza intollerabile;
così che la ricorrente, in accordo col coniuge, si era trasferita a Poggibonsi, in immobile condotto in locazione, mentre era rimasto CP_1 ad abitare nella ex casa familiare;
che la ricorrente era titolare della Ditta Individuale Studio estetica di OS PO con sede in Poggibonsi (SI), Via Redipuglia n. 5 con reddito di impresa netto di circa 10.000 euro annui e che non aveva altre fonti di reddito, mentre era un agente di commercio con partita Iva e svolgeva la propria CP_1 attività come monomandatario per la Pirelli, con un reddito di gran lunga maggiore rispetto alla ricorrente e che negli ultimi anni era notevolmente aumentato, arrivando a più di 80 mila euro netti;
che i figli collocati presso di lei frequentavano le scuole di Poggibonsi e ivi svolgevano anche attività extrascolastiche e sportive;
e che pertanto era da ritenersi ingiustificato il rifiuto al trasferimento della residenza dei ragazzi, espresso da parte del marito.
Pagina 2 Chiedeva il collocamento dei figli presso di sé e proponeva un dispositivo di frequentazione con il padre. Chiedeva altresì che a carico dello stesso fosse posto un contributo ordinario per il mantenimento dei figli non inferiore ad euro 650,00. Chiedeva infine che l'assegno unico potesse essere percepito dalla ricorrente per intero e che il coniuge contribuisse alle spese per la baby-sitter in misura pari al 70%.
All'esito della prima udienza restava contumace il resistente e la causa, che non vedeva svolgimento di attività istruttoria, in considerazione della produzione documentale in atti e stante la contumacia del resistente, era riservata alla decisione del Collegio. L'Ufficio del P.M. apponeva il proprio visto in data 14 maggio 2025 e non presentava conclusioni scritte.
1. La pronuncia sullo status. Può essere dichiarata la separazione personale tra le parti. Le risultanze in atti provano che il vincolo coniugale è praticamente dissolto (le parti sono già di fatto separate e vivono in luoghi diversi) e difficilmente potrebbe essere ricostruito, non esistendo più tra le parti alcuna comunione materiale e spirituale, considerata anche la mancata costituzione del resistente e le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente.
2. Il collocamento e la frequentazione dei minori. La domanda di collocamento prevalente presso la madre può essere accolta, rispondendo alla situazione di fatto in essere e avendo i minori il centro dei loro interessi scolastici ed extrascolastici in Poggibonsi, luogo di residenza e svolgimento dell'attività lavorativa della madre. Non si ravvisano motivi per discostarsi dalla proposta di frequentazione tra i minori e il padre così come articolata in ricorso e richiamata in dispositivo e peraltro rispettata dal resistente, come confermato in udienza dalla ricorrente. Dal disposto collocamento prevalente discende che la ricorrente potrà chiedere che la residenza dei minori sia trasferita in Poggibonsi da Barberino Tavarnelle, anche senza il consenso del padre, che allo stato degli atti appare del tutto ingiustificato.
3. Mantenimento dei minori. Osserva il Collegio che, nella determinazione del contributo a carico del genitore non collocatario al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice può disporre che il genitore non collocatario versi una somma da quantificare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche di entrambi i coniugi/conviventi, nonché, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (cfr Cass 19299/20). Orbene nel caso di specie la disparità reddituale tra le parti risulta pacifica: come risulta dalle dichiarazioni depositate, la ricorrente, sulla quale certamente gravano maggiori incombenze quotidiane, ha reddito imponibile di circa 11.000,00 euro e il resistente di reddito superiore ad euro 80.000. Deve altresì considerarsi le spese gravanti sulla ricorrente come documentate. Tutto ciò considerato appare congruo porre a carico di l'importo di € 325,00 per CP_1 ciascun figlio (come proposto dalla ricorrente), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore con decorrenza dalla domanda. Sempre in considerazione del collocamento presso la madre e della disparità reddituale, appare accoglibile la richiesta di attribuire per intero l'assegno unico alla madre.
4.In ordine alla domanda di far gravare per il 70% sul resistente le spese relative alla baby- sitter, rileva il Collegio che nessuna spesa a tal proposito è documentata nè alcun
Pagina 3 contratto di Lavoro depositato nè il Tribunale potrebbe provvedere sulla base di una solo prospettata intenzione della ricorrente di avvalersi di una baby-sitter.
5.In ordine alle spese straordinarie, deve trovare applicazione il Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, come riportato in dispositivo.
6. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza, considerato che la causa avrebbe potuto avere una definizione consensuale, e sono liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva e trattazione in base ai valori medi per causa di valore indeterminabile – primo scaglione, a carico del resistente contumace.
Avendo la ricorrente anche proposto domanda di divorzio, la causa sarà rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 CP_1
1.Dichiara la separazione tra e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a Barberino Tavarnelle in data 5 dicembre 2021 e trascritto al n.20 parte 1 anno 2021 del Comune di Barberino Tavarnelle (FI);
2. Dispone il collocamento e la collocazione dei minori come richiesta in ricorso e come da punto 2 della parte motiva della presente sentenza;
3. Autorizza la ricorrente a presentare domanda per il trasferimento della residenza dei minori ed da Barberino Tavarnelle in Poggibonsi Viale Guglielmo Per_1 CP_2 Marconi n.62, anche senza il consenso del padre CP_1
4. Pone a carico di a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei CP_1 minori il pagamento dell'importo di euro 325,00 per ciascun minore con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente con le modalità da questa indicate entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_
5. Dispone che l'assegno unico per i figli venga corrisposto interamente dll in favore della ricorrente a partire dal mese di luglio 2025; Parte_1
6. Rigetta la domanda di contribuzione al 70% per le spese di baby-sitter;
7. Dispone che le spese straordinarie (scolastiche, sportive e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), previamente concordate e documentate saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con le seguenti specifiche: a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) connotate dal carattere dell'urgenza; b) i trattamenti sanitari, gli esami e le esami e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte;
c) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
d) relativi ticket e spese farmaceutiche;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: : a) sanitarie non urgenti;
b) cure termali, fisioterapiche, e psicoterapiche ivi ivi compresi i relativi ticket;
b) farmaci particolari. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della minore;
c) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: : a) tasse
Pagina 4 e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, b) assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, b) libri di testo a materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche in caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) abbonamento al trasporto pubblico;
e) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO ACCORDO : a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. e) spese EXTRA SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di : istruzione) all'anno, e relativi accessori;
b) preistruzione) all'anno, e relativi accessori;
b) pre--scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
e) e) spese per la patente di guida;
f) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO f) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO ACCORDOACCORDO: : a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, ulteriori rispetto al corso annuale;
; b) viaggi e b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e di gruppo vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stages sportivi;
e) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicate alla figlia. Resta inteso che le scelte di maggior interesse per il figlio dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo (ove necessario come specificato al presente punto) il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo email, fax altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
Quanto alle modalità di corresponsione della sua quota del 50% di spese straordinarie, ferma restando in ogni caso la specificazione e regolamentazione delle straordinarie, di cui al presente punto il genitore che non sosterrà la spesa provvederà a rimborsare l'altro previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa, entro 7 giorni da detta esibizione. I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile. Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc.) superiore a € 500,00, al 0, al fine di non onerare il genitore convivente con la figlia di anticipare integralmente tale importo, ciascun genitore metterà a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento.
8. Pone a carico del resistente il pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.376,00, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
9. Dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Parte_2
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n.
[...]
Pagina 5 396. Così deciso, in Siena nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente est Dott.ssa Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 6