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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5318/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Pietro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004010107 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la mancata notifica dell'atto prodromico (indicato come avviso di accertamento), la violazione del principio della ragionevole durata del processo, l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva, l'intervenuta prescrizione e/o decandeza.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Interveniva volontariamente l'ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato risulta ritualmente notificato.
In ogni caso, sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio…” Cass. Ord. 21071/2018.
Nel caso in esame il ricorrente depositava in giudizio copia della cartella di pagamento notificata che, pertanto, senza dubbio alcuno, entrava nella sfera conoscitiva del primo.
La relativa eccezione è infondata.
Anche l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Intanto, nel ricorso tale atto prodromico veniva individuato come un avviso di accertamento con indicazione di estremi peraltro errati.
Nel caso di specie ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria forniva documentazione relativa alla notifica (a mezzo pec in data 12.6.2018) della comunicazione di irregolarità (pure depositata in copia agli atti del giudizio).
Dal tenore della cartella di pagamento impugnata emerge che la stessa attiene alla sanzione irrogata per il mancato rispetto di un piano di rateazione di un debito del contribuente ("il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata alla rata versata in ritardo, e degli interessi legali. Tuttavia, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di versamento della rata successiva"); ADE depositava in giudizio copia del piano che prevedeva il pagamento in 20 rate di un debito di importo pari ad Euro 11.724,48.
Anche l'eccezione in ordine all'inesistenza della pretesa fiscale in contestazione è, pertanto, infondata.
Anche la contestazione in ordine all'inutile decorso del termne decadenziale di cui all'art. 25 DPR 602/73 è priva di fondamento.
L'art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR 602/73, prevede che la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo in caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.
L'ultima rata del piano di rateazione (depositato, come detto, in copia agli atti del presente giudizio) scadeva il 02/05/2023 e, pertanto, la notifica della cartella di pagameto in contestazione, avvenuta per stessa ammissione del ricorrente in data 15/05/2025, interveniva nel rispetto del termine decadenziale di cui sopra.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il Ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER ed ADE, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5318/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Pietro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004010107 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la mancata notifica dell'atto prodromico (indicato come avviso di accertamento), la violazione del principio della ragionevole durata del processo, l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva, l'intervenuta prescrizione e/o decandeza.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Interveniva volontariamente l'ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato risulta ritualmente notificato.
In ogni caso, sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio…” Cass. Ord. 21071/2018.
Nel caso in esame il ricorrente depositava in giudizio copia della cartella di pagamento notificata che, pertanto, senza dubbio alcuno, entrava nella sfera conoscitiva del primo.
La relativa eccezione è infondata.
Anche l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Intanto, nel ricorso tale atto prodromico veniva individuato come un avviso di accertamento con indicazione di estremi peraltro errati.
Nel caso di specie ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria forniva documentazione relativa alla notifica (a mezzo pec in data 12.6.2018) della comunicazione di irregolarità (pure depositata in copia agli atti del giudizio).
Dal tenore della cartella di pagamento impugnata emerge che la stessa attiene alla sanzione irrogata per il mancato rispetto di un piano di rateazione di un debito del contribuente ("il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata alla rata versata in ritardo, e degli interessi legali. Tuttavia, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di versamento della rata successiva"); ADE depositava in giudizio copia del piano che prevedeva il pagamento in 20 rate di un debito di importo pari ad Euro 11.724,48.
Anche l'eccezione in ordine all'inesistenza della pretesa fiscale in contestazione è, pertanto, infondata.
Anche la contestazione in ordine all'inutile decorso del termne decadenziale di cui all'art. 25 DPR 602/73 è priva di fondamento.
L'art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR 602/73, prevede che la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo in caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.
L'ultima rata del piano di rateazione (depositato, come detto, in copia agli atti del presente giudizio) scadeva il 02/05/2023 e, pertanto, la notifica della cartella di pagameto in contestazione, avvenuta per stessa ammissione del ricorrente in data 15/05/2025, interveniva nel rispetto del termine decadenziale di cui sopra.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il Ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER ed ADE, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.