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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 652/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Rosanna
Mazzia per parte appellante e dall'avv. Francesco Colotta per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 652 del R.G. 2020, (avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di AC n. 855/2019, resa e depositata in data
31.8.2019), promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Colotta; - appellata -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2018, emesso dal Giudice di Pace di AC in data 24.1.2018 e notificato il 1.3.2018, con il quale - su istanza del Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore - le era stato intimato il pagamento della
[...] somma di € 510,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto per oneri condominiali, così come da bilancio preventivo approvato con delibera assembleare del 7.7.2010 allegata in atti.
Preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria da controparte, non mancando di rilevarne l'infondatezza, stante l'acquisto dell'immobile facente parte del solo in data 18.1.2011, successivamente, quindi, Parte_1 all'approvazione del bilancio. Concludeva, dunque, per la revoca del provvedimento monitorio in esame, con il favore degli onorari di lite da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 5.10.2018 (successivamente alla prima udienza tenutasi in data 10.9.2018) si costituiva in giudizio il Parte_1
il quale impugnava e contestava in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni,
[...]
invocandone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con sentenza n. 855/2018, resa il 31.8.2019 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
AC accoglieva l'opposizione, dichiarando prescritto il credito ingiunto e condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ha Parte_1
proposto gravame avverso la predetta sentenza - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio - deducendo motivi di appello dal medesimo così compendiati:
a) “errata interpretazione della vicenda processuale de qua da parte del giudice di prime cure”; b)
“priva di fondamento e con errata ed insufficiente motivazione è la decisione assunta dal giudice di prime cure in relazione alla condanna alle spese processuali”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 1.7.2020 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale - preliminarmente - ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata
[...]
specificità dei motivi di impugnazione;
quanto al merito, ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione giacché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di prime cure e vittoria delle spese di lite “del doppio grado di giudizio”. Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Giova ricordare che le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2
c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e Cassazione civile sez. VI, 29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del
2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
3. Detto che nella fattispecie oggetto di scrutinio nel presente procedimento trova applicazione il disposto di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c. nel testo risultante dalla novella legislativa introdotta dal decr. lgs. n. 40 del 2006 (a tenore del quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), ritiene questo Tribunale che non sussista dubbio alcuno in ordine al fatto che il procedimento celebrato innanzi al giudice di prime cure sia stato definito con pronuncia resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2 c.p.c., essendo in esso stata azionata la richiesta di pagamento di € 510,72, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto al
[...]
per oneri condominiali. Parte_1
Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad € 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza della norma giuridica applicata alla regola di equità.
4. Operato tale preliminare inquadramento e ribadito che - ai sensi del già richiamato art. 339, comma 3 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 40/2006 - le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma del comma 2 dell'art. 113 c.p.c. sono impugnabili esclusivamente per “violazione delle norme sul procedimento”, “per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, va ulteriormente precisato che “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, comma 2, c.p.c.), l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione” (Cassazione civile, sez. VI, 17.11.2017, n. 27356;
Cassazione civile sez. un., 18/11/2008, n. 27339).
Sotto tale ultimo profilo, poi, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere
l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione” (Cassazione civile, sez. II, 04/02/2003, n. 1610).
4.1 Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche evidentemente inammissibile appare l'odierno gravame con riferimento al primo motivo di appello con cui il ha dedotto la “errata Parte_1 interpretazione della vicenda processuale de qua da parte del giudice di prime cure”, sull'assunto che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della regolarità della notifica degli atti interruttivi ai fini del computo del termine di prescrizione.
Lamentare che il giudice di prime cure non avrebbe valutato in modo corretto le risultanze istruttorie significa null'altro che dolersi di una decisione che nella sostanza non soddisfa, ed è proprio rispetto a questo tipo di doglianze, con riferimento a cause di basso valore, che il
Legislatore ha inteso restringere le ipotesi di appello delineando la norma del terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che ha sostituito la previgente formulazione che precludeva in toto la detta appellabilità.
Parte eccipiente, poi, ha del tutto omesso di individuare quale sia il principio regolatore della materia che sarebbe stato - sotto tale specifico aspetto - violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si porrebbe in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice d'appello prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n. 3005, secondo cui “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”).
4.2 Parimenti inammissibile è l'ulteriore doglianza con cui l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sempre per “errata interpretazione della vicenda processuale”, ma sull'assunto che sarebbe stata omessa la statuizione sull'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, in particolare, la non dovutezza delle somme perché riferibili a periodi in cui l'appellata non era proprietaria dell'immobile facente parte del detto condominio.
In primis, nel caso di specie, non può parlarsi di alcuna omissione, in quanto la statuizione del giudice di prime cure sulla prescrizione del credito ingiunto ha comportato il venir meno dell'interesse della parte a conseguire la pronuncia sulle altre questioni formulate, che possono quindi ritenersi assorbite, poiché, con la pronuncia sulla domanda assorbente, la parte ha già conseguito la tutela richiesta. Per di più, anche in caso di radicale assenza di motivazione, vanno richiamate le argomentazioni illustrate ai punti che precedono, applicandosi l'art. 339, comma 3,
c.p.c.
Nella fattispecie in oggetto, può rilevarsi che la motivazione della decisione impugnata reca puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali e consente di identificare agevolmente e con chiarezza la “ratio decidendi” sottesa al rigetto dell'opposizione, motivo per cui può ragionevolmente concludersi che si è al cospetto non già di una sentenza affetta da radicale assenza di motivazione o da motivazione apparente o intimamente contraddittoria o illogica, bensì di una sentenza che l'appellante ritiene semplicemente di non condividere in ragione di una diversa lettura data al complessivo compendio probatorio ed all'annesso quadro normativo.
4.3 Quanto, infine, alla ulteriore doglianza con cui l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure poiché “priva di fondamento e con errata ed insufficiente motivazione è la decisione assunta dal giudice di prime cure in relazione alla condanna alle spese processuali”, anche detto profilo non appare inquadrabile in alcuno dei motivi specificamente previsti dall'art. 339, comma 3 c.p.c. per l'appellabilità della sentenza in esame, dal momento che tale statuizione non viola alcuna norma o principio di diritto, così sottraendosi al sindacato di questo Giudice. Pertanto, per tale complessivo ordine di ragioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal “ . Parte_1
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, il rilievo officioso del profilo testé illustrato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 652/2020 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.
Proc. n. 652/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Rosanna
Mazzia per parte appellante e dall'avv. Francesco Colotta per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 652 del R.G. 2020, (avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di AC n. 855/2019, resa e depositata in data
31.8.2019), promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Colotta; - appellata -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2018, emesso dal Giudice di Pace di AC in data 24.1.2018 e notificato il 1.3.2018, con il quale - su istanza del Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore - le era stato intimato il pagamento della
[...] somma di € 510,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto per oneri condominiali, così come da bilancio preventivo approvato con delibera assembleare del 7.7.2010 allegata in atti.
Preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria da controparte, non mancando di rilevarne l'infondatezza, stante l'acquisto dell'immobile facente parte del solo in data 18.1.2011, successivamente, quindi, Parte_1 all'approvazione del bilancio. Concludeva, dunque, per la revoca del provvedimento monitorio in esame, con il favore degli onorari di lite da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 5.10.2018 (successivamente alla prima udienza tenutasi in data 10.9.2018) si costituiva in giudizio il Parte_1
il quale impugnava e contestava in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni,
[...]
invocandone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con sentenza n. 855/2018, resa il 31.8.2019 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
AC accoglieva l'opposizione, dichiarando prescritto il credito ingiunto e condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ha Parte_1
proposto gravame avverso la predetta sentenza - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio - deducendo motivi di appello dal medesimo così compendiati:
a) “errata interpretazione della vicenda processuale de qua da parte del giudice di prime cure”; b)
“priva di fondamento e con errata ed insufficiente motivazione è la decisione assunta dal giudice di prime cure in relazione alla condanna alle spese processuali”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 1.7.2020 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale - preliminarmente - ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata
[...]
specificità dei motivi di impugnazione;
quanto al merito, ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione giacché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di prime cure e vittoria delle spese di lite “del doppio grado di giudizio”. Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Giova ricordare che le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2
c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e Cassazione civile sez. VI, 29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del
2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
3. Detto che nella fattispecie oggetto di scrutinio nel presente procedimento trova applicazione il disposto di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c. nel testo risultante dalla novella legislativa introdotta dal decr. lgs. n. 40 del 2006 (a tenore del quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), ritiene questo Tribunale che non sussista dubbio alcuno in ordine al fatto che il procedimento celebrato innanzi al giudice di prime cure sia stato definito con pronuncia resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2 c.p.c., essendo in esso stata azionata la richiesta di pagamento di € 510,72, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto al
[...]
per oneri condominiali. Parte_1
Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad € 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza della norma giuridica applicata alla regola di equità.
4. Operato tale preliminare inquadramento e ribadito che - ai sensi del già richiamato art. 339, comma 3 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 40/2006 - le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma del comma 2 dell'art. 113 c.p.c. sono impugnabili esclusivamente per “violazione delle norme sul procedimento”, “per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, va ulteriormente precisato che “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, comma 2, c.p.c.), l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione” (Cassazione civile, sez. VI, 17.11.2017, n. 27356;
Cassazione civile sez. un., 18/11/2008, n. 27339).
Sotto tale ultimo profilo, poi, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere
l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione” (Cassazione civile, sez. II, 04/02/2003, n. 1610).
4.1 Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche evidentemente inammissibile appare l'odierno gravame con riferimento al primo motivo di appello con cui il ha dedotto la “errata Parte_1 interpretazione della vicenda processuale de qua da parte del giudice di prime cure”, sull'assunto che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della regolarità della notifica degli atti interruttivi ai fini del computo del termine di prescrizione.
Lamentare che il giudice di prime cure non avrebbe valutato in modo corretto le risultanze istruttorie significa null'altro che dolersi di una decisione che nella sostanza non soddisfa, ed è proprio rispetto a questo tipo di doglianze, con riferimento a cause di basso valore, che il
Legislatore ha inteso restringere le ipotesi di appello delineando la norma del terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che ha sostituito la previgente formulazione che precludeva in toto la detta appellabilità.
Parte eccipiente, poi, ha del tutto omesso di individuare quale sia il principio regolatore della materia che sarebbe stato - sotto tale specifico aspetto - violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si porrebbe in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice d'appello prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n. 3005, secondo cui “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”).
4.2 Parimenti inammissibile è l'ulteriore doglianza con cui l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sempre per “errata interpretazione della vicenda processuale”, ma sull'assunto che sarebbe stata omessa la statuizione sull'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, in particolare, la non dovutezza delle somme perché riferibili a periodi in cui l'appellata non era proprietaria dell'immobile facente parte del detto condominio.
In primis, nel caso di specie, non può parlarsi di alcuna omissione, in quanto la statuizione del giudice di prime cure sulla prescrizione del credito ingiunto ha comportato il venir meno dell'interesse della parte a conseguire la pronuncia sulle altre questioni formulate, che possono quindi ritenersi assorbite, poiché, con la pronuncia sulla domanda assorbente, la parte ha già conseguito la tutela richiesta. Per di più, anche in caso di radicale assenza di motivazione, vanno richiamate le argomentazioni illustrate ai punti che precedono, applicandosi l'art. 339, comma 3,
c.p.c.
Nella fattispecie in oggetto, può rilevarsi che la motivazione della decisione impugnata reca puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali e consente di identificare agevolmente e con chiarezza la “ratio decidendi” sottesa al rigetto dell'opposizione, motivo per cui può ragionevolmente concludersi che si è al cospetto non già di una sentenza affetta da radicale assenza di motivazione o da motivazione apparente o intimamente contraddittoria o illogica, bensì di una sentenza che l'appellante ritiene semplicemente di non condividere in ragione di una diversa lettura data al complessivo compendio probatorio ed all'annesso quadro normativo.
4.3 Quanto, infine, alla ulteriore doglianza con cui l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure poiché “priva di fondamento e con errata ed insufficiente motivazione è la decisione assunta dal giudice di prime cure in relazione alla condanna alle spese processuali”, anche detto profilo non appare inquadrabile in alcuno dei motivi specificamente previsti dall'art. 339, comma 3 c.p.c. per l'appellabilità della sentenza in esame, dal momento che tale statuizione non viola alcuna norma o principio di diritto, così sottraendosi al sindacato di questo Giudice. Pertanto, per tale complessivo ordine di ragioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal “ . Parte_1
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, il rilievo officioso del profilo testé illustrato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 652/2020 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.