Articolo 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 11Articolo 13
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1 gennaio 2001
Art. 12. (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi) 1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, e' esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonche' dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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