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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15028/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRINI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERRINI SARA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI Controparte_1 C.F._2 MORENA e dell'avv. CRISTOFORI SELENE ( ) PIAZZALE LEONARDO C.F._3
DA VINCI 1 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliata in P.le Leonardo da Vinci 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024 (nato a [...]̀ (FC) il Parte_1
03/09/1973) e (nata a [...]̀ il 05.05.1975) ricorrevano al Tribunale per Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 03/05/1997 a Forlì, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al N. 52, P.2, S.A, Anno 1997.
Dalla loro unione nasceva una figlia, (nata a [...] il [...]). Per_1
Con sentenza N. 976 del 23/11/2006, depositata in data 30/11/2006, il Tribunale di Forlì recepiva le conclusioni congiunte presentate dalle parti e pronunciava la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio. Questo l'accordo delle parti: “1) la figlia minore è data in affidamento condiviso ai genitori con permanenza stabile presso la madre;
2) il padre potrà visitare la figlia nei seguenti giorni ed orari due volte alla settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 17 alle ore 20.30 ed a settimane pagina 1 di 3 alterne il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato fino alle 20.30 della domenica. Per il periodo natalizio per cinque giorni consecutivi alternando la festività di Natale e Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando le festività di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo con prelievo da domicilio alle ore 9.30 e riaccompagnamento alle ore 20.30. Per venti giorni durante l'estate, per periodi non inferiori a sette giorni anche non consecutivi da concordarsi previamente fra i genitori;
3) Per_ il verserà alla a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore la somma Pt_1 CP_1 di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e di studio documentate”. Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere una modifica della sentenza di divorzio in punto di mantenimento. All'udienza del 13.02.2025 il giudice esortava le parti ad uscire dall'aula per perfezionare un accordo;
alla stessa udienza, il Giudice, rilevato l'accordo delle parti, invitava le procuratrici delle parti a discutere la causa oralmente. Questo i termini dell'accordo raggiunto dalle parti:
• danno atto della raggiunta indipendenza economica della figlia;
• revoca l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre;
• il padre si impegna a corrispondere direttamente alla figlia a titolo di arretrati ISTAT e di spese straordinarie arretrate la somma di euro 8.500 (ottomilacinquecento/00), entro il termine di quattro mesi;
• le parti dichiarano di aver risolto ogni questione pendente in relazione a qualsiasi rapporto o controversia di natura economica tra le stesse;
• spese legali compensate.
****** Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Infatti, la sopravvenuta indipendenza economica della figlia, ormai maggiorenne, è pacifica oltreché documentata.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 976/2006
(pubbl. 30.11.2006) così provvede: dà atto e dispone che il Sig. corrisponda direttamente alla figlia a titolo di arretrati ISTAT e di Pt_1 spese straordinarie arretrate la somma di euro 8.500 (ottomilacinquecento/00), entro il termine di quattro mesi;
dà atto e dispone la revoca l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre;
dà atto della raggiunta indipendenza economica della figlia Per_1 dà atto che le parti dichiarano di aver risolto ogni questione pendente in relazione a qualsiasi rapporto o controversia di natura economica tra le stesse;
dà atto che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore pagina 2 di 3 Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15028/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRINI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERRINI SARA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI Controparte_1 C.F._2 MORENA e dell'avv. CRISTOFORI SELENE ( ) PIAZZALE LEONARDO C.F._3
DA VINCI 1 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliata in P.le Leonardo da Vinci 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024 (nato a [...]̀ (FC) il Parte_1
03/09/1973) e (nata a [...]̀ il 05.05.1975) ricorrevano al Tribunale per Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 03/05/1997 a Forlì, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al N. 52, P.2, S.A, Anno 1997.
Dalla loro unione nasceva una figlia, (nata a [...] il [...]). Per_1
Con sentenza N. 976 del 23/11/2006, depositata in data 30/11/2006, il Tribunale di Forlì recepiva le conclusioni congiunte presentate dalle parti e pronunciava la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio. Questo l'accordo delle parti: “1) la figlia minore è data in affidamento condiviso ai genitori con permanenza stabile presso la madre;
2) il padre potrà visitare la figlia nei seguenti giorni ed orari due volte alla settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 17 alle ore 20.30 ed a settimane pagina 1 di 3 alterne il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato fino alle 20.30 della domenica. Per il periodo natalizio per cinque giorni consecutivi alternando la festività di Natale e Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando le festività di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo con prelievo da domicilio alle ore 9.30 e riaccompagnamento alle ore 20.30. Per venti giorni durante l'estate, per periodi non inferiori a sette giorni anche non consecutivi da concordarsi previamente fra i genitori;
3) Per_ il verserà alla a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore la somma Pt_1 CP_1 di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e di studio documentate”. Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere una modifica della sentenza di divorzio in punto di mantenimento. All'udienza del 13.02.2025 il giudice esortava le parti ad uscire dall'aula per perfezionare un accordo;
alla stessa udienza, il Giudice, rilevato l'accordo delle parti, invitava le procuratrici delle parti a discutere la causa oralmente. Questo i termini dell'accordo raggiunto dalle parti:
• danno atto della raggiunta indipendenza economica della figlia;
• revoca l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre;
• il padre si impegna a corrispondere direttamente alla figlia a titolo di arretrati ISTAT e di spese straordinarie arretrate la somma di euro 8.500 (ottomilacinquecento/00), entro il termine di quattro mesi;
• le parti dichiarano di aver risolto ogni questione pendente in relazione a qualsiasi rapporto o controversia di natura economica tra le stesse;
• spese legali compensate.
****** Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Infatti, la sopravvenuta indipendenza economica della figlia, ormai maggiorenne, è pacifica oltreché documentata.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 976/2006
(pubbl. 30.11.2006) così provvede: dà atto e dispone che il Sig. corrisponda direttamente alla figlia a titolo di arretrati ISTAT e di Pt_1 spese straordinarie arretrate la somma di euro 8.500 (ottomilacinquecento/00), entro il termine di quattro mesi;
dà atto e dispone la revoca l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre;
dà atto della raggiunta indipendenza economica della figlia Per_1 dà atto che le parti dichiarano di aver risolto ogni questione pendente in relazione a qualsiasi rapporto o controversia di natura economica tra le stesse;
dà atto che le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore pagina 2 di 3 Dr Bruno Perla
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