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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'NA GIUSEPPINA, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6120/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4312 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 2 settembre 2024 mediante Posta Elettronica Certificata, la società Ricorrente_1 S.R.L. adiva questa Corte di Giustizia Tributaria impugnando l'avviso di pagamento TARI n. 4312/2024, emesso dal Comune di Trebisacce, recante la richiesta complessiva di € 15.046,20.
A sostegno dell'impugnazione, la parte ricorrente eccepiva molteplici profili di illegittimità dell'atto. In via preliminare, lamentava la nullità dell'avviso per l'incongruenza dei dati catastali e delle superfici tassate rispetto alle risultanze ufficiali, evidenziando come l'Ente avesse computato superfici errate, particelle soppresse e aree prive di riferimenti catastali. Nel merito, la ricorrente contestava l'applicazione del tributo ad aree scoperte classificate catastalmente come F/1, adibite esclusivamente a transito e parcheggio gratuito e, pertanto, inidonee alla produzione di rifiuti ai sensi del Regolamento Comunale. Deduceva altresì
l'illegittimità della pretesa per l'erronea applicazione della quota variabile della tariffa su superfici ove vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti autonomamente a mezzo di ditte specializzate, circostanza che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla tassazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento TARI. Infine, in subordine, la ricorrente lamentava la mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 26 del Regolamento per le utenze poste a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento più vicino.
Il Comune di Trebisacce, sebbene regolarmente intimato mediante notifica PEC consegnata e accettata presso il domicilio digitale dell'Ente in data 2 settembre 2024, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, il Collegio deve dare atto della contumacia del Comune di Trebisacce. Dalla documentazione in atti emerge la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, avvenuta a mezzo PEC in data 2 settembre 2024 all'indirizzo istituzionale dell'Ente. La mancata costituzione dell'Ente impositore, pur non comportando l'automatico accoglimento del ricorso, esonera il Giudice dall'onere di valutare le eventuali argomentazioni difensive della Pubblica
Amministrazione e lascia le affermazioni della ricorrente, supportate da idonea documentazione probatoria, prive di specifica contestazione. Nel merito, le doglianze sollevate dalla Ricorrente_1 S.R.L. appaiono supportate da un solido quadro probatorio documentale. Risulta, in primo luogo, fondata l'eccezione relativa all'erroneità dei presupposti impositivi circa le superfici e i dati catastali. La perizia tecnica di parte a firma del Geom.
Lauria, unitamente alle visure catastali prodotte, dimostra inequivocabilmente che l'avviso impugnato ha tassato immobili con consistenze errate (es. 140 mq in luogo di 81 mq per Indirizzo_1), ha incluso particelle soppresse (Indirizzo_2 e Indirizzo_3) e ha computato una superficie di ben 6.288 mq priva di qualsivoglia riferimento catastale. Tale operato si pone in contrasto con l'art. 11 del Regolamento
TARI che ancora la superficie tassabile alle risultanze catastali.
Parimenti fondata è la censura relativa all'illegittima tassazione delle aree categoria F/1 (aree urbane). La documentazione fotografica e tecnica allegata al ricorso comprova che tali aree sono destinate a viabilità interna, parcheggio gratuito e aree di manovra. L'art. 8, comma 1, lett. f) del Regolamento TARI del Comune di Trebisacce esclude espressamente dal tributo "le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli". L'applicazione del tributo su tali estensioni appare, dunque, viziata per violazione della normativa regolamentare dell'Ente stesso. Coglie nel segno anche il motivo di ricorso inerente alla gestione dei rifiuti speciali. La ricorrente ha fornito prova documentale, mediante la produzione dei contratti stipulati con le ditte "Società_1 s.r.l." e "Ditta Nominativo_1 ", di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'officina meccanica. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale e della normativa nazionale di riferimento, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti a spese del produttore, non possono essere assoggettate alla parte variabile della tariffa, per evitare una illegittima duplicazione dei costi a carico del contribuente.
Infine, merita accoglimento anche la doglianza relativa alla distanza dal punto di raccolta. La documentazione cartografica prodotta attesta che la sede della società dista circa 3 km (3.000 metri) dall'isola ecologica, ben oltre il limite di 1.000 metri previsto dall'art. 26 del Regolamento Comunale per ottenere la riduzione del 40% del tributo. Tale agevolazione, prevista per compensare il minor livello di servizio, è stata illegittimamente negata nell'avviso impugnato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'avviso di pagamento impugnato risulta affetto da molteplici vizi di legittimità e di merito che ne impongono l'annullamento integrale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Pagamento n. 4312 del 26.06.2024 emesso dal
Comune di Trebisacce;
2. Condanna il Comune di Trebisacce, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., che si liquidano in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre rimborso del Contributo Unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'NA GIUSEPPINA, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6120/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4312 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 2 settembre 2024 mediante Posta Elettronica Certificata, la società Ricorrente_1 S.R.L. adiva questa Corte di Giustizia Tributaria impugnando l'avviso di pagamento TARI n. 4312/2024, emesso dal Comune di Trebisacce, recante la richiesta complessiva di € 15.046,20.
A sostegno dell'impugnazione, la parte ricorrente eccepiva molteplici profili di illegittimità dell'atto. In via preliminare, lamentava la nullità dell'avviso per l'incongruenza dei dati catastali e delle superfici tassate rispetto alle risultanze ufficiali, evidenziando come l'Ente avesse computato superfici errate, particelle soppresse e aree prive di riferimenti catastali. Nel merito, la ricorrente contestava l'applicazione del tributo ad aree scoperte classificate catastalmente come F/1, adibite esclusivamente a transito e parcheggio gratuito e, pertanto, inidonee alla produzione di rifiuti ai sensi del Regolamento Comunale. Deduceva altresì
l'illegittimità della pretesa per l'erronea applicazione della quota variabile della tariffa su superfici ove vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti autonomamente a mezzo di ditte specializzate, circostanza che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla tassazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento TARI. Infine, in subordine, la ricorrente lamentava la mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 26 del Regolamento per le utenze poste a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento più vicino.
Il Comune di Trebisacce, sebbene regolarmente intimato mediante notifica PEC consegnata e accettata presso il domicilio digitale dell'Ente in data 2 settembre 2024, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, il Collegio deve dare atto della contumacia del Comune di Trebisacce. Dalla documentazione in atti emerge la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, avvenuta a mezzo PEC in data 2 settembre 2024 all'indirizzo istituzionale dell'Ente. La mancata costituzione dell'Ente impositore, pur non comportando l'automatico accoglimento del ricorso, esonera il Giudice dall'onere di valutare le eventuali argomentazioni difensive della Pubblica
Amministrazione e lascia le affermazioni della ricorrente, supportate da idonea documentazione probatoria, prive di specifica contestazione. Nel merito, le doglianze sollevate dalla Ricorrente_1 S.R.L. appaiono supportate da un solido quadro probatorio documentale. Risulta, in primo luogo, fondata l'eccezione relativa all'erroneità dei presupposti impositivi circa le superfici e i dati catastali. La perizia tecnica di parte a firma del Geom.
Lauria, unitamente alle visure catastali prodotte, dimostra inequivocabilmente che l'avviso impugnato ha tassato immobili con consistenze errate (es. 140 mq in luogo di 81 mq per Indirizzo_1), ha incluso particelle soppresse (Indirizzo_2 e Indirizzo_3) e ha computato una superficie di ben 6.288 mq priva di qualsivoglia riferimento catastale. Tale operato si pone in contrasto con l'art. 11 del Regolamento
TARI che ancora la superficie tassabile alle risultanze catastali.
Parimenti fondata è la censura relativa all'illegittima tassazione delle aree categoria F/1 (aree urbane). La documentazione fotografica e tecnica allegata al ricorso comprova che tali aree sono destinate a viabilità interna, parcheggio gratuito e aree di manovra. L'art. 8, comma 1, lett. f) del Regolamento TARI del Comune di Trebisacce esclude espressamente dal tributo "le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli". L'applicazione del tributo su tali estensioni appare, dunque, viziata per violazione della normativa regolamentare dell'Ente stesso. Coglie nel segno anche il motivo di ricorso inerente alla gestione dei rifiuti speciali. La ricorrente ha fornito prova documentale, mediante la produzione dei contratti stipulati con le ditte "Società_1 s.r.l." e "Ditta Nominativo_1 ", di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'officina meccanica. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale e della normativa nazionale di riferimento, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti a spese del produttore, non possono essere assoggettate alla parte variabile della tariffa, per evitare una illegittima duplicazione dei costi a carico del contribuente.
Infine, merita accoglimento anche la doglianza relativa alla distanza dal punto di raccolta. La documentazione cartografica prodotta attesta che la sede della società dista circa 3 km (3.000 metri) dall'isola ecologica, ben oltre il limite di 1.000 metri previsto dall'art. 26 del Regolamento Comunale per ottenere la riduzione del 40% del tributo. Tale agevolazione, prevista per compensare il minor livello di servizio, è stata illegittimamente negata nell'avviso impugnato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'avviso di pagamento impugnato risulta affetto da molteplici vizi di legittimità e di merito che ne impongono l'annullamento integrale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Pagamento n. 4312 del 26.06.2024 emesso dal
Comune di Trebisacce;
2. Condanna il Comune di Trebisacce, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., che si liquidano in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre rimborso del Contributo Unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.