Decreto cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/03/2026, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12619/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12619 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. RE AU , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. TO AR IO ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con gravame ex art. 117 cpa il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’ Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla sua richiesta- come beneficiario di Nulla Osta nominativo, rilasciato dal competente Sportello Unico dell’Immigrazione (SUI) - dell’appuntamento necessario per formalizzarne l’istanza di visto per motivi di lavoro subordinato;
-la competente Sede Diplomatica – nelle more del giudizio – ha convocato, a tal fine, il ricorrente .
Considerato come
-pertanto ricorrano i presupposti per applicare l’ art. 34, comma 5 cpa , con condanna del MAECI al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura f orfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di appuntamento dell’odierno ricorrente è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I quater, n. 5698/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato – in € 500 (cinquecento) a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente
TO AR IO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AR IO | RA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.