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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 16/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PIGLIONICA VITO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3150/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1701/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LOMBARDIA sez. 14 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi verbaleudienza)
Resistente/Appellato: (vedi verbale udienza)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.70 d. lgs. n.546/92 e successive modificazioni (ora art.128 d.lgs. n.175/2024) datato 14 ottobre 2025 e consegnato in pari data al Comune di Milano l'avv. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), in proprio ex art.86 c.p.c., ha chiesto a questo Giudice l'adozione dei provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza – in luogo del Comune di Milano - agli obblighi derivanti dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n.1701/2005 in data 02.04./14.07.2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Lombardia in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria – con sentenza n.11088/2024 in data 09/24 aprile 2024 che – per quanto qui interessa – ha condannato il Comune di Milano alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre esborsi, accessori ed oneri di legge.
Il Comune di Milano si è costituito nel presente giudizio con controdeduzioni datate 21 novembre 2025 ed alla udienza monocratica (art.70 comma 10 bis d.p.r. n.546/1992) del 26 novembre 2025 ha chiesto un rinvio “al fine di concludere la procedura liquidatoria già attivata”.
Il ricorrente con memorie datate 24 novembre 2025, 10 e 17 dicembre 2025, ha evidenziato la mancata corresponsione delle somme dovute mentre il Comune, con memoria datata 12 dicembre 2025, ha prodotto copia dei mandati di pagamento nn.5645677 e 5646922 datati 7 dicembre 2025 per l'importo, rispettivamente, di euro 2.392,00 e di euro 2.452,00 diretti al tesoriere s.p.a. Banca_1 in forza dei provvedimenti autorizzativi – atti liquidazione – rispettivamente n.022474 del 25 novembre 2025 e n.023167 del 2 dicembre 2025.
Alla successiva udienza del 17 dicembre 2025, in presenza delle parti da remoto, la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è fondato e va accolto con conseguente condanna del soccombente Comune di Milano al pagamento delle spese processuali della presente fase del procedimento, liquidate – tenuto conto del valore della domanda ed applicati i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n.55 - in complessivi euro
1.979,00 (euro 635,00 per studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 919,00 per decisione, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022 n.147 in G.U. 8 ottobre 2022 n.236) oltre il 15% spese generali più IVA e contributo cassa di previdenza come per legge.
Quanto alle questioni relative al titolo esecutivo, alla competenza del giudice unico di questa Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado ed al contenuto delle sentenze già indicate, questo Giudice evidenzia l'intervenuta irrevocabilità delle sentenze stesse.
Si provvede, pertanto, nel dispositivo che segue, all'indicazione delle statuizioni necessarie per l'adempimento coattivo dell'obbligazione nascente dalla actio iudicati disponendo:
a) l'accoglimeto il ricorso di Ricorrente_1;
b) la conferma della condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre esborsi, accessori ed oneri di legge a seguito del giudizio di rinvio;
c) la condanna il Comune al pagamento delle spese processuali della presente fase che si liquidano in complessivi euro 1.979,00 per onorari oltre il 15% spese generali più IVA e contributo cassa di previdenza.
Il Commissario ad acta provvederà, al fine di ottemperare a quanto sopra, è espressamente autorizzato ad accedere e/o ad assumere informazioni presso il tesoriere comunale s.p.a. Banca_1 anche mediante l'esame e l'acquisizione di copia autentica dei mandati di pagamento nn.5645677 e 5646922 datati 7 dicembre 2025 per l'importo, rispettivamente, di euro 2.392,00 e di euro 2.452,00 diretti al tesoriere s.p.a. e dei provvedimenti autorizzativi – atti liquidazione – rispettivamente n.022474 del 25 novembre 2025 e n.023167 del 2 dicembre 2025 prodotti dal Comune resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciandosi sul ricorso datato 14 ottobre 2025, così decide:
a) ordina che il Comune provveda al pagamento di tutte le somme predette ed ai titoli suindicati nel termine di trenta (30) giorni dalla notificazione della presente sentenza;
b) scaduto il predetto termine, il Collaboratore Tributario sig. Nominativo_1, nato a [...] il Data_1, sin d'ora nominato Commissario ad acta, provvederà ad ottemperare a quanto sopra, con le modalità indicate in motivazione;
c) disporrà il pagamento integrale delle somme dovute al ricorrente e dei relativi interessi moratori, oltre alle spese del presente giudizio, nell'ulteriore termine di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine di trenta giorni;
d) fissa sin d'ora il compenso del Commissario ad acta in euro 1.500,00 oltre alle spese di viaggio ed altre eventuali allegate e documentate autorizzandolo all'utilizzo del mezzo proprio per l'espletamento dell'incarico;
e) dell'ottemperanza della presente sentenza dovrà essere data notizia a cura dell'Ufficio adempiente o del Commissario ad acta, con breve relazione da depositarsi in segreteria, e ciò al fine di addivenire alla declaratoria di chiusura del procedimento.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PIGLIONICA VITO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3150/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1701/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LOMBARDIA sez. 14 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi verbaleudienza)
Resistente/Appellato: (vedi verbale udienza)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.70 d. lgs. n.546/92 e successive modificazioni (ora art.128 d.lgs. n.175/2024) datato 14 ottobre 2025 e consegnato in pari data al Comune di Milano l'avv. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), in proprio ex art.86 c.p.c., ha chiesto a questo Giudice l'adozione dei provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza – in luogo del Comune di Milano - agli obblighi derivanti dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n.1701/2005 in data 02.04./14.07.2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Lombardia in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria – con sentenza n.11088/2024 in data 09/24 aprile 2024 che – per quanto qui interessa – ha condannato il Comune di Milano alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre esborsi, accessori ed oneri di legge.
Il Comune di Milano si è costituito nel presente giudizio con controdeduzioni datate 21 novembre 2025 ed alla udienza monocratica (art.70 comma 10 bis d.p.r. n.546/1992) del 26 novembre 2025 ha chiesto un rinvio “al fine di concludere la procedura liquidatoria già attivata”.
Il ricorrente con memorie datate 24 novembre 2025, 10 e 17 dicembre 2025, ha evidenziato la mancata corresponsione delle somme dovute mentre il Comune, con memoria datata 12 dicembre 2025, ha prodotto copia dei mandati di pagamento nn.5645677 e 5646922 datati 7 dicembre 2025 per l'importo, rispettivamente, di euro 2.392,00 e di euro 2.452,00 diretti al tesoriere s.p.a. Banca_1 in forza dei provvedimenti autorizzativi – atti liquidazione – rispettivamente n.022474 del 25 novembre 2025 e n.023167 del 2 dicembre 2025.
Alla successiva udienza del 17 dicembre 2025, in presenza delle parti da remoto, la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è fondato e va accolto con conseguente condanna del soccombente Comune di Milano al pagamento delle spese processuali della presente fase del procedimento, liquidate – tenuto conto del valore della domanda ed applicati i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n.55 - in complessivi euro
1.979,00 (euro 635,00 per studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 919,00 per decisione, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022 n.147 in G.U. 8 ottobre 2022 n.236) oltre il 15% spese generali più IVA e contributo cassa di previdenza come per legge.
Quanto alle questioni relative al titolo esecutivo, alla competenza del giudice unico di questa Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado ed al contenuto delle sentenze già indicate, questo Giudice evidenzia l'intervenuta irrevocabilità delle sentenze stesse.
Si provvede, pertanto, nel dispositivo che segue, all'indicazione delle statuizioni necessarie per l'adempimento coattivo dell'obbligazione nascente dalla actio iudicati disponendo:
a) l'accoglimeto il ricorso di Ricorrente_1;
b) la conferma della condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre esborsi, accessori ed oneri di legge a seguito del giudizio di rinvio;
c) la condanna il Comune al pagamento delle spese processuali della presente fase che si liquidano in complessivi euro 1.979,00 per onorari oltre il 15% spese generali più IVA e contributo cassa di previdenza.
Il Commissario ad acta provvederà, al fine di ottemperare a quanto sopra, è espressamente autorizzato ad accedere e/o ad assumere informazioni presso il tesoriere comunale s.p.a. Banca_1 anche mediante l'esame e l'acquisizione di copia autentica dei mandati di pagamento nn.5645677 e 5646922 datati 7 dicembre 2025 per l'importo, rispettivamente, di euro 2.392,00 e di euro 2.452,00 diretti al tesoriere s.p.a. e dei provvedimenti autorizzativi – atti liquidazione – rispettivamente n.022474 del 25 novembre 2025 e n.023167 del 2 dicembre 2025 prodotti dal Comune resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciandosi sul ricorso datato 14 ottobre 2025, così decide:
a) ordina che il Comune provveda al pagamento di tutte le somme predette ed ai titoli suindicati nel termine di trenta (30) giorni dalla notificazione della presente sentenza;
b) scaduto il predetto termine, il Collaboratore Tributario sig. Nominativo_1, nato a [...] il Data_1, sin d'ora nominato Commissario ad acta, provvederà ad ottemperare a quanto sopra, con le modalità indicate in motivazione;
c) disporrà il pagamento integrale delle somme dovute al ricorrente e dei relativi interessi moratori, oltre alle spese del presente giudizio, nell'ulteriore termine di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine di trenta giorni;
d) fissa sin d'ora il compenso del Commissario ad acta in euro 1.500,00 oltre alle spese di viaggio ed altre eventuali allegate e documentate autorizzandolo all'utilizzo del mezzo proprio per l'espletamento dell'incarico;
e) dell'ottemperanza della presente sentenza dovrà essere data notizia a cura dell'Ufficio adempiente o del Commissario ad acta, con breve relazione da depositarsi in segreteria, e ciò al fine di addivenire alla declaratoria di chiusura del procedimento.