Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 21587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21587 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10416 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 15 luglio 2025 alla commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale concernente la documentazione inerente al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale di cui alla domanda dell’11 dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. AT NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino egiziano, agisce per accedere ai documenti amministrativi inerenti alla sua pratica di richiesta di protezione internazionale, presentata il 13 dicembre 2023 e in relazione alla quale ha sostenuto il colloquio presso la commissione territoriale di Roma in data 20 marzo 2025.
2. Non avendo ricevuto piú alcuna notizia dall’amministrazione, né in relazione all’esito della procedura, né in merito all’eventuale supplemento istruttorio necessario, in data 17 maggio 2025 ha presentato istanza di accesso agli atti per ottenere sia il provvedimento di definizione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, sia la ricevuta di ritorno e il c.d. modulo Cad della raccomandata inviata ai sensi dell’art. 11, comma 3- quater d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per irreperibilità. Tale richiesta è rimasta inevasa e la descritta inerzia è contestata nell’odierno giudizio.
3. Pur ritualmente intimata, l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
4. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, con espresso avviso circa possibili profili di inammissibilità del ricorso.
5. Il Collegio ritiene – in linea con un precedente recente della Sezione (Tar Lazio, sez. I, 23 ottobre 2025, n. 18425) – che il ricorso sia manifestamente inammissibile.
6. Il ricorrente, infatti, ha esperito l’azione ex art. 116 c.p.a. chiedendo l’ostensione non di documenti amministrativi effettivamente esistenti e già formati, bensí per accedere a ipotetici atti che sarebbero stati emessi dall’amministrazione, ma della cui esistenza, al momento del ricorso e della stessa istanza ostensiva stragiudiziale, non vi era alcuna prova e di cui lo stesso ricorrente ammette la possibile inesistenza.
7. Come precisato nel precedente della Sezione sopra richiamato, la domanda di accesso deve avere ad oggetto documentazione amministrativa già formata e già esistente, e non già ipotetici provvedimenti che l’amministrazione possa o sia in procinto di adottare, dovendosi altrimenti ammettere, in modo affatto ultroneo rispetto alle finalità dell’istituto, una natura meramente «preventiva» e esplorativa dell’azione ostensiva de qua .
8. In altre parole, gli atti di cui si domanda l’ostensione, non appaiono esistere in rerum natura , in ragione della mancata conclusione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale: appare evidente, dunque, che l’interessato, al piú, può agire con i varî mezzi procedimentali e processuali approntati dall’ordinamento, al fine di conoscere lo stato dell’ iter amministrativo, risultando viceversa totalmente inconferente lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi.
9. Il presente ricorso deve dunque essere dichiarato manifestamente inammissibile.
10. Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AT NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT NO | ER OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.