Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 23/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, proposto da
Land Italia Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con Atelier(s) LF Femia S.r.l., Artuso Architetti Associati S.r.l., Geol. Luigi Carbone e R2M Solution S.r.l., in relazione alla procedura CIG B7C105AA47, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura Civica in Reggio Calabria, Via Michele Barillaro (già S. Anna II Tronco), Palazzo Ce.dir.;
nei confronti
Settanta7 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del provvedimento prot. 23/12/2025.0309497.U, a firma del RUP, con cui il Comune di Reggio Calabria ha disposto l'esclusione di Land Italia Italia S.r.l. dalla "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.Lgs 36/2026 indetta tramite Piattaforma telematica "Tuttogare" – Gara Europea a procedura telematica aperta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Cig B7C105AA47 - CUP H34J22000740008" (doc. 1);
- della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del codice dei contratti (prot. 23/12/2025.0309522.U) (doc. 2);
- dell'ulteriore comunicazione di esclusione inviata in data 29 dicembre 2025 (doc. 3);
- in quanto occorra, della richiesta di chiarimenti ex art. 101, co. 3, d. Lgs. 36/2023, in data 19 novembre 2025 (doc. 4);
- del verbale della Commissione Giudicatrice Prot. 19/12/2025.0306604.I, di contenuto non conosciuto;
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi in particolare quelli delle sedute del 19 novembre, 5 dicembre e 19 dicembre 2025, di contenuto non conosciuto;
- di tutti gli atti di gara, ed in particolare del bando (doc.5) del disciplinare (doc. 6), del capitolato tecnico prestazionale (doc. 7), dei relativi allegati e modelli di offerta (doc. 8), nonchè dei chiarimenti (doc. 9);
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
- nonché per l'accertamento dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti;
- e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente riammissione in gara della ricorrente, ovvero, in prospettiva subordinata, in vista della riedizione della gara; in subordine, per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 60, 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EP CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, indetta dal Comune di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D.lgs. 31.3.2023 n. 36 (di seguito: “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, da svolgersi sulla piattaforma “Tuttogare”, avente ad oggetto « la Progettazione della Fattibilità Tecnica Economica limitatamente alla parte che la norma superata aveva previsto per il livello della Progettazione definitiva, alla Progettazione Esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e competenze attinenti alla geologia relativo ai lavori “Nuovo quartiere turistico-ricettivo del Candeloro” » (CUP: H34J22000740008 - CIG: B7C105AA47).
2. L’art. 10 del bando prevedeva che « Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei seguenti termini:
- 60 (sessanta) giorni per la redazione del PFTE;
- 45 (quarantacinque) giorni per la redazione della progettazione esecutiva dell’avvenuta verifica positiva o comunque dall’avvenuta approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta. Relativamente ai termini di cui sopra si specifica che i termini massimi contrattuali per la redazione del progetto esecutivo saranno ridotti sulla base del ribasso temporale formulato in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario: Tale ribasso non potrà in ogni caso eccedere il 20% ».
2.1. L’art. 17 del disciplinare di gara precisava, inoltre, quanto all’«OFFERTA TEMPO» che « nel campo “% DI SCONTO SUL TEMPO” (2 Dec.): % ribasso offerto sul tempo a base di gara per la redazione del progetto esecutivo (massimo 2 decimali). Il ribasso massimo non potrà essere superiore al 20% e dovrà essere espresso esclusivamente in percentuale.
nel campo “RIBASSO PERCENTUALE SUL TEMPO ESPRESSO IN LETTERE”: % ribasso offerto sul tempo a base di gara per la redazione del progetto esecutivo espresso in lettere ”.
2.2. L’art. 18 del medesimo disciplinare, dopo aver precisato che in sede di valutazione delle offerte sarebbe stato attribuito un punteggio massimo pari a 80 punti all’offerta tecnica, a 10 punti all’offerta tempo e a 10 punti all’offerta economica, al successivo art. 18.3. determinava il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica (nonché del punteggio relativo all’offerta tempo).
3. Nella seduta della Commissione di gara del 19.11.2025, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti dai commissari alle offerte tecniche di ciascun operatore economico (con il punteggio più alto, pari a 76,3 punti, attribuito alla ricorrente), venivano esaminate le offerte economiche e le offerte tempo.
3.1. In quella sede, la Commissione, preso atto che l’odierna ricorrente aveva dichiarato di offrire un “ Ribasso percentuale sul tempo espresso in lettere sull'offerta temporale: 100% Ovvero cento,00 % ”, e « rilevato che il disciplinare di gara stabilisce, nella parte relativa all’“Offerta Tempo”, che il ribasso percentuale offerto non può superare il 20% e che l’operatore economico Land Italia srl ha indicato un ribasso pari al 100%, superando il limite massimo previsto dalla lex specialis », attivava il soccorso procedimentale nei confronti della medesima ricorrente, invitandola a fornire “ chiarimenti sull'offerta tempo-economica ex art 101 comma 3 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. in merito al ribasso presentato per l'offerta temporale tenendo presente quanto disposto dal Disciplinare all'art. 26 Offerta Tempo- Economica ”.
3.2. Con nota del 24.11.2025, la ricorrente chiariva che « l’indicazione nella propria offerta di un ribasso del 100% rappresenta la volontà del costituendo raggruppamento di offrire il massimo ribasso possibile sull’elemento tempo, e cioè il 100% del 20% consentito, risultano manifestamente evidente che tale indicazione non può in alcun modo intendersi quale impegno a presentare la progettazione esecutiva in tempo zero, ma unicamente come volontà dell’operatore economico di applicare il massimo ribasso consentito dalla disciplina di gara che - come risulta anche dall’istanza di partecipazione - il costituendo raggruppamento ha integralmente accettato e si è impegnato a rispettare in ogni sua parte », confermando « la volontà di offrire per l’offerta tempo il ribasso/sconto nella misura massima consentita, pari al 20% ».
3.3. Con il provvedimento odiernamente impugnato, la Commissione di gara, dopo aver ritenuto che « l’indicazione del ribasso del 100% è chiara, univoca e priva di ambiguità, essendo coerente tra cifra e lettere; la rettifica proposta dall’operatore comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta economica, vietata dall’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 36/2023; l’errore non è qualificabile come errore materiale, in quanto non si tratta di refuso o svista grafica, ma di una scelta economica espressamente dichiarata sia in lettere che in numeri; l’eventuale accoglimento del chiarimento determinerebbe una violazione dei principi di parità di trattamento, segretezza e immodificabilità dell’offerta, sanciti dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici », ha, infine, escluso la ricorrente « in quanto l’operatore economico ha indicato, nell’ambito dell’Offerta Tempo – qualificata dalla documentazione di gara come componente dell’offerta economica – un ribasso temporale pari al 100%, in palese e insanabile violazione del limite massimo del 20% stabilito dal Disciplinare e dal Capitolato prestazionale, a pena di esclusione », ritenendo che « Tale indicazione incide su un elemento economico essenziale dell’offerta, non suscettibile di chiarimenti o rettifiche mediante soccorso istruttorio, in quanto qualsiasi modifica successiva comporterebbe un’inammissibile alterazione dell’offerta economica, in violazione dei principi di parità di trattamento, segretezza e immodificabilità dell’offerta, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 36/2023 », sicchè « l’indicazione di un ribasso temporale non conforme ai limiti fissati dalla lex specialis integra una violazione sostanziale delle regole di gara, che impone l’esclusione dell’operatore economico, senza possibilità di sanatoria, come correttamente rilevato dalla Commissione giudicatrice all’esito di un’istruttoria completa, approfondita e coerente con la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata ».
4. Con ricorso ritualmente notificato in data 22/01/2026 e depositato il successivo 3/02/2026, la ricorrente agisce per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione (nonché degli ulteriori provvedimenti ed atti meglio specificati in epigrafe), deducendo i due seguenti motivi di ricorso (dei quali il secondo è espressamente graduato “ in subordine ”):
I) “ Illegittimità del provvedimento espulsivo. violazione di legge; violazione dell’art.101, comma 3, del d.lgs. n. 36/23; violazione dell’art. 14 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 41 della cedu e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24; violazione dell’art. 97 cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del principio del contrarius actus, e dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 c.c.; violazione dei principii del risultato, della fiducia e dell’affidamento di cui agli artt. 1, 2, e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 90, 95, 97, 100 e 101, comma 2, d. lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per manifesta illogicità; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; eccesso di potere per carente ed erronea istruttoria; violazione dei principi in tema di giusto procedimento e di procedure ad evidenza pubblica; irragionevolezza manifesta; perplessità; contraddittorietà ”.
Sostiene la ricorrente che il seggio di gara l’avrebbe esclusa “ in piena contraddizione con l’attivazione del soccorso procedimentale ”, finendo per negare che l’indicazione dell’operatore economico concorrente fosse suscettibile di chiarimenti mediante soccorso procedimentale.
Di contro, il soccorso procedimentale sarebbe stato inizialmente disposto legittimamente, così come previsto e consentito in forza dell’art. 101, comma 3, del Codice.
La ricorrente avrebbe, nelle more, precisato e chiarito il contenuto dell’offerta, senza modificarne il contenuto, e non avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Diversamente opinando, infatti, l’offerta-tempo presentata dovrebbe essere, irragionevolmente, intesa come impegno ad eseguire la progettazione in “ tempo zero ”, traducendosi in un’offerta “ suicida ”, inevitabilmente destinata all’esclusione, e “ in insanabile contrasto con l’assenza di dichiarazioni volte a disapplicare la lex specialis, ed anzi con l’espresso impegno del RTI LAND Italia di accettare le disposizioni di gara ”.
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 27, 28, 32, 83, 84, 85 e 89 del d.lgs. n. 36/23, nonché dei principi di pubblicità e trasparenza; eccesso di potere per contradditorietà e illogicità ”: la Stazione Appaltante, in data 13 agosto 2025, avrebbe pubblicato un chiarimento (« Per quanto concerne il quesito relativo al ribasso offerto sul tempo si precisa che è riferita allʼintera progettazione cioè dal PFTE fino alla progettazione esecutiva pertanto, la parola “esecutivo” è un mero refuso ») che finirebbe per rettificare il bando e il disciplinare senza l’adozione delle forme previste per l’adozione degli stessi atti.
5. Per resistere al ricorso, si è costituito il Comune di Reggio Calabria, eccependo l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
6. La società Settanta7 s.r.l., pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
7. Alla camera di consiglio dell’11/2/2026, in occasione della quale, ai sensi degli artt. 60 e 120 co. 5 cod. proc. amm., sono state sentite le stesse parti, alle quali è stato dato avviso in udienza di una possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato, dal momento che il primo motivo di ricorso, dedotto in via principale e di carattere assorbente (Ad. Plen. 5/2015), avendo la ricorrente esplicitamente e in modo vincolante graduato i vizi-motivi prospettati, merita accoglimento.
9. Va premesso che le offerte presentate in sede di gara vanno interpretate, dal punto di vista negoziale (trattandosi di atti unilaterali a contenuto patrimoniale cui sono applicabili, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., e salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti), secondo i canoni ermeneutici (soggettivi ed oggettivi) fissati dagli artt. 1362, 1366 e 1367 del c.c. (e dunque, nel dubbio, interpretando l’offerta negoziale nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno).
9.1. La stazione appaltante è, dunque, chiamata ad attribuire all’offerta un contenuto coerente con la sua valutabilità in gara, interpretandone il contenuto secondo i generali principi di conservazione e di buona fede, in un'ottica di massima partecipazione.
10. La lettura del significato dell’offerta tempo contenuta nel provvedimento di esclusione è, invece, ispirata ad un eccessivo formalismo.
10.1. Il RUP non spiega perché l’intenzione del concorrente fosse finalizzata a proporre un ribasso del 100% sul tempo di redazione e consegna del PFTE e della progettazione esecutiva e, dunque, a presentare un’offerta destinata a sicura e automatica esclusione; né giustifica per quale ragione attraverso i chiarimenti il concorrente abbiano modificato l’offerta tempo.
10.2. Alla luce della disciplina di gara, che consentiva in relazione all’offerta tempo un ribasso massimo del 20%, l’indicazione del 100% di ribasso non poteva, in effetti, che significare l’indicazione della percentuale massima ribassabile.
10.3. Se, dunque, “ l’indicazione del ribasso del 100% è chiara, univoca e priva di ambiguità ”, lo è nel senso opposto a quello indicato dal RUP e coincide con quello indicato dall’o.e. ricorrente in sede di chiarimenti.
11. Come, infatti, correttamente dedotto in ricorso, una diversa interpretazione della volontà dell’offerente dovrebbe condurre a ritenere che la stessa si sia impegnata ad eseguire la progettazione in “ tempo zero ” e abbia, in tal modo, proposto un’offerta automaticamente destinata ad essere esclusa dalla gara, pervenendo così ad una interpretazione del contenuto dell’offerta “contraria” all’intenzione di partecipare alla gara (e dunque all’intenzione dell’offerente ex art. 1362 c.c.), al principio di buona fede e conservazione dell’impegno negoziale (artt. 1366 e 1367 c.c.) e all’espresso impegno di accettare le disposizioni di gara (art. 1363 c.c.) contenuto nella domanda di partecipazione.
12. Peraltro, a seguito dei chiarimenti offerti dalla ricorrente (“ l’indicazione nella propria offerta di un ribasso del 100% rappresenta la volontà del costituendo raggruppamento di offrire il massimo ribasso possibile sull’elemento tempo, e cioè il 100% del 20% consentito ”) l’effettiva volontà dell’offerente è stata definitivamente confermata e chiarita.
12.1. Ed in effetti, una diversa “interpretazione” del contenuto dell’offerta non era possibile né percorribile, in quanto intrinsecamente assurda (per le ragioni sopra indicate).
13. Il soccorso istruttorio procedimentale ex art. 101 co. 3 del Codice è stato, comunque, legittimamente disposto dalla Commissione e con i chiarimenti l’o.e. non ha modificato in alcun modo il contenuto dell’offerta (il cui contenuto il concorrente avrebbe potuto chiarire anche in sede processuale, tramite il c.d. soccorso istruttorio processuale).
La Commissione ha, infatti, sollecitato un chiarimento (o spiegazione) sul contenuto dell'offerta tempo, finalizzato a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'operatore economico partecipante, superandone l’eventuale ambiguità, al fine di giungere ad un esito certo circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta, senza alcuna necessità di attingere a documenti esterni all’offerta (che non è stata in alcun modo modificata ma solo “spiegata”).
14. D’altronde, che il chiarimento fornito abbia definitivamente schiarito il contenuto dell’offerta tempo è circostanza non contestata né dalla Commissione di gara, né dal RUP (in sede di adozione del provvedimento di esclusione), né in questa sede, posto che le difese dell’Amministrazione comunale sono tese a sostenere che “ L’indicazione di un valore pari al 100% integra una violazione immediata e oggettiva della disciplina di gara ” (pag. 8 della memoria) e che “ l’offerta economica non è interpretabile .” (pag. 9 della memoria).
15. La difesa comunale sostiene che “ L’assunto del ricorrente (100% = massimo consentito) ” sarebbe “ giuridicamente inammissibile, poiché trasforma un dato numerico oggettivo in un’espressione simbolica, in palese violazione dei principi di certezza e par condicio ”.
Ora, in disparte ogni considerazione in ordine alla ritualità di tale tentativo di integrare in sede processuale la motivazione dell’esclusione, l’argomento non convince, atteso che la ricorrente ha semplicemente ribadito che il “dato numerico oggettivo” indicato in sede di offerta (100%) coincide con il ribasso massimo consentito (20%), e, dunque, si identifica pur sempre con un “dato numerico oggettivo”.
16. Di contro, è il RUP che, negando l’astratta ammissibilità del soccorso e dei chiarimenti richiesti dalla Commissione di gara, e dando nel provvedimento di esclusione una lettura del significato dell’offerta tempo ispirata ad un eccesso di formalismo, finisce con l’attribuire all’offerta un significato espressamente contrario all’effettiva volontà del concorrente (e cioè che “ l’indicazione del ribasso del 100% è chiara, univoca e priva di ambiguità, essendo coerente tra cifra e lettere ”, interpretando l’offerta come “ tempo zero ”), finendo, implicitamente, per smentire la stessa Commissione giudicatrice che aveva nutrito quantomeno un dubbio che fosse effettivamente questa l’intenzione (autolesionistica) dell’offerente.
17. La disposta esclusione è, dunque, illegittima e va annullata, con conseguente riammissione in gara della ricorrente .
18. Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l’esclusione del R.T.P. costituendo tra Land Italia Italia s.r.l., Atelier(s) LF Femia S.r.l., Artuso Architetti Associati S.r.l., Geol. Luigi Carbone e R2M Solution S.r.l., dalla procedura di gara in epigrafe descritta.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e vanno liquidate in favore della ricorrente e poste a carico del Comune di Reggio Calabria, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti della controinteressata Settanta7 s.r.l. non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l’esclusione del R.T.P. costituendo tra Land Italia Italia s.r.l., Atelier(s) LF Femia S.r.l., Artuso Architetti Associati S.r.l., Geol. Luigi Carbone e R2M Solution S.r.l., dalla procedura di gara in epigrafe descritta.
Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato; spese compensate nei confronti della controinteressata Settanta7 s.r.l. non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EP CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP CA | TE NT |
IL SEGRETARIO