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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 5254/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5254/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv.ti ENRICO Parte_1 C.F._1
CORNELIO, avv. CARLO ENRICO CORNELIO e LIVIA CORNELIO attrice, contro
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA VIERO, Controparte_1 P.IVA_1
convenuta,
In punto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente per l'udienza del 20.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio l' chiedendo di accertare la responsabilità dell' Controparte_1 [...]
ex art. 1218 e 1228 c.c. per il danno alla stessa occorso per CP_2
pagina 1 di 19 imperizia/negligenza/imprudenza degli infermieri dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, i quali, in occasione del ricovero della sig.ra presso l'Ospedale di Mestre Parte_1
avvenuto in data 2.12.2019, avrebbero errato nel porre in essere una manovra di inserimento di una cannula nel braccio per effettuare un prelievo endovenoso, cagionando all'attrice, oltre al dolore nell'immediatezza del fatto, una serie di altre conseguenze pregiudizievoli sia di natura motoria, che sensoriale, che psichica.
Più precisamente, parte attrice ha allegato che la sig.ra è stata ricoverata dal Parte_1
2.11.2019 al 5.11.2019 “per colica biliare in sospetta coledocolitiasi con dilatazione del coledoco in colecistectomizzata”; a seguito di detto ricovero, è stata poi programmata una colangio RM per il giorno 9.11.19 alle ore 11.15, nella quale è stato evidenziato una coledocolitiasi e, in conseguenza di ciò, l'attrice è stata inserita in lista per un secondo ricovero per eseguire un
CPRE (colangio-pancreatografia endoscopica retrograda); il secondo ricovero è avvenuto sempre all'ospedale dell'Angelo di Mestre dal 2.12.2019 al 5.12.2019 e durante lo stesso, a metà pomeriggio del primo giorno ossia il 2.12.2019, gli infermieri procedevano ad inserire un catetere venoso con ago cannula per poter eseguire prelievi di sangue e somministrare eventuali trattamenti endovenosi. In seguito a delle prime difficoltà riscontrate nell'inserimento dell'ago cannula nel braccio, l'infermiera addetta dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, anziché desistere, si sarebbe determinata a proseguire con tentativi di inserimento nel medesimo braccio sinistro, provocando alla sig.ra un forte Parte_1
dolore iniziale e, successivamente, le conseguenze pregiudizievoli costituite da forte dolore alla mano sinistra che si irradiava poi anche nel braccio.
Ha riferito l'attrice che ella, al momento dell'inserimento dell'ago cannula, ha percepito un acuto e fortissimo dolore sul polso sinistro, tanto da spingerla ad urlare e, nonostante l'evidente sua sofferenza, l'infermiera non ha provveduto alla rimozione dell'ago cannula, ma ha chiesto alla paziente di stare ferma e di non spostare la mano.
pagina 2 di 19 Successivamente, in seguito alle dimissioni dall'Ospedale dell'Angelo di Mestre, la sig.ra lamentava conseguenze pregiudizievoli di vario genere e, in particolare, dal Parte_1
punto di vista fisico, motorio e sensoriale, oltre al dolore alla mano sinistra ed ella affermava di aver subito ripercussioni dinamiche e dolorose sul gomito sinistro, sulla spalla sinistra e al collo.
In data 28.12.2019, la sig.ra ha deciso di tornare nuovamente in ospedale per Parte_1
chiedere ulteriori chiarimenti circa il persistere del dolore alla mano.
Successivamente ad una serie di visite e controlli presso l'Ospedale di Mestre, ella l'8.6.2020, è stata sottoposta ad ulteriore visita neurologica, che ha confermato la diagnosi di sofferenza parziale del nervo radiale e fin dalla prima visita le è stata consigliata una terapia a base di farmaci e una visita di controllo a distanza di “circa 6-8- mesi”.
Dopo quest'ultimo controllo, la sig.ra è stata sottoposta a numerose visite e Parte_1
controlli, che non portarono al ripristino dell'uso della mano o perlomeno ad alleviarle il dolore.
L'attrice ha chiesto, per effetto dell'accertamento di responsabilità in capo all CP_3
, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni,
[...] Controparte_2
patrimoniali e non, subiti.
Si è costituita in giudizio l' , contestando tutto quanto affermato da parte Controparte_1
attrice in merito alla questione relativa alla responsabilità della stessa nella fattispecie oggetto del presente giudizio;
in particolare, l' ha affermato di Controparte_3
aver correttamente posto in essere l'intervento di inserimento di ago cannula come precedentemente descritto, seguendo le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali attualmente vigenti e ha contestato conseguentemente l'entità delle lesioni asseritamente patite e la diretta riconducibilità delle medesime a malpractice medica dei sanitari dell' CP_2
in relazione alla diagnosi e alle cure a lei prestate nei mesi di novembre-dicembre 2019.
pagina 3 di 19 All'udienza del 24.11.2022, su richiesta delle parti, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con Ordinanza del 13.10.2023, è stata disposta C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice.
Successivamente al deposito della C.T.U, in data 20.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
*******
1) Accertamento della responsabilità.
Si deve ricordare in punto di diritto che, in linea con gli esiti cui era pervenuta la giurisprudenza in merito all'inquadramento dogmatico della responsabilità dell'ente gestore della struttura sanitaria, l'art. 7 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli) delinea un modello di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, la quale risponde nei casi in cui l'inadempimento riguardi obbligazioni proprie dell'ente, nonché nei casi in cui l'inadempimento sia dipeso da un fatto del personale medico e paramedico che svolge la propria prestazione all'interno della struttura.
L'art. 7 comma 1, prevede, infatti, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Il legislatore, sul punto, ha positivizzato gli esiti interpretativi di consolidata giurisprudenza, secondo la quale la responsabilità della struttura sanitaria s'inserisce nell'ambito di un rapporto negoziale, qualificabile come complesso e atipico “contratto di spedalità”, il quale sorge per il solo effetto anche tacito del ricovero del paziente o del suo “contatto” e sottoposizione alla attività terapeutica o, sanitaria in generale: le prestazioni sanitarie da parte di una struttura ospedaliera (o altra struttura) deputata a fornire assistenza sanitaria pagina 4 di 19 avvengono, infatti, sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza sanitaria”, ove assumono primario rilievo le prestazioni di cura medica, ma nel quale si possono rinvenire anche prestazioni diverse quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché obbligazioni accessorie cosiddette di sicurezza e/o protezione.
L'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale.
Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili, limitano la responsabilità della struttura sanitaria al dolo ed alla colpa grave.
Invero, allorché siano allegati, danni derivanti, dalla sola imperita o negligente attività professionale medica, la giurisprudenza, anche prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, aveva affermato che la struttura ospedaliera debba rispondere per inadempimento contrattuale anche in relazione alla inadeguata opera prestata direttamente dai propri dipendenti o medici convenzionati, secondo la fattispecie di responsabilità per fatto altrui configurata dall'art. 1228 c.c. (responsabilità per il fatto dei propri ausiliari o collaboratori: v. ex pluribus: Cass., Sez. U, n. 577/2008, nonché Cass., n. 13953/2007; Cass.
n. 11621/2011).
Per ciò che attiene alla ripartizione degli oneri probatori tra struttura sanitaria e paziente, occorre partire dal “principio della c.d. vicinanza della prova”, inaugurato dalla Corte di pagina 5 di 19 Cassazione con l'ormai celebre pronuncia, resa a Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui “Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale;
in entrambi i casi, infatti, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento”.
Tale principio è stato confermato, proprio in tema di responsabilità sanitaria, da un'altra nota pronuncia della Suprema Corte, anch'essa resa a Sezioni unite, la n. 577/2008, la quale ha statuito che il paziente danneggiato potrà, oltre a provare il contratto (o il diverso titolo) da cui deriva il suo diritto alla prestazione medica, limitarsi ad allegare il mancato, o anche solo l'inesatto, adempimento del medico “astrattamente idoneo” a provocare il danno, gravando su quest'ultimo il peso di provare l'avvenuto, esatto, adempimento e, dunque, sia che la prestazione professionale sia stata eseguita diligentemente, sia che il peggioramento nel decorso della malattia sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile
(Cass., sez. un., n. 577/2008).
L'attore danneggiato è, perciò, esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può, infatti, limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinico-patologica.
È, per contro, onere dell'ente ospedaliero provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a negligenza o imperizia del propri ausiliari;
in altri termini, “La presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente
pagina 6 di 19 che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile” (cfr. anche Cass n. 12274/2011).
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176, secondo comma c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave ex art. 2236 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte è peraltro pervenuta ad affermare che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario.
All'articolo 2236 c.c. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso all'ente ospedaliero dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass. 10297/2004; Cass. 11488/2004).
In definitiva, quando vengano provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie a seguito dell'intervento o della condotta omissiva dei sanitari, incombe sulla struttura sanitaria la prova che la prestazione dell'attività abbia raggiunto il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso o, in caso contrario, che quel risultato non sia stato conseguito per il verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza.
pagina 7 di 19 Perciò, la dimostrazione delle cause del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria derivante dall'inadempimento è a carico del creditore, mentre resta a carico del debitore convenuto la prova del fatto estintivo, ossia delle ragioni giustificatrici dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
Secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, a partire dalla sentenza n. 18392/2017, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento.
Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata
(Cass. n. 28992/2019; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 19204/2018; Cass. n. 26824/2017;
Cass. n. 29315/2017; Cass. 18392/2017).
La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni
Unite 30/10/2001, n. 13533, non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa per cui ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale e lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario,
pagina 8 di 19 mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. 28991/2019 e 28992/2019). E non può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (come riaffermato da Cass. n. 18392/2017); la causa qui attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere” che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti “tema di prova della parte debitrice”, e concerne un “ciclo causale” che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
La causalità materiale consiste nella relazione riscontrabile tra un evento e tutti i suoi antecedenti causali “naturalistici”: è causa materiale ogni condizione che abbia dato sede ad un'inferenza sull'evento, tale per cui – in assenza della condizione medesima – l'evento non si sarebbe verificato. Nella fase in cui si deve attribuire rilevanza giuridica ai fatti dannosi ed individuarne il responsabile, non sussiste, invero, sostanziale differenza tra come opera il nesso causale nel diritto penale, ai sensi dell'art. 40 c.p., e nella responsabilità civile. È diverso, tuttavia, il “grado” di probabilità richiesto, perché si possa concludere nel senso della sussistenza del rapporto eziologico fra condotta (attiva od omissiva) ed evento. Nel diritto penale, perché sussista il nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento lesivo, dovendo la causalità sopravvivere alla “prova di resistenza” del ragionevole dubbio, occorre che l'evento dannoso costituisca la conseguenza del comportamento commissivo o omissivo del medico, in quanto quest'ultimo risulti esserne stato con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica condizione necessaria (Cass. pen. sez. un.
11.09.2002 n. 30328, Franzese); nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità
(materiale) consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed pagina 9 di 19 evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” (Cass. n. 21619/2007, Cass. S.U. n. 576/2008, Cass. n. 867/2008, Cass.
n. 10743/2009; Cass. n. 16381/2010). La causalità civile rimane, in definitiva, attestata sul versante della probabilità relativa (o “variabile”), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità espressive che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità” ecc.), ma che deve, comunque obbedire alla logica del “più probabile che non” (cfr. Cass. n. 20547 del 30/09/2014).
Ciò chiarito, si deve premettere, come già enunciato nella parte narrativa, che l'attrice ha chiesto la condanna dell sanitaria convenuta al risarcimento del danno occorso in CP_2
conseguenza dell'errata procedura di routine d'inserimento di una cannula nel braccio per effettuare un prelievo endovenoso.
Innanzitutto, si deve rilevare che la C.T.U. depositata dal Collegio peritale, composto dal medico – legale dott.ssa e dallo specialista Prof. ha Persona_1 Persona_2
confermato elementi d'inadeguatezza sotto il profilo sia commissivo, sia omissivo, nei comportamenti dei sanitari che ebbero ad assistere la sig.ra durante l'operazione Parte_1
di prelievo endovenoso e nei momenti successivi, in occasione delle manifestazioni di dolore da parte della stessa.
Per quanto riguarda l'indagine rispetto al se l'iter diagnostico e terapeutico sia stato effettuato conformemente alle regole dell'arte e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, la C.T.U. in atti, attraverso un ragionamento logico e rigorosamente argomentato che si ritiene di condividere, ha evidenziato che: “risulta assolutamente plausibile nel presente caso ricostruire una sequenza causale che ponga in connessione un danno al nervo radiale superficiale di sinistra da ripetuti impropri tentativi di incannulazione venosa con lo sviluppo di una sindrome dolorosa complessa regionale di tipo 2 della quale la IG.ra è attualmente affetta”. Parte_1
pagina 10 di 19 Nella relazione, il Collegio prosegue affermando che: “si tratta indubbiamente di un errore tecnico posto in essere dall'operatore sanitario che procedeva al posizionamento del catetere venoso a livello dell'arto superiore di sinistra della paziente, ampiamente descritto in . Pur essendo un evento Parte_2
raro, la lesione nervosa è ben descritta nel panorama scientifico”.
In secondo luogo, il Collegio peritale ha esaminato anche la condotta dei sanitari successiva al fatto concludendo: “che, sebbene la lesione neurologica - per quanto sopra argomentato - si sia determinata in corso di ricovero, i sanitari non ponevano in atto alcun provvedimento diagnostico/terapeutico al fine della gestione dell'evento”.
Non solo la condotta dei medici appare pertanto censurabile sotto il profilo della colpa, ma anche sotto il profilo eziologico della causalità materiale.
Infatti, sul punto, il Collegio peritale, con argomentazione che non ha trovato smentita neppure nelle argomentazioni ed allegazioni di parte convenuta, ha evidenziato che: “è da ritenersi pienamente sussistente il nesso di causalità materiale tra il posizionamento dell'accesso venoso avvenuto nel dicembre 2019 presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre (VE), il danno diretto al nervo radiale superficiale di sinistra oggettivato ed i postumi permanenti esitati, essendo soddisfatta la criteriologia medico-legale sotto il profilo cronologico, topografico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenologica e dell'esclusione di altre cause” (p. 70, relazione).
Alla luce di tali risultanze – in particolare dalla circostanza che l' non ha provato né CP_3
la particolare difficoltà della prestazione, che in realtà era assolutamente routinaria, né che il danno diretto al nervo radiale superficiale di sinistra sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza – è accertato che la convenuta è responsabile ex art. 1218 c.c. dei danni subiti dalla sig.ra . Parte_1
2) Danno risarcibile.
2.1) Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla pagina 11 di 19 persona non connotati da rilevanza economica e, in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico- legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico- legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n.
356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del Collegio peritale, risulta che l'attrice, a seguito dell'intervento medico di routine sopra indicato, ha riportato come conseguenza lesiva un danno diretto al nervo radiale superficiale di sinistra, che le ha cagionato dei pregiudizi di carattere motorio, sensoriale e psichico.
Sotto il profilo del danno biologico, il Collegio ha ritenuto sussistente una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica di natura iatrogena nella misura del 7%, che deve essere incrementato, per il pretium doloris di natura soggettiva (danno morale), secondo un
“grado di sofferenza moderato nel cronico” (p. 72, Relazione).
Parte attrice ha allegato che suddetta menomazione influisce sulla sua capacità di lavoro specifico, chiedendo che tale circostanza sia adeguatamente valorizzata.
pagina 12 di 19 Relativamente a tale aspetto e con riferimento specificamente alla perdita di capacità lavorativa specifica, che lo si ricorda costituisce posta di danno patrimoniale, parte attrice non ha allegato provvedimenti datoriali da cui si evinca un formale demansionamento lavorativo o altri documenti che possano comprovare il minor reddito attuale o futuro che la sig.ra conseguirebbe a causa della menomazione. Parte_1
Tuttavia, tale circostanza può essere valorizzata sotto altro profilo, ossia della personalizzazione del danno biologico subito in ragione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Come è noto, la Suprema Corte ha stabilito che il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato in modo onnicomprensivo come danno alla salute e tal fine il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cfr.
Cass. Ord. n. 20312/2015; Cass. n. 5840/ 2004).
Difatti, ogni danno alla salute, oltre alla sfera biologica e relazionale, può produrre anche effetti sulla pregressa attività lavorativa del danneggiato, ma non sempre si verifica una reale e diretta riduzione del reddito o della suddetta produttività; vi possono essere casi, come quello in oggetto, dove, pur mantenendo la capacità lavorativa, e quindi il reddito, si verifica un altro tipo di conseguenza: il soggetto leso, per svolgere le medesime attività che attendeva prima del sinistro, è costretto a sopportare sforzi maggiori ovvero a subire una maggiore usura fisica;
in tale ipotesi, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito, ma sottopone la sua residua validità ad una maggiore.
pagina 13 di 19 I Consulenti hanno, sul punto evidenziato che: “In data 30.12.2020, come segnalato nella
“Comunicazione del Giudizio di idoneità alla Mansione Specifica” a firma del Dott. , Persona_3
specialista in Medicina del lavoro, sono state inserite limitazioni relativamente allo svolgimento di mansioni che prevedono il carico di pesi (massimo 15 kg) [“… Esclusione permanente mov manuale carichi >15 kg.
Condurre la movimentazione manuale dei carichi con modalità ergonomiche …]” ed, inoltre, che: “nella giornata del 11.05.2022, alla visita a firma del Dott. Medico competente, la IG.ra Persona_4
era valutata “idonea” alla mansione lavorativa con limitazione nella movimentazione di pesi Parte_1
maggiori di 10 kg. Su tali basi, si deve sottolineare dunque come plausibili siano le riferite ripercussioni negative delle descritte menomazioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa della periziata. Infatti, in considerazione delle attitudini lavorative del soggetto e del quadro lesivo-menomativo, si può riconoscere un pregiudizio della capacità lavorativa, quale maggiore usura con ricorso alle energie lavorative di riserva”
(pag. 73 Relazione).
Pertanto, considerate le conseguenze di carattere permanente individuate nelle limitazioni funzionali descritte, appare presumibile che le attività svolte dall'attrice siano diventate per lei maggiormente gravose, per cui è riconoscibile un appesantimento del punto d'invalidità permanente del 10%.
Pertanto, secondo quanto indicato dalle Tabelle di Milano, il danno biologico permanente dell'integrità psico-fisica va liquidato, considerando i punti percentuali di invalidità subita dall'attrice (7%), l'età della stessa al momento di stabilizzazione dell'invalidità permanente
(anni 60) e l'appesantimento per “cenestesi lavorativa” del 10%, nella somma di €11.345,13,
(considerando quale punto base danno permanente €2.089,92, il demoltiplicatore in base all'età di 0,705, l'appesantimento del 10% per “cenestesi lavorativa”).
Per quanto attiene, poi, all'aspetto cosiddetto “dinamico-relazionale”, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto pagina 14 di 19 fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico, perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004, n. 3868; Cass. 20.4.2007, n. 9514,
e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972).
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”
(Cass. 7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità;
pagina 15 di 19 la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione.
Nel caso di specie, non sono state allegate e provate circostanze straordinarie incidenti su tale specifico aspetto relazionale, per cui a tale titolo non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione.
Con riguardo al danno morale subiettivo – considerato che il Collegio ha indicato un livello di sofferenza patito dall'attrice moderato nel cronico – è possibile convenire nella pagina 16 di 19 valutazione già operata dalle Tabelle di Milano che per siffatta classe d'invalidità permanete e di età prevede un incremento percentuale per sofferenza, sulla base di elementi presuntivi, del 25%.
Il danno non patrimoniale liquidabile all'attrice è complessivamente di €14.181,41.
2.2 Danno patrimoniale.
Passando ad esaminare le restanti voci di danno, quanto alle spese mediche allegate da parte attrice, il Collegio ha ritenuto documentate in atti e meritevoli di rimborso le spese sostenute per complessivi € 2.391,40 (p. 74, Relazione).
Spetta inoltre all'attrice il rimborso delle spese per la consulenza stragiudiziale, corrispondente “ai tariffari consueti in ambito di valutazione di danno in ambito civilistico” e pari ad
€976,00.
Il danno patrimoniale subito da parte attrice è di complessivi €3.367,41.
Tale somma va rivalutata alla data attuale secondo un indice medio di rivalutazione in
€3.791,70 (coeff. 1,126).
2.3 Danno risarcibile, interessi e rivalutazione.
La somma complessivamente liquidabile all'attrice già a valori attuali è di complessivi
€17.548,82.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere pagina 17 di 19 determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori di dicembre 2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
3. Regolazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U. 11.9.2007
n. 19014), e con riferimento all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. e di c.t.p. di parte attrice vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta – soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 5254/2022 R.G. promossa da
[...]
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione Parte_1 Controparte_1
respinta:
1) accerta la responsabilità della convenuta , in Controparte_3
pagina 18 di 19 persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni subiti da Parte_1
per i titoli di cui in premessa e per l'effetto condanna l' Controparte_3
a corrispondere all'attrice la somma complessiva di €17.548,82, oltre
[...]
interessi come indicato in premessa;
2) condanna , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €5.301,48 per compenso (di cui €919,00 per la fase di studio;
€777,00 per la fase introduttiva;
€1.680,00 per la fase istruttoria;
€1.701,00 per la fase decisoria;
€224,48 per tentativo di mediazione), €546,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
3) pone le spese per la CTU e di CTP di parte attrice definitivamente a carico della convenuta e la condanna a rimborsare quanto eventualmente anticipato da parte attrice.
Venezia, 21/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Monica Gasparella
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