Art. 2.
Alle spese di mantenimento provvedono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000;
la provincia di Aquila con L. 2,500;
il comune di Aquila con L. 13,500;
la Camera di commercio ed arti di Aquila con L. 4000;
la Congregazione di carita' di Aquila con L. 500;
la Cassa di risparmio di Aquila con L. 1000 sino al 1914 e con quelle somme che di anno in anno potra' destinarvi da quella epoca in poi.
Il Comune di Aquila si obbliga inoltre a tutte le prestazioni di cui all' art. 5 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187 .
Alle spese di mantenimento provvedono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000;
la provincia di Aquila con L. 2,500;
il comune di Aquila con L. 13,500;
la Camera di commercio ed arti di Aquila con L. 4000;
la Congregazione di carita' di Aquila con L. 500;
la Cassa di risparmio di Aquila con L. 1000 sino al 1914 e con quelle somme che di anno in anno potra' destinarvi da quella epoca in poi.
Il Comune di Aquila si obbliga inoltre a tutte le prestazioni di cui all' art. 5 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187 .