Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/02/2026, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03801/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10489 del 2023, proposto da ER NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Morganti, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Maccarese s.p.a., società agricola benefit a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Amadio Vicerè, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 257528/22 del 22.11.2022, ricevuto in data 17.12.2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 8.820,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 21 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio
stradale;
di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente:
- della deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva
promosso il procedimento di esproprio;
dell’atto per AR R. BI del 16.02.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la FORUS s.p.a. (ora Maccarese spa) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al Foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.02.2023;
di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell’atto per AR R.
BI del 16.02.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881);
per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13.06.1997, il decreto 532 del 13.07.2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato o presupposto oggi non conosciuto;
in parte qua dell’elenco immobili “tipo A” beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.03.2023;
della deliberazione C.C. della Città di Fiumicino n. 23 del 20.04.2021 e del Regolamento sul canone Unico con essa approvato, in relazione ai commi 816 -847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino e di Maccarese s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il cons. AN MA RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto depositato il 24.7.2023 ER NT ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (notificato il 17.4.2023), a seguito di opposizione del 30.5.2023, per contestare l’atto in epigrafe, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro € 8.820,00 a titolo di indennità e sanzione per occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 21 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale.
Avverso il predetto provvedimento la parte ha dedotto:
(i) che sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la domanda riguarderebbe “l’accertamento della natura giuridica di alcuni terreni che l’Amministrazione assume appartenere al demanio eventuale (demanio stradale) sulla base di un procedimento di esproprio che non ha mai avuto esecuzione”, con correlato “accertamento, in via incidentale, della sussistenza dei presupposti per l’acquisto per usucapione del bene in capo al ricorrente possessore”, e dunque “l’accertamento delle conseguenze del mancato esercizio del potere autoritativo – discrezionale della P.A. sul terreno di cui la P.A. non è mai entrata in possesso”;
(ii) che l’area sarebbe “occupata da tempo immemore” dalla famiglia del ricorrente, che ai tempi dell’esproprio “l’effettivo occupante non venne in alcun modo coinvolto”, che l’area sarebbe stata oggetto di cessione volontaria da parte della Forus s.p.a. (oggi Maccarese s.p.a.) con contratto per notar R. BI rep. 27412, racc. 8881 del 16.02.1990 (di cui non sarebbe stato possibile verificare la tempestività ex art. 13 l. n. 2359/1865 per mancata ostensione della dichiarazione di pubblica utilità) e che comunque l’amministrazione non sarebbe mai entrata in possesso nell’area, con conseguente inefficacia della procedura di esproprio, così come sarebbe dimostrato dall’assenza di un verbale di immissione nonché dalla mancata realizzazione della rete di fognatura a cui l’esproprio era funzionale;
(iii) che l’indennità di occupazione è stata calcolata dal Comune sul presupposto che l’area sarebbe destinata a “demanio stradale”, circostanza che tuttavia non troverebbe alcun riscontro né dalla documentazione amministrativa né dall’effettivo stato dei luoghi;
(iv) che la disciplina regolamentare del Comune resistente relativa al canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 23 del 20 aprile 2021, contrasterebbe sia con la l. n. 160/2019 sia con gli artt. 23, 41, 42, 117, 118 e 119 Cost.;
(v) che l’ingiunzione sarebbe inoltre viziata per difetto di contraddittorio, di istruttoria e di motivazione.
La Maccarese s.p.a., costituitasi in giudizio il 28 luglio 2023, ha contestato preliminarmente la sussistenza della giurisdizione amministrativa ed ha controdedotto nel merito.
Anche il Comune di Fiumicino, nel costituirsi in resistenza, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e ha replicato alle censure articolate dalla parte ricorrente.
Con atto depositato il 22.8.2023 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Il 22 gennaio 2026, in vista dell’udienza di discussione, il Comune ha insistito nelle proprie eccezioni e difese.
Alla udienza pubblica del 24 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale occorre esaminare l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune e dalla società controinteressata.
L’eccezione è fondata, come già statuito dalla Sezione in un caso analogo (v. sent. n. 19494 del 4.11.2025).
L’oggetto della domanda (c.d. petitum sostanziale) – sulla cui base deve essere individuata la giurisdizione (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 22.9.2022, n. 27748) – consiste nella pretesa della parte resistente di ottenere un ristoro economico (“indennità”) per l’occupazione, ritenuta abusiva, di un proprio bene da parte del ricorrente, a cui quest’ultimo si oppone (oltreché in ordine al quantum ) deducendo di essere proprietario per usucapione dell’area espropriata, nonché la sua estraneità al procedimento di esproprio risalente agli anni novanta (che comunque sarebbe a suo dire illegittimo) svoltosi tra la parte pubblica e la controinteressata Maccarese s.p.a., in forza del quale l’amministrazione sarebbe divenuta proprietaria del bene.
In altri termini, la pretesa del Comune si fonda sulla ritenuta lesione del diritto di proprietà, mentre la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido atto di acquisto in capo all’ente, tanto per la ritenuta prevalenza del proprio titolo (l’usucapione, che legittimerebbe l’occupazione) quanto per l’asserita invalidità o inefficacia dell’atto di cessione volontaria del bene concluso tra la controinteressata e la parte pubblica.
Deve, pertanto, farsi applicazione del costante insegnamento del giudice della giurisdizione, secondo cui la domanda con la quale la pubblica amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all'occupazione " sine titulo " di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l'esercizio di pubblici poteri (ex plur., Cass., Sez. un., 15.5.2023, n. 13311; Cons. Stato, sez. VI, 16.4.2024, n. 3442);
D’altronde, la controversia nella quale un privato contesti la natura demaniale di un'area da lui occupata rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, sez. VI, 2.8.2022, n. 6780, che richiama Cass. civ., Sez. un., 10.09.2019, n. 22575).
E’ appena il caso di osservare che non coglie nel segno il richiamo di parte ricorrente, contenuto nel ricorso (p. 7), a Cons. Stato, sez, IV, 24.1.2023, n. 764, dove si evidenzia che il giudice amministrativo può conoscere incidenter tantum della contestata natura demaniale del bene se trattasi di questione incidentale rispetto a una domanda ricadente nella giurisdizione del giudice amministrativo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove la questione è stata posta per paralizzare una pretesa risarcitoria da parte dell’amministrazione per occupazione abusiva, su cui sussiste pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario.
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando le censure dedotte dalla parte ricorrente in ordine all’eccepita illegittimità o inefficacia della procedura espropriativa svoltasi inter alios , in quanto la prospettata invalidità o inefficacia della cessione volontaria del bene tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza del diritto di proprietà pubblica (o della demanialità), rappresenta soltanto una questione pregiudiziale in senso tecnico dedotta dal privato per negare il diritto soggettivo al risarcimento vantato dall’amministrazione, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. un., 25.5.2018, n. 13193).
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Le peculiarità del caso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA RL, Presidente FF, Estensore
ANlisa Tricarico, Referendario
Francesca Sbarra, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN MA RL |
IL SEGRETARIO