Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 978
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità per incongruenza dati catastali e superfici

    La perizia tecnica di parte e le visure catastali hanno dimostrato le incongruenze nelle superfici e nei dati catastali utilizzati per la tassazione, violando l'art. 11 del Regolamento TARI.

  • Accolto
    Illegittima tassazione aree scoperte F/1

    La documentazione fotografica e tecnica ha comprovato che tali aree sono destinate a viabilità interna e parcheggio gratuito, escluse dal tributo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f) del Regolamento TARI.

  • Accolto
    Illegittima applicazione quota variabile per rifiuti speciali

    La ricorrente ha fornito prova documentale di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, escludendo tali superfici dalla tassazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale.

  • Accolto
    Mancata applicazione riduzione per distanza punto conferimento

    La documentazione cartografica ha attestato che la sede della società dista circa 3 km dall'isola ecologica, superando il limite di 1.000 metri previsto dall'art. 26 del Regolamento Comunale per ottenere la riduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 978
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 978
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo