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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 2778 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. GIACCARI DANILO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 10/10/2023;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi € 2967,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. , liquidate in euro Persona_1
580,00 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona CP_1 del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992, già riconosciutogli e poi revocato.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice infatti ha confermato che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata per avere diritto al riconoscimento dello stato di handicap grave e in particolare che presenta un complesso di
2 patologie somatiche limitanti, con connotazione di gravità, le sue possibilità di autonoma estrinsecazione nel mondo relazionale sociale, necessitando per le stesse di assistenza continua e globale.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico era presente al momento della visita di revisione.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
La parte ricorrente ha quindi diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla data della visita di revisione (del
10/10/2023).
Le spese di lite, unitamente a quelle di C.T.U., vanno poste a carico dell' secondo il principio di soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 13 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. GIACCARI DANILO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 10/10/2023;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi € 2967,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. , liquidate in euro Persona_1
580,00 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona CP_1 del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992, già riconosciutogli e poi revocato.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice infatti ha confermato che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata per avere diritto al riconoscimento dello stato di handicap grave e in particolare che presenta un complesso di
2 patologie somatiche limitanti, con connotazione di gravità, le sue possibilità di autonoma estrinsecazione nel mondo relazionale sociale, necessitando per le stesse di assistenza continua e globale.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico era presente al momento della visita di revisione.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
La parte ricorrente ha quindi diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla data della visita di revisione (del
10/10/2023).
Le spese di lite, unitamente a quelle di C.T.U., vanno poste a carico dell' secondo il principio di soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 13 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno
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