Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6468/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
All'udienza del 29.04.2025, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.
6468/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1 P.IVA_1
pore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maria Cre- scenzo e Michele Crescenzo, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Sarno (SA), alla via Nuova Lavorate n. 269;
Opponente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dagli Avv. Angelo Francesco Vangone e Teresa Falco, unitamente ai quali eletti- vamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Is. F.3;
Opposta
OGGETTO: Noleggio.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società Controparte_1
(per brevità , con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), in persona del le- CP_1
gale rappresentante pro tempore, adiva il Tribunale di Nola per ottenere un decreto in- giuntivo nei confronti della società con sede in Pagani (SA), in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, per il mancato pagamento di importi dovuti in forza di fatture relative a un "CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CON-
DUCENTE DEL 01/05/2022 TRATTORE FH402ZZ". educeva di aver in- CP_1
Parte trattenuto un rapporto commerciale con nel medesimo settore del trasporto e della Parte logistica e che aveva omesso il pagamento di 8 fatture mensili emesse da maggio a
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€ 3.000,00 oltre IVA), per un totale di € 29.280,00.
Il Tribunale di Nola, Dott.ssa Donatella Cennamo, con decreto ingiuntivo n. 1567/2023 emesso in data 18.10.2023 nel procedimento monitorio R.G. n. 5467/2023, accoglieva il Parte ricorso di e ingiungeva a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
29.280,00, oltre interessi al tasso ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza di ogni fattura, non- ché le spese e competenze della procedura liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.370,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Il decreto ingiuntivo veniva notifi- cato in data 18.10.2023 (secondo l'opponente) o 27.11.2023 (secondo l'opposta, data che sembra riferirsi alla notifica dell'opposizione).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la società rappresentata dagli Parte_1
Avv.ti Maria Crescenzo e Michele Crescenzo, proponeva formale e ampia opposizione con atto di citazione. L'opponente contestava radicalmente il credito vantato da sostenendo che fosse ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto. CP_1
eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per assoluta Parte_1
mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.. A suo dire, i documenti prodotti dall'oppo- sta in fase monitoria erano mere copie fotostatiche, non provate conformi agli originali,
e inidonei a dimostrare la pretesa creditizia. Impugnava e disconosceva integralmente tali documenti, inclusa l'iscrizione all'albo trasportatori (considerata non valida per l'an- no di emissione delle fatture), il contratto di noleggio (per mancata sottoscrizione da
Parte parte di e inidoneità delle firme apposte), le fatture (considerate meri documenti Parte contabili unilaterali, generici e mai accettati o conosciuti da , i solleciti di paga-
Parte mento (mai giunti nella sfera di conoscibilità di , e i libri IVA (anch'essi meri do- cumenti contabili unilaterali).
Nel merito, sosteneva l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento, ri- Parte_1
badendo che l'opposta non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza né del quantum dell'obbligazione. Deduceva la nullità del contratto di noleggio o la sua mancata conclu- sione, poiché on avrebbe avuto i requisiti di legge per concedere in locazio- CP_1
ne un veicolo e, in particolare, non poteva noleggiare un mezzo di proprietà di una so- cietà di leasing (BNP Paribas), configurando un divieto di sublocazione. Affermava che on aveva mai consegnato i documenti di circolazione aggiornati, impeden- CP_1
do di fatto l'utilizzo del veicolo. Contestava inoltre la pretesa per violazione del diritto di difesa, non essendo possibile comprendere dai documenti prodotti tipologia, quantità
e qualità dei servizi richiesti.
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eccepiva la carenza di legittimazione attiva di sulla quale Parte_1 CP_1
incombeva l'onere di provare la regolare fornitura dei servizi e la consegna del veicolo.
Sottolineava che l'onere probatorio nel giudizio di opposizione grava sull'opposta, quale attore sostanziale. In caso di accertamento del credito, chiedeva che l'importo venisse rideterminato in misura ridotta, e qualora fosse dimostrata l'effettiva consegna e utilizzo nonostante la nullità del contratto, che il canone fosse determinato come un indennizzo mensile, senza interessi moratori o legali.
L'opponente eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda e del procedimento moni- torio per il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi
Con dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, chiedendo un rinvio per consentirne l'espletamento. chiedeva la condanna di er temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c.. Chiede- CP_1
va che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la non certezza, illiquidità e inesigibilità del credito.
La società rappresentata dagli Avv.ti Angelo Controparte_1
Francesco Vangone e Teresa Falco, si costituiva in giudizio per resistere all'opposizio-
Parte ne. Impugnava e contestava integralmente le domande ed eccezioni di ritenendole infondate in fatto e diritto. educeva la piena legittimità del contratto di noleggio stipulato, richiamando CP_1
l'art. 84 C.d.s. che consente alle società iscritte all'albo degli autotrasportatori (come
Parte e di concedere in locazione veicoli di cui non siano proprietarie ma CP_1
che detengano in forza di contratto di locazione (leasing), purché il proprietario abbia sede in uno Stato membro dell'UE (come BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a.). Citava circolari ministeriali a supporto della legittimità del "nolo a freddo" da parte del locata- rio.
Parte Contestava il disconoscimento dei documenti operato da definendolo irrituale, pretestuoso e temerario, in quanto generico e non conforme ai requisiti di specificità e determinatezza. Ribadiva che la documentazione prodotta in fase monitoria fosse esente da vizi. Parte rgomentava che non potesse contestare il mancato utilizzo o la manca- CP_1
ta consegna del veicolo, avendo essa stessa prodotto la carta di circolazione del mezzo, il che presupponeva la sua disponibilità materiale. Affermava che il veicolo avesse cir- colato per tutta la durata del contratto (maggio-dicembre 2022) come provato da estratto satellitare. Negava che il mancato aggiornamento della carta di circolazione precludesse l'utilizzo, non applicandosi l'art. 94 C.d.s. ai trasporti professionali.
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Quanto all'onere probatorio, ichiarava di averlo assolto producendo il con- CP_1
Parte tratto, la corrispondenza e le fatture, e che spettasse a provare fatti impeditivi, mo- dificativi o estintivi del credito. Sosteneva l'infondatezza delle contestazioni sulla tipo- logia, quantità e qualità dei servizi, chiaramente indicate nel contratto. Evidenziava l'in- Parte verosimiglianza delle difese di che non aveva mai contestato le fatture o l'indispo- nibilità del mezzo durante il rapporto.
In merito alle eccezioni di procedibilità, eccepiva l'inapplicabilità della ne- CP_1
goziazione assistita nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in base all'art. 3, comma 3, D.L. 132/2014. Escludeva altresì l'applicabilità della mediazione obbligatoria, in quanto non prevista per le locazioni di beni mobili.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'eccezione di nullità del contratto fosse accolta, hiedeva comunque l'accertamento del proprio diritto di credito a ti- CP_1
tolo di ingiustificato arricchimento per la detenzione e il beneficio patrimoniale tratto da
Parte dall'utilizzo del veicolo. hiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo CP_1
opposto ex art. 648 c.p.c., ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pron- ta soluzione.
Pertanto, oncludeva chiedendo, in rito, il rigetto dell'eccezione di improce- CP_1
dibilità e in via incidentale la provvisoria esecutività del D.I.. Nel merito, chiedeva in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., in subordine l'accerta- mento del credito per la somma ritenuta di giustizia e in ulteriore subordine l'accerta- mento del diritto a titolo di ingiustificato arricchimento, in ogni caso con vittoria di spe- se e competenze di lite. Chiedeva ammettersi prova testimoniale.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata.
Occorre premettere che la procedura di negoziazione assistita non è applicabile ai pro- cedimenti di cognizione ordinaria instauratisi a seguito di opposizione a decreto ingiun- tivo.
Quanto al merito della pretesa va osservato quanto segue.
1)Il primo motivo di doglianza è rappresentato dall'eccezione di mancata sottoscrizione del contratto posto a fondamento della domanda monitoria in virtù del disconoscimento, operato dall'opponente, della firma apposta al contratto dell'1 maggio 2022.
Con riguardo al disconoscimento della persona giuridica, tuttavia, è stato osservato che
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perché sia validamente effettuato, con l'onere per l'avversario (che insista nell'avvalersi dello scritto) di chiederne la verificazione, si richiede un'articolata dichiarazione di di- versità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determi- nato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass
7240/2019; 3260/2010; 12179/1997). Con la precisazione che la considerazione vale per tutti i funzionari della persona giuridica che ne abbiano il potere rappresentativo nei li- miti oggettivi segnati dalla natura dell'incarico (Cass 1135/1992).
Nel caso di specie parte opponente non chiarisce neppure se il disconoscimento moves- se dalla contestazione dell'identificazione del sottoscrittore, dell'esistenza di poteri rap- presentativi in capo al sottoscrittore, dell'autografia dell'apparente autore della sottoscri- zione, o della riferibilità della sottoscrizione a tutte le pagine del documento limitandosi a riferire che le firme apposte ad entrambe le pagine del documento “non sono ricondu- cibili all'allora legale rappresentante”, non solo omettendo di specificarne l'identità, ma anche omettendo di riferire se vi fossero, all'epoca della sottoscrizione, ulteriori soggetti o organi dotati di potere rappresentativo.
Per tali ragioni il disconoscimento in questione non può ritenersi valido ed efficace.
2)Quanto all'eccezione di nullità del contratto devono qui condividersi le argomenta- zioni del Tribunale di Milano, sentenza n.223/2020 del 10/1/2020, pubblicata in data
13/1/2020. La società opponente sostiene che il contratto posto a fondamento delle do- mande sarebbe nullo per violazione dell'art. 84, comma 3, codice della strada – che dice essere norma imperativa –, la quale consente all'autotrasportatore di merci per conto terzi di utilizzare veicoli di proprietà di altra impresa italiana che sia iscritta all'albo de- gli autotrasportatori e che sia munita di regolare autorizzazione “l'impresa italiana iscritta all'albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazio- ni”). A detta dell'opponente, la proprietà del veicolo, in capo all'impresa che lo concede in locazione, è requisito essenziale, ai fini della validità del contratto.
L'assunto è privo di pregio.
In primo luogo, l'opponente deduce sic et simpliciter il carattere imperativo della dispo-
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sizione, ma non spiega perché il requisito della proprietà del veicolo sarebbe previsto a tutela di un interesse pubblico generale (Cass., S.U., n. 2697/1972, Cass. 11256/2003, n.
6601/1982) ovvero di norme costituzionali o di norme ordinarie che attuano detti prin- cipi. Solo in queste ipotesi può infatti essere ravvisata l'imperatività di una disposizione normativa. La natura imperativa della norma è meramente assertiva e non risulta sup- portata da adeguate argomentazioni.
Peraltro, il fatto che i veicoli non siano di proprietà della locatrice ma in leasing finan- ziario non contrasta con alcun interesse pubblico, atteso che la convenuta ne ha la giuri- dica disponibilità, con la connessa facoltà di concederli in locazione. È un principio ge- nerale dell'ordinamento quello secondo cui non soltanto il proprietario, ma chiunque ha la disponibilità di un bene può concederlo in locazione;
la qualità di proprietario non è quindi necessaria ai fini della locazione del bene.
Inoltre, la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacchè l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso “salvo che la legge dispon- ga diversamente”, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (Cass., n. 19196/2016).
Nella fattispecie, il meccanismo sanzionatorio a carattere amministrativo di cui all'art
84 cds predispone una tutela adeguata ed esaustiva per la violazione della norma, a fron- te della quale la nullità dei rapporti sul piano civilistico sarebbe ultronea ed ingiustifica- ta.
Va in ogni caso evidenziato che l'opposta ha dimostrato l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di entrambe le parti (all. 6 e 10 alla comparsa di risposta).
3) quanto all'utilizzo del mezzo, questo non risulta sostanzialmente contestato da parte opponente;
viene dedotto genericamente che il mancato aggiornamento del libretto di circolazione non avrebbe consentito l'utilizzo del mezzo ma, in disparte la considera- zione che non viene sollevata eccezione di inadempimento, né proposta domanda di ri- soluzione per inadempimento né richiesto il risarcimento del danno, a fronte della pro- duzione di parte opposta dell'estratto satellitare che dimostra la circolazione del veicolo noleggiato per il periodo cui fanno riferimento le fatture, non vi è stata contestazione sul punto. In definitiva nessun ostacolo vi è stato alla circolazione del mezzo e, quindi, all'attuazione del regolamento contrattuale.
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4)In definitiva, accertata la conclusione di un valido contratto, la previsione del prezzo pattuito e la regolare esecuzione del regolamento pattizio, l'opposizione va rigettata.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applica- zione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre
[...]
IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Ange- lo Francesco Vangone e Teresa Falco dichiaratisi antistatari.
Nola, 29/4/2025
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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