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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/11/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Corigliano - Rossano, alla via Nazionale s.n.c.;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Oggetto: compensi professionali.
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.03.2025, l'avv. chiedeva la Parte_1 liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, pari alla somma di € 1.796,46, nei confronti di
, in considerazione dell'opera professionale svolta dallo stesso, in favore di Controparte_1 [...]
e di - di cui la resistente era erede - nel procedimento civile iscritto al n. R.G. CP_2 Parte_2
322/2015 del Tribunale di Castrovillari, definito con sentenza n. 113/2025 emessa in data 20.01.2025.
2. Nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte ricorrente.
Con note scritte depositate in data 07.11.2025 parte resistente dichiarava di rinunciare all'azione e chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio.
***
4. Orbene, si rileva che parte ricorrente, rappresentata e difesa da sé mesedima, con note scritte depositate in data 07.11.2025, come visto, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione.
5. Ciò detto, per completezza della decisione, è opportuno evidenziare le differenze tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione.
Ebbene, le due fattispecie, che necessitano della dichiarazione personale delle parti o della procura speciale rilasciata dalla parte al proprio procuratore, si distinguono in base alla possibilità, o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda e in base alla necessità di accettazione delle controparti.
Per quanto riguarda la rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., si segnala che la stessa comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione.
Detta rinuncia non richiede alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
pagina 2 di 4 Inoltre, la rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo e alla cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (Cass., sez. I, sent. n. 18255/2004).
6. Per tali motivi va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Si segnala, inoltre, che la cessazione della materia del contendere ben può essere dichiarata dal giudice nei casi in cui il componimento della lite emerga in modo non controverso, come avvenuto nel caso di specie, ove parte attrice ha rinunciato espressamente all'azione.
7. Nulla sulle spese, attesa la mancata comparizione della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione;
3) nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Castrovillari, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Corigliano - Rossano, alla via Nazionale s.n.c.;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Oggetto: compensi professionali.
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.03.2025, l'avv. chiedeva la Parte_1 liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, pari alla somma di € 1.796,46, nei confronti di
, in considerazione dell'opera professionale svolta dallo stesso, in favore di Controparte_1 [...]
e di - di cui la resistente era erede - nel procedimento civile iscritto al n. R.G. CP_2 Parte_2
322/2015 del Tribunale di Castrovillari, definito con sentenza n. 113/2025 emessa in data 20.01.2025.
2. Nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte ricorrente.
Con note scritte depositate in data 07.11.2025 parte resistente dichiarava di rinunciare all'azione e chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio.
***
4. Orbene, si rileva che parte ricorrente, rappresentata e difesa da sé mesedima, con note scritte depositate in data 07.11.2025, come visto, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione.
5. Ciò detto, per completezza della decisione, è opportuno evidenziare le differenze tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione.
Ebbene, le due fattispecie, che necessitano della dichiarazione personale delle parti o della procura speciale rilasciata dalla parte al proprio procuratore, si distinguono in base alla possibilità, o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda e in base alla necessità di accettazione delle controparti.
Per quanto riguarda la rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., si segnala che la stessa comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione.
Detta rinuncia non richiede alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
pagina 2 di 4 Inoltre, la rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo e alla cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (Cass., sez. I, sent. n. 18255/2004).
6. Per tali motivi va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Si segnala, inoltre, che la cessazione della materia del contendere ben può essere dichiarata dal giudice nei casi in cui il componimento della lite emerga in modo non controverso, come avvenuto nel caso di specie, ove parte attrice ha rinunciato espressamente all'azione.
7. Nulla sulle spese, attesa la mancata comparizione della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione;
3) nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Castrovillari, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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