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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17004/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202501115087179 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente contesta la legittimità della cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 3.10.2025 (tassa auto 2020, importo di € 227,16) deducendo la estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
L'atto richiama, quale provvedimento presupposto, un avviso di accertamento notificato il 4.7.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile per mancata notifica alle controparti, come prescritto dagli artt. 16-bis e 20 del
D.Lgs. n. 546/1992.
Per costante giurisprudenza, incombe sul ricorrente, a pena di inammissibilità, l'onere di comprovare la rituale notifica del ricorso entro l'udienza di discussione della causa, al fine di consentire al giudice l'accertamento d'ufficio della corretta costituzione del rapporto processuale (Cassazione Civile, n. 1913/2024;
25285/2014).
Nella circostanza, non risulta comprovato il perfezionamento della notifica mediante il deposito della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. dell'atto introduttivo.
Ne consegue che l'assenza di prova circa l'effettiva ricezione del ricorso da parte delle parti convenute (le quali non sono comparse), riflettendosi sulla regolare costituzione del rapporto processuale, determina la inammissibilità del gravame.
Nulla in ordine alle spese processuali non essendosi costituite le controparti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla in ordine alle spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17004/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202501115087179 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente contesta la legittimità della cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 3.10.2025 (tassa auto 2020, importo di € 227,16) deducendo la estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
L'atto richiama, quale provvedimento presupposto, un avviso di accertamento notificato il 4.7.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile per mancata notifica alle controparti, come prescritto dagli artt. 16-bis e 20 del
D.Lgs. n. 546/1992.
Per costante giurisprudenza, incombe sul ricorrente, a pena di inammissibilità, l'onere di comprovare la rituale notifica del ricorso entro l'udienza di discussione della causa, al fine di consentire al giudice l'accertamento d'ufficio della corretta costituzione del rapporto processuale (Cassazione Civile, n. 1913/2024;
25285/2014).
Nella circostanza, non risulta comprovato il perfezionamento della notifica mediante il deposito della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. dell'atto introduttivo.
Ne consegue che l'assenza di prova circa l'effettiva ricezione del ricorso da parte delle parti convenute (le quali non sono comparse), riflettendosi sulla regolare costituzione del rapporto processuale, determina la inammissibilità del gravame.
Nulla in ordine alle spese processuali non essendosi costituite le controparti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla in ordine alle spese di giudizio.