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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
composto dai sigg.ri Magistrati
Presidente dr.sa Daniela Galazzi
dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice
dr.sa Claudia Spiga Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9206 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
,rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Miceli con Parte_1 e Parte_2
elezione di domicilio a Palermo, via Libertà n. 39
attori
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Gambino e Maria Clara Grassa,
con elezione di domicilio presso quest'ultima a Palermo, piazza San marino n.14. convenuti
E
,tutti nella qualità di eredi di [...] CP_3 Controparte_2
, Parte_1 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Grazia Leonardi e Federico Primavera, con elezione di domicilio Palermo, via Cluverio n. 14
convenuti e nei confronti di
CP_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 con elezione di domicilio a Palermo, via Edmondo De Amicis n.1
convenuta CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 27.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2 premesso di essere titolari rispettivamente di una Parte_1
,
quota pari al 7,99% ciascuno del capitale sociale della società CP_4 hanno convenuto in giudizio Controparte_1 (amministratore della società dal 27.05.2004 al 1.02.2017), e
Controparte_2 Parte_1 e CP_3 (questi n.q. di eredi di [...]
,amministratore della società dal 27.05.2004 alla data del decesso: 1.09.2015), Persona_1
nonché la società CP_4 chiedendo la condanna dei predetti amministratori al risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio da essi poste in essere nell'esercizio delle loro funzioni.
Nello specifico hanno contestato: a) l'irregolare emissione di fatture;
b) l'omessa indicazione di taluni ricavi;
c) l'illecita gestione della cassa sociale;
d) l'omesso pagamento delle tasse e dei tributi, cui è conseguita l'emissione di sanzioni con conseguente pregiudizio dei creditori e della società. Hanno altresì lamentato di essere stati esclusi da ogni forma di compartecipazione nella gestione societaria e di non avere ricevuto nessuna informazione relativa alla contabilità e all'attività sociale, nonostante le numerose richieste più volte inoltrate agli amministratori.
Si sono costituiti i convenuti, i quali con distinte difese hanno tutti preliminarmente eccepito l'incompetenza in virtù della clausola compromissoria dell'art. 20 dello Statuto che devolve ad un collegio arbitrale ""Le controversie che potessero sorgere fra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori,
o i soci tra di essi... e la prescrizione dell'azione di responsabilità esperita ai sensi dell'art.2476 cc. "
Nel merito hanno contestato le presunte condotte illecite addebitate agli amministratori e hanno chiesto il rigetto di tutte le domande proposte.
La società CP_4 costituita in persona del nuovo amministratore, ha invece contestato l'omessa comunicazione delle informazioni sociali richieste dagli attori e ha sostanzialmente aderito alle domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti dei precedenti amministratori.
Così ricostruita brevemente la vicenda, preliminarmente, a fronte della reiterata eccezione di incompetenza, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia. Osserva, infatti, il Tribunale che la clausola compromissoria invocata dai convenuti non può ritenersi valida in relazione al disposto dell'art. 34 d. l.vo 5/03, e va pertanto disattesa, essendo rimessa la nomina degli arbitri agli stessi soci e non ad un soggetto terzo come previsto dal D.Lgs. citato (Cass. sez. 1^ civ. n. 16556/20).
Nel merito si osserva che la domanda promossa dagli odierni attori va qualificata quale azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c., secondo cui ciascun socio, in veste di sostituto processuale (art.81 cpc), può far valere in nome proprio il diritto della società alla reintegrazione, per equivalente monetario, del pregiudizio al proprio patrimonio, derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione che, per legge e per statuto, gravano sull'amministratore in forza del rapporto di preposizione fra quest'ultimo e la società.
Così qualificata la domanda, la stessa deve ritenersi tempestivamente proposta.
Ed infatti, l'azione di responsabilità sociale esercitata dal socio è soggetta alla prescrizione quinquennale (art.2949 cc) che decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, ferma restando, però, la sospensione del termine fino a quando l'amministratore sia in carica (art. 2941
n. 7 c.c.). Non può essere condivisa invero la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui la prescrizione non resterebbe sospesa nei confronti del socio in pendenza della carica ricoperta dall'amministratore e ciò in virtù del potere di controllo del socio sull'operato degli amministratori che lo legittima ad agire autonomamente a prescindere, cioè, da una delibera di autorizzazione della società.
Osserva in merito il Collegio che la ratio della sospensione della prescrizione è quella di consentire all'amministratore un periodo di tempo maggiore per porre rimedio ad eventuali sue condotte di "mala gestio", garanzia che non v'è ragione di escludere qualora la medesima azione sociale venga esercitata dal socio in via sostitutiva. Diversa è l'ipotesi invece in cui il socio si avvale dell'azione individuale di cui all'art. 2395 cc, lamentando cioè una lesione diretta del proprio patrimonio: in tal caso non opera la sospensione di cui all'art. 2941 n.7 cc, non essendo in gioco i rapporti tra la società e l'amministratore (v. sentenza n. 14036 del 26 novembre 2014 del Tribunale Milano).
Consegue che, nella specie, essendo indubbio che ha ricoperto la carica di Controparte_1
amministratore della società fino al 1.02.2017 e fino al 1.09.2015, Persona_1
l'azione proposta dagli odierni attori con atto del 20.07.2020 deve ritenersi tempestivamente esercitata nei confronti di entrambi gli amministratori.
Ciò posto, l'istruttoria condotta ha consentito di accertare diverse condotte illecite poste in essere dai predetti amministratori in danno della società. Nello specifico è emerso che durante il periodo dello loro gestione gli amministratori (ossia
Controparte_1 dal 27.05.2004 al 1.02.20217 e Persona_1 dal 27.05.2004 al
1.09.2015), hanno: a) omesso l'emissione di fatture senza rilevazione degli incassi per euro
24.490 (v. tabella riassuntiva di pag. 180 e 181 ultima relazione); b) omesso di rendicontare, seppure regolarmente fatturati, la riscossione dei crediti per canoni nei confronti dei maggiori clienti: "Bingo”, “Dipa Giocattoli” e “Zangaloro”, per complessivi euro 45.905; c) omesso di fatturare altrettanti crediti per canoni riscossi per complessivi euro 146.430, rispetto ai quali all'esito della verifica ispettiva della Guardia di Finanza sono state comminate sanzioni per complessivi euro 38.459 (v. pag. 101 ctu); d) omesso di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali per complessivi euro 446.441, condotta che ha generato un danno complessivo alla società pari ad € 107.273, corrispondente alle sanzioni e agli interessi che non si sarebbero maturati ove gli amministratori anziché tenere le condotte illecite sopra indicate, avessero tempestivamente pagato i debiti verso l'Erario (v. ctu pag. 131).
Il danno cagionato alla società dalle condotte illecite sopra descritte ascende così ad euro
362.557, rispetto al quale per il periodo di gestione comune dal 1/1/2014 al 31/8/2015, ne rispondono solidalmente i convenuti Controparte_1 e gli eredi di Persona_1
[...] (ciascuno per la quota di eredità corrispondente) fino alla concorrenza di euro
293.814; mentre, per il periodo gestorio 1/9/2015 - 31/12/2016 durante il quale CP_1
[...] ha operato come amministratore unico, lo stesso ne risponde in via esclusiva per complessivi ulteriori euro 68.744.
-Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), alla società spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulle somme predette, rivalutate annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. A decorrere dalla data del 31.10.2014 (quale data intermedia tra il 1/1/2014 e il 31/8/2015), per il danno relativo al periodo di gestione comune e dal 30.04.2016 (quale data intermedia tra il 1/9/2015 e il 31/12/2016) per il danno relativo al periodo di gestione affidato esclusivamente al convenuto Controparte_1 Il danno complessivamente calcolato ascende così per il periodo di gestione comune ad euro
395.769,77 (di cui euro € 293.814 per capitale, euro 39.961,02 per interessi ed euro 61.994,75 per rivalutazione) e per il periodo di gestione esclusiva di Controparte_1 ad euro 92.531,15 (di cui euro 68.744,00 per capitale, euro 8.869,70 per interessi ed euro 14.917,45 per rivalutazione), somme alle quali, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 25.372,00, di cui euro 3.372,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
mentre vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute dalla società costituita in persona del nuovo amministratore, in quanto nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti mentre la stessa beneficerà della condanna.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 03.02.2025) vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: condanna Controparte_1 al pagamento, in favore della CP_4 della somma complessiva di euro 488.300,92 oltre interessi al tasso legale dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo, per le causali indicate nella motivazione, e fino alla concorrenza di euro 92.531,15, in solido con
,questi ultimi nella qualità di Parte_1 e CP_3 Controparte_2
, ciascuno per la quota di eredità corrispondente. eredi di Persona 1
,
Condanna و Parte_1 e CP_3 in solido Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 25.372,00, di cui euro 3.372,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese anticipate dalla CP_4
Pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, Controparte_2 Controparte_1
,
le spese della ctu (già liquidate con decreto del Parte_1 CP_3 e
,
03.02.2025).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il
09.07.2025.
Il Giudice La Presidente
Daniela Galazzi Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
composto dai sigg.ri Magistrati
Presidente dr.sa Daniela Galazzi
dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice
dr.sa Claudia Spiga Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9206 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
,rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Miceli con Parte_1 e Parte_2
elezione di domicilio a Palermo, via Libertà n. 39
attori
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Gambino e Maria Clara Grassa,
con elezione di domicilio presso quest'ultima a Palermo, piazza San marino n.14. convenuti
E
,tutti nella qualità di eredi di [...] CP_3 Controparte_2
, Parte_1 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Grazia Leonardi e Federico Primavera, con elezione di domicilio Palermo, via Cluverio n. 14
convenuti e nei confronti di
CP_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 con elezione di domicilio a Palermo, via Edmondo De Amicis n.1
convenuta CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 27.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2 premesso di essere titolari rispettivamente di una Parte_1
,
quota pari al 7,99% ciascuno del capitale sociale della società CP_4 hanno convenuto in giudizio Controparte_1 (amministratore della società dal 27.05.2004 al 1.02.2017), e
Controparte_2 Parte_1 e CP_3 (questi n.q. di eredi di [...]
,amministratore della società dal 27.05.2004 alla data del decesso: 1.09.2015), Persona_1
nonché la società CP_4 chiedendo la condanna dei predetti amministratori al risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio da essi poste in essere nell'esercizio delle loro funzioni.
Nello specifico hanno contestato: a) l'irregolare emissione di fatture;
b) l'omessa indicazione di taluni ricavi;
c) l'illecita gestione della cassa sociale;
d) l'omesso pagamento delle tasse e dei tributi, cui è conseguita l'emissione di sanzioni con conseguente pregiudizio dei creditori e della società. Hanno altresì lamentato di essere stati esclusi da ogni forma di compartecipazione nella gestione societaria e di non avere ricevuto nessuna informazione relativa alla contabilità e all'attività sociale, nonostante le numerose richieste più volte inoltrate agli amministratori.
Si sono costituiti i convenuti, i quali con distinte difese hanno tutti preliminarmente eccepito l'incompetenza in virtù della clausola compromissoria dell'art. 20 dello Statuto che devolve ad un collegio arbitrale ""Le controversie che potessero sorgere fra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori,
o i soci tra di essi... e la prescrizione dell'azione di responsabilità esperita ai sensi dell'art.2476 cc. "
Nel merito hanno contestato le presunte condotte illecite addebitate agli amministratori e hanno chiesto il rigetto di tutte le domande proposte.
La società CP_4 costituita in persona del nuovo amministratore, ha invece contestato l'omessa comunicazione delle informazioni sociali richieste dagli attori e ha sostanzialmente aderito alle domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti dei precedenti amministratori.
Così ricostruita brevemente la vicenda, preliminarmente, a fronte della reiterata eccezione di incompetenza, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia. Osserva, infatti, il Tribunale che la clausola compromissoria invocata dai convenuti non può ritenersi valida in relazione al disposto dell'art. 34 d. l.vo 5/03, e va pertanto disattesa, essendo rimessa la nomina degli arbitri agli stessi soci e non ad un soggetto terzo come previsto dal D.Lgs. citato (Cass. sez. 1^ civ. n. 16556/20).
Nel merito si osserva che la domanda promossa dagli odierni attori va qualificata quale azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c., secondo cui ciascun socio, in veste di sostituto processuale (art.81 cpc), può far valere in nome proprio il diritto della società alla reintegrazione, per equivalente monetario, del pregiudizio al proprio patrimonio, derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione che, per legge e per statuto, gravano sull'amministratore in forza del rapporto di preposizione fra quest'ultimo e la società.
Così qualificata la domanda, la stessa deve ritenersi tempestivamente proposta.
Ed infatti, l'azione di responsabilità sociale esercitata dal socio è soggetta alla prescrizione quinquennale (art.2949 cc) che decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, ferma restando, però, la sospensione del termine fino a quando l'amministratore sia in carica (art. 2941
n. 7 c.c.). Non può essere condivisa invero la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui la prescrizione non resterebbe sospesa nei confronti del socio in pendenza della carica ricoperta dall'amministratore e ciò in virtù del potere di controllo del socio sull'operato degli amministratori che lo legittima ad agire autonomamente a prescindere, cioè, da una delibera di autorizzazione della società.
Osserva in merito il Collegio che la ratio della sospensione della prescrizione è quella di consentire all'amministratore un periodo di tempo maggiore per porre rimedio ad eventuali sue condotte di "mala gestio", garanzia che non v'è ragione di escludere qualora la medesima azione sociale venga esercitata dal socio in via sostitutiva. Diversa è l'ipotesi invece in cui il socio si avvale dell'azione individuale di cui all'art. 2395 cc, lamentando cioè una lesione diretta del proprio patrimonio: in tal caso non opera la sospensione di cui all'art. 2941 n.7 cc, non essendo in gioco i rapporti tra la società e l'amministratore (v. sentenza n. 14036 del 26 novembre 2014 del Tribunale Milano).
Consegue che, nella specie, essendo indubbio che ha ricoperto la carica di Controparte_1
amministratore della società fino al 1.02.2017 e fino al 1.09.2015, Persona_1
l'azione proposta dagli odierni attori con atto del 20.07.2020 deve ritenersi tempestivamente esercitata nei confronti di entrambi gli amministratori.
Ciò posto, l'istruttoria condotta ha consentito di accertare diverse condotte illecite poste in essere dai predetti amministratori in danno della società. Nello specifico è emerso che durante il periodo dello loro gestione gli amministratori (ossia
Controparte_1 dal 27.05.2004 al 1.02.20217 e Persona_1 dal 27.05.2004 al
1.09.2015), hanno: a) omesso l'emissione di fatture senza rilevazione degli incassi per euro
24.490 (v. tabella riassuntiva di pag. 180 e 181 ultima relazione); b) omesso di rendicontare, seppure regolarmente fatturati, la riscossione dei crediti per canoni nei confronti dei maggiori clienti: "Bingo”, “Dipa Giocattoli” e “Zangaloro”, per complessivi euro 45.905; c) omesso di fatturare altrettanti crediti per canoni riscossi per complessivi euro 146.430, rispetto ai quali all'esito della verifica ispettiva della Guardia di Finanza sono state comminate sanzioni per complessivi euro 38.459 (v. pag. 101 ctu); d) omesso di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali per complessivi euro 446.441, condotta che ha generato un danno complessivo alla società pari ad € 107.273, corrispondente alle sanzioni e agli interessi che non si sarebbero maturati ove gli amministratori anziché tenere le condotte illecite sopra indicate, avessero tempestivamente pagato i debiti verso l'Erario (v. ctu pag. 131).
Il danno cagionato alla società dalle condotte illecite sopra descritte ascende così ad euro
362.557, rispetto al quale per il periodo di gestione comune dal 1/1/2014 al 31/8/2015, ne rispondono solidalmente i convenuti Controparte_1 e gli eredi di Persona_1
[...] (ciascuno per la quota di eredità corrispondente) fino alla concorrenza di euro
293.814; mentre, per il periodo gestorio 1/9/2015 - 31/12/2016 durante il quale CP_1
[...] ha operato come amministratore unico, lo stesso ne risponde in via esclusiva per complessivi ulteriori euro 68.744.
-Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), alla società spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulle somme predette, rivalutate annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. A decorrere dalla data del 31.10.2014 (quale data intermedia tra il 1/1/2014 e il 31/8/2015), per il danno relativo al periodo di gestione comune e dal 30.04.2016 (quale data intermedia tra il 1/9/2015 e il 31/12/2016) per il danno relativo al periodo di gestione affidato esclusivamente al convenuto Controparte_1 Il danno complessivamente calcolato ascende così per il periodo di gestione comune ad euro
395.769,77 (di cui euro € 293.814 per capitale, euro 39.961,02 per interessi ed euro 61.994,75 per rivalutazione) e per il periodo di gestione esclusiva di Controparte_1 ad euro 92.531,15 (di cui euro 68.744,00 per capitale, euro 8.869,70 per interessi ed euro 14.917,45 per rivalutazione), somme alle quali, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 25.372,00, di cui euro 3.372,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
mentre vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute dalla società costituita in persona del nuovo amministratore, in quanto nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti mentre la stessa beneficerà della condanna.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 03.02.2025) vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: condanna Controparte_1 al pagamento, in favore della CP_4 della somma complessiva di euro 488.300,92 oltre interessi al tasso legale dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo, per le causali indicate nella motivazione, e fino alla concorrenza di euro 92.531,15, in solido con
,questi ultimi nella qualità di Parte_1 e CP_3 Controparte_2
, ciascuno per la quota di eredità corrispondente. eredi di Persona 1
,
Condanna و Parte_1 e CP_3 in solido Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 25.372,00, di cui euro 3.372,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese anticipate dalla CP_4
Pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, Controparte_2 Controparte_1
,
le spese della ctu (già liquidate con decreto del Parte_1 CP_3 e
,
03.02.2025).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il
09.07.2025.
Il Giudice La Presidente
Daniela Galazzi Emanuela Piazza