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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4596/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Rossana Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale resistente
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina Controparte_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71 ed esenzione ticket sanitario
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 09/09/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_3
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 5043/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, previo riconoscimento dell'invalidità nella misura del 70% dalla domanda amministrativa.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% o in subordine nella percentuale del 67% dalla domanda amministrativa, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' alla CP_3 corresponsione, previa rivalutazione per perequazione automatica prevista per legge e al pagamento degli accessori di legge.
Chiedeva di ordinare ai convenuti, ovvero all'A.s.p. competente, di esibire ogni documento, atto in possesso degli stessi ovvero di fornire tutte le informazioni scritte di cui l'Ecc.mo
Giudice adito ritenga necessaria l'acquisizione ai fini della decisione della causa
Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_3
pagamento della prestazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione dell'assegno di invalidità.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_3
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed esaminato Persona_1 la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetto integrasse una condizione invalidante nella misura del 70% a far data dalla domanda amministrativa e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione dell'assegno di invalidità.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2 documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di “Cuore polmonare cronico, Artropatia polidistrettuale, OSA (apnea ostruttiva del sonno), AINHUM Syndrome,
Sindrome depressiva, Esiti di polipectomia”, accertando un grado di invalidità permanente nella misura del 76% dalla domanda amministrativa.
possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno Pt_1 mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
3.Esame dei presupposti per la liquidazione.
Sul punto va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi
Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo, previa compensazione per un terzo nel presente giudizio, stante l'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a la condizione di handicap nella misura del 76% Parte_1
con diritto all'assegno ordinario d'invalidità civile, oltre l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa (11/05/2023);
-dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1797,00 per la presente fase CP_3 ed € 1.168,50 per la fase di Atp per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3
del dott. Persona_2
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando