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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10539/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.9.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sofia Marta Fontanella presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Toci presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...], Codice Fiscale Persona_1
, residente in [...] C.F._3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.09.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
1 carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 C.F._3
06.06.2021, residente a [...] resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Sig.ra presso l'abitazione della Parte_2 medesima, anche ai fini della residenza.
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio la somma di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), somma che sarà Per_1 versata alla fine di ogni mese, entro il 30 od il 31 del mese e nel mese di febbraio entro il 28, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio importo che con la crescita del predetto e l'aumento delle esigenze Per_1 economiche potrà essere rivalutato concordemente tra le Parti.
3) l'“assegno Unico e Universale per i figli” sarà attribuito nell'integrale quota del 100% a favore della Sig.ra Parte_2
4) Entrambi i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio purché previamente concordate tra le Parti, laddove necessario secondo le richiamate Linee Per_1
Guida, e comunque adeguatamente documentate/comunicate dal genitore che le ha anticipate;
il rimborso della spese straordinarie del mese precedente avverrà contestualmente al versamento del contributo al mantenimento di per il mese in corso secondo le “Linee Guida spese extra Per_1 assegno” approvate dal Tribunale di Milano, in data 14 novembre e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
2 teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le detrazioni e i benefici fiscali relativi alle spese condivise saranno equamente ripartiti tra i genitori a beneficio di entrambi.
6) oggi, frequenta la scuola per l'infanzia situata in Gessate via Salvo Per_1 Persona_2
d'Acquisto. Le spese vengono già divise al 50% dai genitori. Riguardo alla scelta delle successive scuole, i genitori si impegnano a confrontarsi sulla scelta, considerando anzitutto le inclinazioni di il suo interesse e il percorso scolastico e educativo che vorrà svolgere. Per_1
7) Il Sig. tenuto conto delle attività scolastiche, sportive e ludico/ricreative del figlio, avrà facoltà Pt_1 di tenere presso di sé tutti i sabati dalle ore 17.00, quando la madre porterà al Per_1 Per_1 padre, fino alla domenica mattina, quando il signor riporterà il figlio a casa della madre (nei Pt_1 weekend non di sua spettanza). Invece, nei weekend di sua spettanza il Sig. Curaba preleverà dalla madre il venerdì per le ore 18:00 ed ivi lo riaccompagnerà nel tardo pomeriggio Per_1 indicativamente per le ore h. 18:00 della domenica;
il padre si impegna a mantenere gli orari di cui sopra, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi. Eventuali cambiamenti di orario saranno stabiliti con adeguato anticipo, salvo imprevisti indipendenti dalla volontà delle Parti. I genitori dovranno, inoltre, accudire personalmente privilegiando, in caso di impedimento, Per_1
l'altro genitore, rispetto ad altre figure parentali ovvero estranee, considerando sempre le inclinazioni naturali del minore. Nel caso di impedimento di entrambi, potrà essere affidato alle cure del Per_1 nonno o della nonna materni. In ogni caso i genitori faranno in modo che abbia contatti quotidiani con il genitore che in Per_1 quel momento non è con lui.
8) Il padre, compatibilmente con le attività scolastiche, sportive e ludico/ricreative di avrà Per_1 facoltà di vederlo e tenerlo presso di sé anche infrasettimanalmente, in un giorno da prestabilire settimanalmente in base alle trasferte lavorative del padre, da comunicarsi almeno 48 ore prima alla madre, ritirandolo dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo all'asilo il giorno successivo.
9) Per quanto riguarda le vacanze estive, nel periodo di chiusura scolastica, il Sig. Parte_1 trascorrerà in compagnia di un periodo di almeno 2 settimane, anche non consecutive, nel Per_1 mese di luglio - agosto - settembre, da concordare previamente con la madre. La consecutività/non- consecutività delle settimane verrà determinata in base alle esigenze lavorative dei genitori e/o alla richiesta di I genitori dovranno decidere di comune accordo i rispettivi periodi di ferie da Per_1 trascorrere con il figlio entro la metà del mese di maggio di ogni anno, comunicandosi vicendevolmente tutti i dati inerenti le vacanze.
10) Per quanto attiene il periodo Natalizio, il figlio trascorrerà la settimana da Natale al 31 Per_1 dicembre un anno con il padre e con la madre la settimana dal 31 dicembre all'Epifania e l'anno successivo viceversa in base al principio dell'alternanza.
11) Il principio dell'alternanza verrà rispettato per il giorno di Pasqua (che verrà trascorso un anno con il padre, l'anno successivo con la madre), nonché per altri eventuali giorni festivi durante l'anno, salvo più ampio accordo tra i genitori in base alle esigenze lavorative di entrambi.
12) I genitori potranno comunque accordarsi diversamente in ordine alla modalità di visita del figlio avendo cura di garantire responsabilmente la crescita e l'educazione dello stesso ed incentivando i rapporti con ambo i genitori.
13) I genitori si impegnano ad interpretare la presente organizzazione settimanale con elasticità e spirito di collaborazione nell'interesse del figlio minore e ad essere sempre reperibili, in particolare modo nei periodi che trascorreranno lontano dalle rispettive dimore con i figli.
14) Entrambi i genitori si forniranno reciprocamente, e con anticipo, i recapiti, anche telefonici del luogo
3 ove trascorreranno con il figlio i periodi di vacanza.
15) Eventuali nuovi partner dei genitori potranno essere introdotti al figlio minore Per_1 gradualmente, e solo previo accordo con l'altro genitore: i genitori dovranno sempre agire tenendo in considerazione l'interesse primario e le inclinazioni del figlio.
16) Tale accordo economico va considerato rinegoziabile in caso di significative variazioni delle rispettive retribuzioni mensili.
17) Le spese legali sono integralmente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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