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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 807/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 807/2024 R.G. tra
Parte_1
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_1
STATO DI CAGLIARI
e
, C.F. , con l'Avv. SANNA Parte_2 C.F._1
MARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di
Pace di il 22/11/2023, proponeva opposizione Pt_1 Parte_2
avverso il verbale di contestazione PTR2690004606, emesso dalla Polizia stradale di in data 19.11.2023, con cui era stata contestata Pt_1
nell'immediatezza la violazione dell'art. 142, comma 9 bis C.d.S., perché “circolava alla velocità di 166 km/h eccedendo, concessa la tolleranza del
5% di km/h 67,7, il limite massimo di velocità stabilito in 90 km”.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “L' II.mo Giudice voglia provvedere I. a sospendere la validità del verbale con NumeroDiPa_1
conseguente immediata restituzione della patente di guida considerato i citati gravi motivi;
2. in alternativa DERUBRICARE la sanzione applicando il minimo previsto con il solo pagamento della sanzione amministrativa.”
In particolare, il ricorrente censurava il verbale opposto deducendo, in primo luogo, la non visibilità della postazione di controllo sostenendo che, nel caso di interesse, gli operatori e la vettura di servizio risultavano nascosti dalla vegetazione presente, gli operatori non indossavano gli indumenti ad alta visibilità, né il veicolo di servizio aveva i dispositivi luminosi accesi;
sosteneva, inoltre, che non fosse adeguatamente visibile il cartello di presegnalazione della postazione di controllo e affermava che i segnali stradali dovessero essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità. In subordine chiedeva la derubricazione, applicando al minimo la sanzione.
Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza Parte_1
di tutti gli avversi motivi;
la causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione con cui il
Giudice di Pace di riteneva fondata la censura relativa al mancato Pt_1
rispetto da parte degli organi accertatori delle norme concernenti l'obbligo di adeguata segnalazione della postazione di controllo;
riteneva assorbite le
Pag. 2 di 9 altre censure;
quindi, accoglieva il ricorso e annullava il verbale impugnato, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta decisione propone ora appello la , Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…conclude pertanto affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia del verbale opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si costituiva in giudizio , concludendo “…affinché l'Ill.mo Parte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia: in via preliminare: 1) dichiarare d'ufficio la nullità del verbale PTR2690004606 del 19.11.2023. Nel merito:
2) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
4) in subordine, derubricare la sanzione con applicazione di quella più mite ritenuta adeguata al caso specifico, sulla base della normativa vigente;
5) in ogni caso, in virtù della novità e della complessità della questione di cui al punto sub. 1), disporre l'integrale compensazione delle spese dei giudizi”.
All'udienza del 5 dicembre 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la decisione.
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento rinviava la causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la decisione al 5 dicembre 2025; parte appellante provvedeva al deposito di note scritte.
L'appello è fondato, e pertanto deve essere accolto.
Pag. 3 di 9 Con verbale n. PTR2690004606, emesso dalla Polizia stradale di in Pt_1
data 19.11.2023, era stata contestata a nell'immediatezza Parte_2
la violazione dell'art. 142, comma 9 bis C.d.S., perché “circolava alla velocità di 166 km/h eccedendo, concessa la tolleranza del 5% di km/h
67,7, il limite massimo di velocità stabilito in 90 km”; a seguito di opposizione, il Giudice di Pace accoglieva la domanda di , Parte_2
così argomentando:
“Nel caso in esame la postazione che asseritamente ha rilevato l'eccesso di velocità oggetto della odierna contestazione avrebbe necessitato della utilizzazione di una presegnalazione con attraverso segnali temporanei come prescritto al punto 7,8 dell'allegato al DM 282 del 13/06/ 2017 e del doppio cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della carreggiata. Giurisprudenza costante riconosce che la segnalazione agli utenti della strada dei dispositivi di rilevamento della velocità e l'obbligo di informazione previsto è finalizzato a portare a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di una norma posta a garanzia per l'automobilista la cui violazione cagiona la nullità della sanzione. Sul punto nel caso di specie l'Amministrazione opposta ha omesso di fornire prova certa che nel tratto stradale in questione siano stati posizionati i cartelli necessari, conformi e a norma o che la pattuglia che ha elevato la sanzione si sia uniformata al dettato normativo vigente, le fotografie prodotte in causa hanno evidenziato che i cartelli non erano visibili in quanto occultati dai cespugli al margine della carreggiata Per tutte le considerazioni sopra esposte considerate come assorbite le ulteriori
Pag. 4 di 9 questioni sollevate, il Giudice dispone l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del verbale impugnato.”
Come efficacemente precisato nella sentenza di questo Tribunale del 12 novembre 2024 prodotta dall'appellante, secondo quanto dispone l'art. 142 comma 6 bis, codice della strada, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice.; le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.
Il Decreto del 15 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell'Interno ha indicato le modalità con cui possono essere segnalate le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Con la
“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” il Ministero dell'Interno ha indicato che “per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità”… la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sulla base della disposizione normativa, il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità e il requisito della visibilità di tale postazione riguardano indistintamente sia le postazioni fisse, che quelle mobili
Pag. 5 di 9 Pertanto, deve ritenersi che la preventiva segnalazione della postazione mediante segnali collocati in modo permanente sulla strada sia idonea a costituire una segnalazione regolamentare, purché la stessa sia visibile. Il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa, infatti, sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Ciò premesso, si deve ribadire che “L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente.” (Sez. 1, n.
15333 del 21/07/2005, Rv. 582976); pertanto, poiché nel ricorso si lamentava soltanto che gli operatori e la vettura di servizio “risultavano nascosti dalla vegetazione presente” e che anche il cartello di preavviso era nascosto dalla vegetazione, e quindi non visibile, soltanto su questi motivi avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice di pace, non potendo invece prendere in considerazione la necessità “della utilizzazione di una presegnalazione con attraverso segnali temporanei come prescritto al punto
7,8 dell'allegato al DM 282 del 13/06/ 2017 e del doppio cartello di
Pag. 6 di 9 segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della carreggiata” (così la sentenza impugnata).
Neppure può essere esaminato il motivo secondo il quale il verbale di contestazione sarebbe nullo per difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, in quanto proposto soltanto con la comparsa di costituzione in appello;
“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del
1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti.”
(Sez. 6, ord. Ordinanza n. 18158 del 01/09/2020, Rv. 659212); tale principio vale, a maggior ragione, nel giudizio di appello, per cui la domanda deve essere ritenuta inammissibile.
Unico motivo che deve essere esaminato è, pertanto, quello relativo alla visibilità o meno del cartello che indicava l'esistenza dell'apparecchio di controllo elettronico della velocità, documentato dall'opponente mediante fotografia allegata al ricorso;
il Giudice di Pace ha ritenuto che la Parte_1
Pag. 7 di 9 “ha omesso di fornire prova certa che nel tratto stradale in questione siano stati posizionati i cartelli necessari , conformi e a norma o che la pattuglia che ha elevato la sanzione si sia uniformata al dettato normativo vigente, le fotografie prodotte in causa hanno evidenziato che i cartelli non erano visibili in quanto occultati dai cespugli al margine della carreggiata”.
Tutto ciò premesso, si deve rilevare che dalla fotografia prodotta da parte del ricorrente in sede di opposizione, il cartello risulta visibile, sebbene solo parzialmente, potendo comprendere qualsiasi utente della strada che si tratta di un cartello che segnala il controllo elettronico della velocità; inoltre, in ricorso si dà atto che la mancata visibilità del cartello non è derivata solo dalla presenza di vegetazione (che nel mese di novembre, quando è stata accertata la violazione, si dovrebbe presumere meno invadente del mese di luglio, epoca alla quale risale la fotografia), ma anche dalla sagoma del mezzo pesante che era stato superato dall'autovettura del ricorrente.
La sanzione deve quindi essere confermata, non potendo essere operata alcuna derubricazione, visto il superamento del limite previsto dall'art. 142 comma 9-bis del codice della strada;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: -
in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma Parte_1
della sentenza n. 1010/2023 R.g. emessa dal Giudice di Pace di il Pt_1
31.01.2024, respinge l'opposizione avanzata da avverso il verbale n. PTR
Pag. 8 di 9 22690004606 del 19/11/2023 elevato dalla Polizia Stradale di per la Pt_1
violazione di cui all'art.142 comma 9-bis codice della strada;
condanna la parte convenuta al rimborso a favore della parte appellante delle spese di lite, che liquida in € 462,00 per compensi, € 70,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 807/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 807/2024 R.G. tra
Parte_1
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_1
STATO DI CAGLIARI
e
, C.F. , con l'Avv. SANNA Parte_2 C.F._1
MARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di
Pace di il 22/11/2023, proponeva opposizione Pt_1 Parte_2
avverso il verbale di contestazione PTR2690004606, emesso dalla Polizia stradale di in data 19.11.2023, con cui era stata contestata Pt_1
nell'immediatezza la violazione dell'art. 142, comma 9 bis C.d.S., perché “circolava alla velocità di 166 km/h eccedendo, concessa la tolleranza del
5% di km/h 67,7, il limite massimo di velocità stabilito in 90 km”.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “L' II.mo Giudice voglia provvedere I. a sospendere la validità del verbale con NumeroDiPa_1
conseguente immediata restituzione della patente di guida considerato i citati gravi motivi;
2. in alternativa DERUBRICARE la sanzione applicando il minimo previsto con il solo pagamento della sanzione amministrativa.”
In particolare, il ricorrente censurava il verbale opposto deducendo, in primo luogo, la non visibilità della postazione di controllo sostenendo che, nel caso di interesse, gli operatori e la vettura di servizio risultavano nascosti dalla vegetazione presente, gli operatori non indossavano gli indumenti ad alta visibilità, né il veicolo di servizio aveva i dispositivi luminosi accesi;
sosteneva, inoltre, che non fosse adeguatamente visibile il cartello di presegnalazione della postazione di controllo e affermava che i segnali stradali dovessero essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità. In subordine chiedeva la derubricazione, applicando al minimo la sanzione.
Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza Parte_1
di tutti gli avversi motivi;
la causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione con cui il
Giudice di Pace di riteneva fondata la censura relativa al mancato Pt_1
rispetto da parte degli organi accertatori delle norme concernenti l'obbligo di adeguata segnalazione della postazione di controllo;
riteneva assorbite le
Pag. 2 di 9 altre censure;
quindi, accoglieva il ricorso e annullava il verbale impugnato, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta decisione propone ora appello la , Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…conclude pertanto affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia del verbale opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si costituiva in giudizio , concludendo “…affinché l'Ill.mo Parte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia: in via preliminare: 1) dichiarare d'ufficio la nullità del verbale PTR2690004606 del 19.11.2023. Nel merito:
2) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
4) in subordine, derubricare la sanzione con applicazione di quella più mite ritenuta adeguata al caso specifico, sulla base della normativa vigente;
5) in ogni caso, in virtù della novità e della complessità della questione di cui al punto sub. 1), disporre l'integrale compensazione delle spese dei giudizi”.
All'udienza del 5 dicembre 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la decisione.
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento rinviava la causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la decisione al 5 dicembre 2025; parte appellante provvedeva al deposito di note scritte.
L'appello è fondato, e pertanto deve essere accolto.
Pag. 3 di 9 Con verbale n. PTR2690004606, emesso dalla Polizia stradale di in Pt_1
data 19.11.2023, era stata contestata a nell'immediatezza Parte_2
la violazione dell'art. 142, comma 9 bis C.d.S., perché “circolava alla velocità di 166 km/h eccedendo, concessa la tolleranza del 5% di km/h
67,7, il limite massimo di velocità stabilito in 90 km”; a seguito di opposizione, il Giudice di Pace accoglieva la domanda di , Parte_2
così argomentando:
“Nel caso in esame la postazione che asseritamente ha rilevato l'eccesso di velocità oggetto della odierna contestazione avrebbe necessitato della utilizzazione di una presegnalazione con attraverso segnali temporanei come prescritto al punto 7,8 dell'allegato al DM 282 del 13/06/ 2017 e del doppio cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della carreggiata. Giurisprudenza costante riconosce che la segnalazione agli utenti della strada dei dispositivi di rilevamento della velocità e l'obbligo di informazione previsto è finalizzato a portare a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di una norma posta a garanzia per l'automobilista la cui violazione cagiona la nullità della sanzione. Sul punto nel caso di specie l'Amministrazione opposta ha omesso di fornire prova certa che nel tratto stradale in questione siano stati posizionati i cartelli necessari, conformi e a norma o che la pattuglia che ha elevato la sanzione si sia uniformata al dettato normativo vigente, le fotografie prodotte in causa hanno evidenziato che i cartelli non erano visibili in quanto occultati dai cespugli al margine della carreggiata Per tutte le considerazioni sopra esposte considerate come assorbite le ulteriori
Pag. 4 di 9 questioni sollevate, il Giudice dispone l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del verbale impugnato.”
Come efficacemente precisato nella sentenza di questo Tribunale del 12 novembre 2024 prodotta dall'appellante, secondo quanto dispone l'art. 142 comma 6 bis, codice della strada, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice.; le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.
Il Decreto del 15 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell'Interno ha indicato le modalità con cui possono essere segnalate le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Con la
“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” il Ministero dell'Interno ha indicato che “per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità”… la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sulla base della disposizione normativa, il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità e il requisito della visibilità di tale postazione riguardano indistintamente sia le postazioni fisse, che quelle mobili
Pag. 5 di 9 Pertanto, deve ritenersi che la preventiva segnalazione della postazione mediante segnali collocati in modo permanente sulla strada sia idonea a costituire una segnalazione regolamentare, purché la stessa sia visibile. Il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa, infatti, sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Ciò premesso, si deve ribadire che “L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente.” (Sez. 1, n.
15333 del 21/07/2005, Rv. 582976); pertanto, poiché nel ricorso si lamentava soltanto che gli operatori e la vettura di servizio “risultavano nascosti dalla vegetazione presente” e che anche il cartello di preavviso era nascosto dalla vegetazione, e quindi non visibile, soltanto su questi motivi avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice di pace, non potendo invece prendere in considerazione la necessità “della utilizzazione di una presegnalazione con attraverso segnali temporanei come prescritto al punto
7,8 dell'allegato al DM 282 del 13/06/ 2017 e del doppio cartello di
Pag. 6 di 9 segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della carreggiata” (così la sentenza impugnata).
Neppure può essere esaminato il motivo secondo il quale il verbale di contestazione sarebbe nullo per difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, in quanto proposto soltanto con la comparsa di costituzione in appello;
“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del
1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti.”
(Sez. 6, ord. Ordinanza n. 18158 del 01/09/2020, Rv. 659212); tale principio vale, a maggior ragione, nel giudizio di appello, per cui la domanda deve essere ritenuta inammissibile.
Unico motivo che deve essere esaminato è, pertanto, quello relativo alla visibilità o meno del cartello che indicava l'esistenza dell'apparecchio di controllo elettronico della velocità, documentato dall'opponente mediante fotografia allegata al ricorso;
il Giudice di Pace ha ritenuto che la Parte_1
Pag. 7 di 9 “ha omesso di fornire prova certa che nel tratto stradale in questione siano stati posizionati i cartelli necessari , conformi e a norma o che la pattuglia che ha elevato la sanzione si sia uniformata al dettato normativo vigente, le fotografie prodotte in causa hanno evidenziato che i cartelli non erano visibili in quanto occultati dai cespugli al margine della carreggiata”.
Tutto ciò premesso, si deve rilevare che dalla fotografia prodotta da parte del ricorrente in sede di opposizione, il cartello risulta visibile, sebbene solo parzialmente, potendo comprendere qualsiasi utente della strada che si tratta di un cartello che segnala il controllo elettronico della velocità; inoltre, in ricorso si dà atto che la mancata visibilità del cartello non è derivata solo dalla presenza di vegetazione (che nel mese di novembre, quando è stata accertata la violazione, si dovrebbe presumere meno invadente del mese di luglio, epoca alla quale risale la fotografia), ma anche dalla sagoma del mezzo pesante che era stato superato dall'autovettura del ricorrente.
La sanzione deve quindi essere confermata, non potendo essere operata alcuna derubricazione, visto il superamento del limite previsto dall'art. 142 comma 9-bis del codice della strada;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: -
in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma Parte_1
della sentenza n. 1010/2023 R.g. emessa dal Giudice di Pace di il Pt_1
31.01.2024, respinge l'opposizione avanzata da avverso il verbale n. PTR
Pag. 8 di 9 22690004606 del 19/11/2023 elevato dalla Polizia Stradale di per la Pt_1
violazione di cui all'art.142 comma 9-bis codice della strada;
condanna la parte convenuta al rimborso a favore della parte appellante delle spese di lite, che liquida in € 462,00 per compensi, € 70,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Pag. 9 di 9